64) Requisizione delle trebbie e militarizzazione del personale di macchina.

 

                                                                             IL DUCE

                                 DELLO STATO NAZIONALE REPUBBLICANO D’ITALIA

 

 Visto il decreto 10 agosto 1940, n. 1741, che stabilisce le norme per la disciplina delle requisizioni;

 Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, derivante dallo stato di guerra, di emanare norme per l’impiego di macchine per i lavori di dissodamento, aratura e semina;

 Sentito il Consiglio dei Ministri;

 Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l’agricolture e le foreste di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

                                                                             DECRETA

                                                                              Articolo 1

 Per l’attuazione delle norme emanate dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste in merito alla requisizione del macchinario occorrente per i lavori di dissodamento, aratura e semina dell’annata agraria 1942-43, la Federazione italiana dei consorzi agrari, alla quale siano date in consegna le macchine requisite, anticipa le spese occorrenti per la requisizione, la dislocazione e l’impiego delle macchine, riscuotendo, ove occorra, dagli agricoltori quanto dovuto per l’utilizzazione delle macchine stesse.

                                                                             Articolo 2

 Ai gestori delle macchine non requisite, i quali dislochino volontariamente le macchine stesse nelle località loro designate dalla Federazione ed eseguiscano i lavori nel tempo e con le modalità da questa prescritte, sono rimborsate le spese e corrisposte le indennità, a cura della Federazione, nella stessa misura stabilita per le macchine agricole.

 

                                                                            Articolo 3

Alla soesa di cui all’articolo precedente verrà provvceduto mediante stanziamento della somma occorrente in apposito capitolo del bilancio anzidetto, prelevandosi la somma stessa dai findi autorizzati per il pagamento dei premi di semina, di cui al decreto legge 10 ottobre 1941, n. 1249, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 191.

 

                                                                            Articolo 4

Con decreto del Ministro per le Finanze saranno introdotte nello stato di previsione del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste le variazioni conseguenti all’applicazione del precedente articolo 3.

 

                                                                           Articolo 5

 Il presente decreto verrà puibblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa registrazione alla Corte dei Conti, ed in serito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

                                                                                                               MUSSOLINI

 

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