63) Ricostituzione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.

 

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                                                                             Art. 1

Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la Legge 25 novembre 1926, n. 2008, è ricostituito con le attribuzioni, con le sfere di competenza, con i poteri e con le norme di costituzione e di funzionamento vigenti il 28 luglio 1943, salve le varianti di cui ai seguenti articoli.

 

                                                                             Art. 2

I componenti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato sono nominati con Decreto del Ministro della Giustizia al qualesono altresì attribuiti tutte le facoltà, iniziative e controlli per il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria di tale organo.

 

                                                                            Art. 3

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato ha sede in Mantova.

 

                                                                            Art. 4

E’ in facoltà del  Ministro della Giustizia  di istituire, in considerazione di urgenti necessità di servizio e per il periodo richiesto da tali necessità, sezioni regionali el Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.

 Il numerp di esse, la sede e la circoscrizione, nonché la nomina dei componenti sono decretati, di volta in volta, con provvedimento ministeriale.

 E’ anche in facoltà del Ministero della Giustizia di dettare norme in modificazione delle disposizioni vigenti per quanto concerne la formazione dell’organico del Tribunale speciale e la destinazione dei giudici e dei funzionari.

 

                                                                           Art. 5

Gli atti, documenti, incarti processuali, corpi di reato, archivi e cose in genere esistenti al 28 luglio 1943 presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato e tuttora non ancora presi in formale consegna dalle cancellerie di altri organi giudiziari, restano a disposizione del ricostituito Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

 

                                                                           Art. 6

E’ abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto o incompatibile con esse.

 

                                                                           Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d’Italia e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti.

 

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