66) Istituzione dell’Ispettorato del Lavoro Militare
IL DUCE DELLA REPUBBLICA
SOCIALE ITALIANA
Sulla proposta
del Ministro delle Forze Armate, di concerto con i Ministri dell’Interno, delle
Finanze e dell’Economia Corporativa, nonché
col Commissario Nazionale del Lavoro;
DECRETA
Articolo 1
E’
istituito l’Ispettorato del Lavoro Militare, alle dirette dipendenze del
Ministro delle Forze Armate.
Articolo
2
L’Ispettorato
del Lavoro Militare ha il compito di inquadrare, organizzare ed assistere i
lavoratori italiani che prestano servizio alle dirette dipendenze di autorità
militari
Articolo 3
L’Ispettorato
del Lavoro Militare, ferma restando la competenza del Commissariato Nazionale
del Lavoro e delle Associazioni Sindacali circa i compiti di collocamento e disciplinamento
delle condizioni di lavoro, svolge in accordo con tali enti l’attività relativa
alla risoluzione di tutti i problemi che si presentassero per lo svolgimento
dei compiti di sua specifica competenza.
Articolo 4
Per l’accantonamento
e per l’assistenza ai lavoratori inquadrati, l’Ispettorato del Lavoro Militare
si avvale della collaborazione dei Capi delle Provincie
Articolo 5
L’Ispettorato
del Lavoro Militare è autorizzato ad attrezzare formazioni di lavoratori per l’esecuzione
di lavori militari e di carattere pubblico urgente.
Può
costituire pertanto reparti organici – battaglioni lavoratori di pronto
intervento – con apposita attrezzatura tecnica, da impiegare direttamente o a
mezzo di terzi alle dipendenze delle autorità militari.
Articolo 6
L’Ispettorato
del Lavoro Militare è autorizzato ad emanare norme e disposizioni nella sfera
della sua competenza.
Articolo
7
Tutte le
disposizioni inerenti ai compiti devoluti all’Ispettorato del Lavoro Militare
si intendono valide purchè non contrastino col presente decreto.
Articolo
8
Il
Ministero delle Forze Armate stabilirà, di concerto col Ministero delle
Finanze, l’organico del personale dell’Ispettorato del Lavoro Militare ed il
suo trattamento economico.
Il presente
decreto, che avrà vigore dal 20 ottobre 1943-XXI, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito del sigillo della Stato, nella raccolta
ufficiale delle Leggi e dei Decreti.
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11
gennaio 1944)