64) Requisizione delle trebbie e militarizzazione del personale di macchina.
IL DUCE
DELLO STATO
NAZIONALE REPUBBLICANO D’ITALIA
Visto il
decreto 10 agosto 1940, n. 1741, che stabilisce le norme per la disciplina
delle requisizioni;
Ritenuta la
necessità urgente ed assoluta, derivante dallo stato di guerra, di emanare
norme per l’impiego di macchine per i lavori di dissodamento, aratura e semina;
Sentito il
Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l’agricolture e le foreste di
concerto con il Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
DECRETA
Articolo 1
Per l’attuazione
delle norme emanate dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste in merito alla
requisizione del macchinario occorrente per i lavori di dissodamento, aratura e
semina dell’annata agraria 1942-43, la Federazione italiana dei consorzi
agrari, alla quale siano date in consegna le macchine requisite, anticipa le
spese occorrenti per la requisizione, la dislocazione e l’impiego delle
macchine, riscuotendo, ove occorra, dagli agricoltori quanto dovuto per l’utilizzazione
delle macchine stesse.
Articolo 2
Ai gestori
delle macchine non requisite, i quali dislochino volontariamente le macchine
stesse nelle località loro designate dalla Federazione ed eseguiscano i lavori
nel tempo e con le modalità da questa prescritte, sono rimborsate le spese e
corrisposte le indennità, a cura della Federazione, nella stessa misura
stabilita per le macchine agricole.
Articolo
3
Alla soesa di cui all’articolo precedente verrà
provvceduto mediante stanziamento della somma occorrente in apposito capitolo
del bilancio anzidetto, prelevandosi la somma stessa dai findi autorizzati per
il pagamento dei premi di semina, di cui al decreto legge 10 ottobre 1941, n.
1249, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 191.
Articolo 4
Con decreto del Ministro per le Finanze saranno
introdotte nello stato di previsione del Ministero dell’Agricoltura e delle
Foreste le variazioni conseguenti all’applicazione del precedente articolo 3.
Articolo 5
Il presente
decreto verrà puibblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa registrazione alla
Corte dei Conti, ed in serito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta
Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.
MUSSOLINI