65) Disposizioni concernenti i concorsi e gli
scrutini, il personale giudiziario e la giustizia civile e penale (D.Lg. 22 novembre 1943, n. 791 – G.U. n. 293 del 17 dicembre
1943)
[….]
TITOLO I
Disposizioni
concernenti i concorsi e gli scrutini
Art. 1:
Fino a sei mesi dopo la cessazione
dello stato di guerra i magistrati che partecipano a concorsi o scrutini per la
promozione al grado superiore possono ottenere, qualora concorrano gravi
impedimenti per effetto di avvenimenti bellici, che il periodo obbligatorio
prescritto, ai fini della produzione dei titoli, dagli articoli 158, 163, 175,
183 e 185 dell’ordinamento giudiziario sia sostituito da altro periodo, anche
quando non ricorrano le condizioni prevedute dall’art. 158 dello stesso
ordinamento giudiziario, ovvero che siano anche dispensati dalla osservanza
dell’anzidetto periodo obbligatorio.
I magistrati indicati nel comma precedente possono essere
dispensati dalla produzione dei titoli, qualora durante la permanenza nel grado
che attualmente rivestono abbiano appartenuto ad uffici giudiziari che, per
ragioni derivanti dallo stato di guerra, non siano stati in grado di trasmettere
alcuno dei suddetti titoli.
Il Ministero per la Giustizia provvede sull’istanza
dell’interessato, tramessa per via gerarchica e munita del parere del primo
presidente o del procuratore generale della Corte di Appello o del Capo
dell’ufficio presso cui il magistrato presta servizio, od anche d’ufficio, in base all’istanza di ammnisione al
concorso o allo scrutinio.
Ai magistrati residenti in località che, per eventi bellici, non
hanno comunicazione col restante territorio del Regno, si applica il disposto
dell’articolo 4, terzo comma, della Legge 31 ottobre 1932, n. 1352. Sarà
peraltro richiesto, a cura del Ministero, copia dei lavori compiuti dal
candidato in altra residenza, in un periodo non inferiore a sei mesi da
determinarsi dal Ministro.
Art. 2:
Ai magistrati ammessi d’ufficio o
dispensati dalla produzione dei titoli a norma del precedente articolo, sono
applicabili le disposizioni dell’articolo 4, quarto e quinto comma, della legge
31 ottobre 1942, n. 1352.
Art. 3:
Fino a nuova disposizione è sospeso
il concorso per esame e per titoli, preveduto dall’art. 149 dell’ordinamento
giudiziario.
Art. 4:
Durante il periodo indicato
dall’articolo 1, il Ministro ha facoltà di prorogare i termini per la
presentazione dell’istanza e dei titoli per la partecipazione ai concorsi ed
agli scrutini anzidetti, ed anche di sospendere, a suo giudizio insindacabile,
i concorsi medesimi.
Art. 5:
Le disposizioni precedenti si
applicano anche ai concorsi ed agli scrutini già banditi ed a quelli ijn corso
di espletamento limitatamente ai magistrati residenti in Sicilia o in Sardegna
alla data di scadenza dei termini fissati dai rispettivi bandi per la
produzione dei titoli.
Art. 6:
E’ sospesa fino a nuova
disposizione la discussione orale prevista dall’articolo 183 dell’ordinamento
giudiziario ai fini della promozione per concorso al grado di consigliere di
Corte di Cassazione, e gradi equiparati.
I posti disponibili nel ruolo dei magistrati di cassazione nel
biennio 1943-1944 sono cumulativamente conferiti con le modalità stabilite nel
secondo comma dell’art. 176 dell’ordinamento giudiziario. I vincitori del
concorso bandito per l’anno 1944 seguono, in ordine di graduatoria, quelli
collocati nella graduatoria dell’anno 1943.
I magistrati collocati per qualòsiasi ragione fuori del ruolo
organico della magistratura, qualora rientrino in ruolo, rimangono in
soprannumero alla pianta organica dei corrispondenti gradi e sono destinati
anche in soprannumero alle sedi giudiziarie. I posti ad essi attribuiti saranno
riassorbiti nel corso del biennio 1943-1944 e graveranno sulla quota attribuita
ai promovibili, in seguito a scrutinio.
La disposizione del primo comma si applica anche al concorso
indetto con Decreto Ministeriale 10 marzo 1943.
Art. 7 :
Per il personale delle cancellerie
e segreterie giudiziarie di gruppo B e C, residente negli uffici giudiziari
situati nel territorio metropolitano, che, per circostanze dipendenti dallo
stato di guerra non ha comunicazione col rimanente territorio del Regno, e per
quello residente nei possedimenti dell’Egeo, nelle Colonie e nell’Impero, tutte
le attribuzioni demandate dai vigenti ordinamenti alle competenti Commissioni
di vigilanza e disciplina sono devolute, fino a sei mesi dopo la cessazione
dello stato di guerra, alla Commissione Centrale di scrutinio.
Nei confronti dello stesso personale è, del pari, devoluta per il
medesimo periodo di tempo, alla Commissione Centrale l’attribuzione delle
qualifiche annuali di competenza dei Capi degli Uffici giudiziari. Per
esprimere il proprio giudizio complessivo, la Commissione Centrale terrà
presente quanto risulta dal fascicolo personale di ciascuno esistente presso il
Ministero. La qualifica non è comunicata all’interessato, ed avverso la stessa
non è ammesso alcun gravame.
I volontari delole cancellerie e segreterie giudiziarie ed i
volontari aiutanti saranno, di ufficio, nominati rispettivamente all’11° grado
del gruppo B ed al 12° e 13° del gruppo C, allo scadere del periodo di prova,
con riserva di procedere, entro il termine indicato nel primo comma del
presente articolo, alla dispensa dal servizio, a norma dell’articolo 74 del
Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, di coloro che, alla data predetta,
saranno riconosciuti non idonei ai sensi dell’articolo 17 del Regio decreto 11
novembre 1923, n. 2395.
TITOLO II
Disposizioni
relative al personale giudiziario
Art. 8:
I magistrati, il personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie e gli uscieri giudiziari che per
circostanze dipendenti dallo stato di guerra non siano in grado di raggiungere
le loro sedi, possono essere destinati, anche in soprannumero, ad altri uffici
giudiziari finchè permane l’impedimento, senza diritto ad alcuna indennità.
Il provvedimento è disposto con decreto del Ministro e, nei
riguardi dei magistrati inamovibili, non occorre il consenso degli interessati.
Art. 9:
Qualora siano decorsi i termini
stabiliti dai rispettivi ordinamenti per l’assunzione delle funzioni in caso di
promozione o di tramutamento, in dipendenza delle stesse circostanze di cui
all’articolo precedente, i termini stessi possono essere prorogati fino
all’effettiva immissione in possesso dell’ufficio.
Art.10:
La disposizione contenuta nel
primo comma dell’articolo 1 della legge 28 gennaio 1943, n. 33 non si applica
ai magistrati aventi grado di consigliere di Corte di Cassazione e di primo
presidente di Corte di Appello, od equiparati.
La permanenza in servizio dei magistrati dei gradi anzidetti, già
disposta prima dell’entrata in vigore del presente decreto, cesserà con la fine
dell’anno giudiziario in corso.
Fermo il disposto dell’articolo 3 della legge citata, i
consiglieri di Corte di Appello ed equiparati non possono essere trattenuti in
servizio oltre il compimento del 70° anno di età.
Art. 11:
I termini di sei mesi e di un anno
di cui alla prima parte e al primo capoverso dell’articolo 225 dell’ordinamento
giudiziario, sono ridotti, fino a nuova disposizione, rispettivamente a tre
mesi e a sei mesi.
Art. 12:
I vice pretori onorari confermati
o nominati pel triennio 1941-1943, i conciliatori e vice conciliatori e gli
assessori di Corte d’Assise in carica all’entrata in vigore del presente
decreto, continueranno nel loro ufficio, senza speciale conferma, fino a sei
mesi dopo la cessazione dell’attuale stato di guerra.
Fino alla stessa data avranno vigore le nomine a dette cariche
posteriori alla pubblicazione del presente decreto.
TITOLO III
Disposizioni relative
alla giustizia civile e penale
Art. 13:
Quando, in conseguenza delle
operazioni di guerra, rimangono interrotte le comunicazioni fra la sede di un
ufficio giudiziario ed il territorio su cui si estende la giurisdizione di
esso, il Ministro per la Giustizia può, con suo decreto, aggregare
temporaneamente una pretura od un tribunale al territorio di giurisdizione di
un tribunale o, rispettivamente, di una Corte di Appello diversi da quelli nei
quali normalmente sono compresi.
Può altresì aggregare temporaneamente parte del territorio di una
pretura o di un tribunale ad un’altra pretura o ad un altro tribunale.
Art. 14:
Con decreto indicato nell’art. 12
o con altri successivi il Ministro per la Giustizia può dare le disposizioni
occorrenti per il funzionamento degli uffici in conseguenza dei provvedimenti
adottati ai sensi dello stesso articolo e può anche delegare al primo
presidente della Corte di Appello ovvero al presidente del tribunale la
determinazione delle modalità di esecuzione dei provvedimenti medesimi
Art. 15:
Il comma secondo dell’art. 5 del
R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360, è sostituito dal seguente:
Restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 15 novembre
1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562. La facoltà
indicata nel comma secondo dell’art. 12 di detto decreto-legge può essere esercitata,
in caso di necessità, anche se non si sia verificata la distruzione di atti o
di documenti, e la temporanea sospensione del corso delle prescrizioni e dei
termini perentori indicata nel comma medesimo non potrà eccedere i sei mesi
successivi alla cessazione dello stato di guerra. Sono valide anche le
sospensioni del corso di prescrizioni e di ytermini già disposte nei limiti
anzidetti.
Art. 16:
Nei procedimenti civili, oltre che
nei casi di impugnazione preveduti dal comma primo dell’art. 5 della legge 22
maggio 1942, n. 568, il giudice può concedere la restituzione in termine alla
parte che ne faccia domanda e provi di non aver potuto usufruire di un termine
processuale perentorio per assoluta impossibilità, dipendente dallo stato di
guerra.
Si applicano per la proposizione dell’istanza della parte e per il
provvedimento del giudice le norme stabilite negli articoli 5 e 6 della legge
medesima.
Art. 17:
Per tutta la durata della guerra
può essere chiesta dai debitori o dai terzi proprietari, che hanno subito gravi
danni in conseguenza di eventi bellici, la sospensione della vendita o
dell’assegnazione dei beni mobili o immobili pignorati.
L’istanza è proposta al giudice dell’esecuzione oralmente
all’udienza o con ricorso. Essa può essere proposta anche dalla parte
personalmente.
Il giudice, sentito il creditore e assunte sommarie informazioni
sulle condizioni morali ed economiche del debitore e del creditore, può
disporre che l’esecuzione sia sospesa per un periodo di tempo non superiore a
sei mesi, prorogabile con successivi provvedimenti per un termine massimo non
eccedente i tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra. Può inoltre
stabilire,secondo le circostanze, speciali modalità e garanzie per la
conservazione e l’amministrazione dei beni e per i frutti di essi,
subordinando, se del caso, la sospensione del procedimento al pagamento di una
quota parte del debito.
I provvedimenti indicati nel comma precedente non sono soggetti ad
impugnazione e possono essere dallo stesso giudice modificati o revocati.
L’istanza di sospensione del procedimento e gli atti da essa
dipendenti sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro.
Durante la sospensione del procedimento è sospesa la decorrenza
dei termini di decadenza stabiliti dalla legge.
Art. 18:
Il giudice penale può restituire
in termine la parte che ne faccia domanda e provi di essersi trovata nella
impossibilità assoluta, per cause derivanti dallo stato di guerra, di
esercitare un diritto o una facoltà nel termine perentorio stabilito dalla legge.
Art. 19:
La domanda per la restituzione in
termine di cui all’articolo precedente deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro due mesi a decorrere
dal giorno in cui cessò la causa dell’impedimento.
Sulla domanda decide, con ordinanza non soggetta all’impugnazione,
il giudice che sarebbe competente per la cognizione nel caso che la
restituzione in termine fosse concessa. La domanda non sospende l’esecuzione della
condanna, ma il giudice competente a norma del comma precedente può ordinare la
sospensione.
Art. 20:
Il termine per l’esercizio della
facoltà o del diritto indicati nell’alrt. 17 e quello per l’adempimento degli
atti che ne conseguono decorrono dalla data della notificazione del
provvedimento che concede la restituzione.
Art. 21:
All’imputato, che, si trova nello
stato di custodia preventiva, può essere conceduta in ogni stato e grado del
giudizio la libertà provvisoria, eccetto che si tratti di reato pel quale la
legge stabilisce la pena di morte o dell’ergastolo. La Corte di Cassazione
provvede con ordinanza.
Il giudice, nel decidere sulla libertà provvisoria, deve tenere
specialmente conto delle qualità moali e sociali della persona, delle
circostanze del fatto, della durata della custodia preventiva, dell’applicabilità
di decreti di condono, delle condizioni di vita individuale, familiare e
sociale del reo.
Art. 22:
Il giudice del luogo dove si trova
un imputato detenuto può provvedere alla liberazione, alla revoca del mandato
di cattura o alla concessione della libertà provvisoria quando, per cause
comunque attinenti allo stato di guerra, non vi possa provvedere il giudice che
sarebbe territorialmente competente.
Art. 23:
Il giudice del luogo in cui il
condannato o il prosciolto ha la dimora può procedere agli atti relativi all’esecuzione
dei provvedimenti in materia penale, quando il giudice che sarebbe competente
per territorio non sia in grado di provvedere per cause comunque attinenti allo
stato di guerra.
Se il condannato o il prosciolto non ha dimora nel Regno, provvede
l’autorità giudiziaria di Roma.
Art. 24:
I numeri 2° e 3° dell’articolo 543
del codice di procedura penale sono così modificati:
2°) se è annullata la sentenza di una Corte di Appello, il
giudizio è rinviato ad altra sezione della stessa Corte di Appello o ad un’altra
Corte di Appello;
3°) se è annullata la sentenza di una Corte di Assise, di un
tribunale o di un pretore, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un’altra
Corte d’assise, ad un’altra sezione dello stesso tribunale o ad un altro
tribunale o ad un altro pretore.
Art. 25:
Il presente decreto che sarà
sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri entrerà in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d’Italia e sarà
inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi
e dei Decreti.
[….]