65) Disposizioni concernenti i concorsi e gli scrutini, il personale giudiziario e la giustizia civile e penale (D.Lg. 22 novembre 1943, n. 791 – G.U. n. 293 del 17 dicembre 1943)

 

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                                                                             TITOLO I

                                               Disposizioni concernenti i concorsi e gli scrutini

Art. 1:

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i magistrati che partecipano a concorsi o scrutini per la promozione al grado superiore possono ottenere, qualora concorrano gravi impedimenti per effetto di avvenimenti bellici, che il periodo obbligatorio prescritto, ai fini della produzione dei titoli, dagli articoli 158, 163, 175, 183 e 185 dell’ordinamento giudiziario sia sostituito da altro periodo, anche quando non ricorrano le condizioni prevedute dall’art. 158 dello stesso ordinamento giudiziario, ovvero che siano anche dispensati dalla osservanza dell’anzidetto periodo obbligatorio.

 I magistrati indicati nel comma precedente possono essere dispensati dalla produzione dei titoli, qualora durante la permanenza nel grado che attualmente rivestono abbiano appartenuto ad uffici giudiziari che, per ragioni derivanti dallo stato di guerra, non siano stati in grado di trasmettere alcuno dei suddetti titoli.

 Il Ministero per la Giustizia provvede sull’istanza dell’interessato, tramessa per via gerarchica e munita del parere del primo presidente o del procuratore generale della Corte di Appello o del Capo dell’ufficio presso cui il magistrato presta servizio, od anche d’ufficio,  in base all’istanza di ammnisione al concorso o allo scrutinio.

 Ai magistrati residenti in località che, per eventi bellici, non hanno comunicazione col restante territorio del Regno, si applica il disposto dell’articolo 4, terzo comma, della Legge 31 ottobre 1932, n. 1352. Sarà peraltro richiesto, a cura del Ministero, copia dei lavori compiuti dal candidato in altra residenza, in un periodo non inferiore a sei mesi da determinarsi dal Ministro.

 

Art. 2:

Ai magistrati ammessi d’ufficio o dispensati dalla produzione dei titoli a norma del precedente articolo, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 4, quarto e quinto comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352.

 

Art. 3:

Fino a nuova disposizione è sospeso il concorso per esame e per titoli, preveduto dall’art. 149 dell’ordinamento giudiziario.

 

Art. 4:

Durante il periodo indicato dall’articolo 1, il Ministro ha facoltà di prorogare i termini per la presentazione dell’istanza e dei titoli per la partecipazione ai concorsi ed agli scrutini anzidetti, ed anche di sospendere, a suo giudizio insindacabile, i concorsi medesimi.

 

Art. 5:

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai concorsi ed agli scrutini già banditi ed a quelli ijn corso di espletamento limitatamente ai magistrati residenti in Sicilia o in Sardegna alla data di scadenza dei termini fissati dai rispettivi bandi per la produzione dei titoli.

 

Art. 6:

E’ sospesa fino a nuova disposizione la discussione orale prevista dall’articolo 183 dell’ordinamento giudiziario ai fini della promozione per concorso al grado di consigliere di Corte di Cassazione, e gradi equiparati.

 I posti disponibili nel ruolo dei magistrati di cassazione nel biennio 1943-1944 sono cumulativamente conferiti con le modalità stabilite nel secondo comma dell’art. 176 dell’ordinamento giudiziario. I vincitori del concorso bandito per l’anno 1944 seguono, in ordine di graduatoria, quelli collocati nella graduatoria dell’anno 1943.

 I magistrati collocati per qualòsiasi ragione fuori del ruolo organico della magistratura, qualora rientrino in ruolo, rimangono in soprannumero alla pianta organica dei corrispondenti gradi e sono destinati anche in soprannumero alle sedi giudiziarie. I posti ad essi attribuiti saranno riassorbiti nel corso del biennio 1943-1944 e graveranno sulla quota attribuita ai promovibili, in seguito a scrutinio.

 La disposizione del primo comma si applica anche al concorso indetto con Decreto Ministeriale 10 marzo 1943.

 

Art. 7 :

Per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di gruppo B e C, residente negli uffici giudiziari situati nel territorio metropolitano, che, per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non ha comunicazione col rimanente territorio del Regno, e per quello residente nei possedimenti dell’Egeo, nelle Colonie e nell’Impero, tutte le attribuzioni demandate dai vigenti ordinamenti alle competenti Commissioni di vigilanza e disciplina sono devolute, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, alla Commissione Centrale di scrutinio.

 Nei confronti dello stesso personale è, del pari, devoluta per il medesimo periodo di tempo, alla Commissione Centrale l’attribuzione delle qualifiche annuali di competenza dei Capi degli Uffici giudiziari. Per esprimere il proprio giudizio complessivo, la Commissione Centrale terrà presente quanto risulta dal fascicolo personale di ciascuno esistente presso il Ministero. La qualifica non è comunicata all’interessato, ed avverso la stessa non è ammesso alcun gravame.

 I volontari delole cancellerie e segreterie giudiziarie ed i volontari aiutanti saranno, di ufficio, nominati rispettivamente all’11° grado del gruppo B ed al 12° e 13° del gruppo C, allo scadere del periodo di prova, con riserva di procedere, entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo, alla dispensa dal servizio, a norma dell’articolo 74 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, di coloro che, alla data predetta, saranno riconosciuti non idonei ai sensi dell’articolo 17 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

 

                                                                          TITOLO II

                                                 Disposizioni relative al personale giudiziario

 

Art. 8:

I magistrati, il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e gli uscieri giudiziari che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non siano in grado di raggiungere le loro sedi, possono essere destinati, anche in soprannumero, ad altri uffici giudiziari finchè permane l’impedimento, senza diritto ad alcuna indennità.

 Il provvedimento è disposto con decreto del Ministro e, nei riguardi dei magistrati inamovibili, non occorre il consenso degli interessati.

 

Art. 9:

Qualora siano decorsi i termini stabiliti dai rispettivi ordinamenti per l’assunzione delle funzioni in caso di promozione o di tramutamento, in dipendenza delle stesse circostanze di cui all’articolo precedente, i termini stessi possono essere prorogati fino all’effettiva immissione in possesso dell’ufficio.

 

Art.10:

La disposizione contenuta nel primo comma dell’articolo 1 della legge 28 gennaio 1943, n. 33 non si applica ai magistrati aventi grado di consigliere di Corte di Cassazione e di primo presidente di Corte di Appello, od equiparati.

 La permanenza in servizio dei magistrati dei gradi anzidetti, già disposta prima dell’entrata in vigore del presente decreto, cesserà con la fine dell’anno giudiziario in corso.

 Fermo il disposto dell’articolo 3 della legge citata, i consiglieri di Corte di Appello ed equiparati non possono essere trattenuti in servizio oltre il compimento del 70° anno di età.

 

Art. 11:

I termini di sei mesi e di un anno di cui alla prima parte e al primo capoverso dell’articolo 225 dell’ordinamento giudiziario, sono ridotti, fino a nuova disposizione, rispettivamente a tre mesi e a sei mesi.

 

Art. 12:

I vice pretori onorari confermati o nominati pel triennio 1941-1943, i conciliatori e vice conciliatori e gli assessori di Corte d’Assise in carica all’entrata in vigore del presente decreto, continueranno nel loro ufficio, senza speciale conferma, fino a sei mesi dopo la cessazione dell’attuale stato di guerra.

 Fino alla stessa data avranno vigore le nomine a dette cariche posteriori alla pubblicazione del presente decreto.

 

                                                                         TITOLO III

                                              Disposizioni relative alla giustizia civile e penale

 

Art. 13:

Quando, in conseguenza delle operazioni di guerra, rimangono interrotte le comunicazioni fra la sede di un ufficio giudiziario ed il territorio su cui si estende la giurisdizione di esso, il Ministro per la Giustizia può, con suo decreto, aggregare temporaneamente una pretura od un tribunale al territorio di giurisdizione di un tribunale o, rispettivamente, di una Corte di Appello diversi da quelli nei quali normalmente sono compresi.

 Può altresì aggregare temporaneamente parte del territorio di una pretura o di un tribunale ad un’altra pretura o ad un altro tribunale.

 

Art. 14:

Con decreto indicato nell’art. 12 o con altri successivi il Ministro per la Giustizia può dare le disposizioni occorrenti per il funzionamento degli uffici in conseguenza dei provvedimenti adottati ai sensi dello stesso articolo e può anche delegare al primo presidente della Corte di Appello ovvero al presidente del tribunale la determinazione delle modalità di esecuzione dei provvedimenti medesimi

 

Art. 15:

Il comma secondo dell’art. 5 del R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360, è sostituito dal seguente:

 Restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562. La facoltà indicata nel comma secondo dell’art. 12 di detto decreto-legge può essere esercitata, in caso di necessità, anche se non si sia verificata la distruzione di atti o di documenti, e la temporanea sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini perentori indicata nel comma medesimo non potrà eccedere i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra. Sono valide anche le sospensioni del corso di prescrizioni e di ytermini già disposte nei limiti anzidetti.

 

Art. 16:

Nei procedimenti civili, oltre che nei casi di impugnazione preveduti dal comma primo dell’art. 5 della legge 22 maggio 1942, n. 568, il giudice può concedere la restituzione in termine alla parte che ne faccia domanda e provi di non aver potuto usufruire di un termine processuale perentorio per assoluta impossibilità, dipendente dallo stato di guerra.

 Si applicano per la proposizione dell’istanza della parte e per il provvedimento del giudice le norme stabilite negli articoli 5 e 6 della legge medesima.

 

Art. 17:

Per tutta la durata della guerra può essere chiesta dai debitori o dai terzi proprietari, che hanno subito gravi danni in conseguenza di eventi bellici, la sospensione della vendita o dell’assegnazione dei beni mobili o immobili pignorati.

 L’istanza è proposta al giudice dell’esecuzione oralmente all’udienza o con ricorso. Essa può essere proposta anche dalla parte personalmente.

 Il giudice, sentito il creditore e assunte sommarie informazioni sulle condizioni morali ed economiche del debitore e del creditore, può disporre che l’esecuzione sia sospesa per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, prorogabile con successivi provvedimenti per un termine massimo non eccedente i tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra. Può inoltre stabilire,secondo le circostanze, speciali modalità e garanzie per la conservazione e l’amministrazione dei beni e per i frutti di essi, subordinando, se del caso, la sospensione del procedimento al pagamento di una quota parte del debito.

 I provvedimenti indicati nel comma precedente non sono soggetti ad impugnazione e possono essere dallo stesso giudice modificati o revocati.

 L’istanza di sospensione del procedimento e gli atti da essa dipendenti sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro.

 Durante la sospensione del procedimento è sospesa la decorrenza dei termini di decadenza stabiliti dalla legge.

 

Art. 18:

Il giudice penale può restituire in termine la parte che ne faccia domanda e provi di essersi trovata nella impossibilità assoluta, per cause derivanti dallo stato di guerra, di esercitare un diritto o una facoltà nel termine perentorio stabilito dalla legge.

 

Art. 19:

La domanda per la restituzione in termine di cui all’articolo precedente deve essere presentata, a pena di decadenza,  entro due mesi a decorrere dal giorno in cui cessò la causa dell’impedimento.

 Sulla domanda decide, con ordinanza non soggetta all’impugnazione, il giudice che sarebbe competente per la cognizione nel caso che la restituzione in termine fosse concessa. La domanda non sospende l’esecuzione della condanna, ma il giudice competente a norma del comma precedente può ordinare la sospensione.

 

Art. 20:

Il termine per l’esercizio della facoltà o del diritto indicati nell’alrt. 17 e quello per l’adempimento degli atti che ne conseguono decorrono dalla data della notificazione del provvedimento che concede la restituzione.

 

Art. 21:

All’imputato, che, si trova nello stato di custodia preventiva, può essere conceduta in ogni stato e grado del giudizio la libertà provvisoria, eccetto che si tratti di reato pel quale la legge stabilisce la pena di morte o dell’ergastolo. La Corte di Cassazione provvede con ordinanza.

 Il giudice, nel decidere sulla libertà provvisoria, deve tenere specialmente conto delle qualità moali e sociali della persona, delle circostanze del fatto, della durata della custodia preventiva, dell’applicabilità di decreti di condono, delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

 

Art. 22:

Il giudice del luogo dove si trova un imputato detenuto può provvedere alla liberazione, alla revoca del mandato di cattura o alla concessione della libertà provvisoria quando, per cause comunque attinenti allo stato di guerra, non vi possa provvedere il giudice che sarebbe territorialmente competente.

 

Art. 23:

Il giudice del luogo in cui il condannato o il prosciolto ha la dimora può procedere agli atti relativi all’esecuzione dei provvedimenti in materia penale, quando il giudice che sarebbe competente per territorio non sia in grado di provvedere per cause comunque attinenti allo stato di guerra.

 Se il condannato o il prosciolto non ha dimora nel Regno, provvede l’autorità giudiziaria di Roma.

 

Art. 24:

I numeri 2° e 3° dell’articolo 543 del codice di procedura penale sono così modificati:

 2°) se è annullata la sentenza di una Corte di Appello, il giudizio è rinviato ad altra sezione della stessa Corte di Appello o ad un’altra Corte di Appello;

 3°) se è annullata la sentenza di una Corte di Assise, di un tribunale o di un pretore, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un’altra Corte d’assise, ad un’altra sezione dello stesso tribunale o ad un altro tribunale o ad un altro pretore.

 

Art. 25:

Il presente decreto che sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d’Italia e sarà inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

 

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