63) Ricostituzione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.
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Art. 1
Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato,
istituito con la Legge 25 novembre 1926, n. 2008, è ricostituito con le
attribuzioni, con le sfere di competenza, con i poteri e con le norme di
costituzione e di funzionamento vigenti il 28 luglio 1943, salve le varianti di
cui ai seguenti articoli.
Art.
2
I componenti del Tribunale speciale per la
difesa dello Stato sono nominati con Decreto del Ministro della Giustizia al qualesono
altresì attribuiti tutte le facoltà, iniziative e controlli per il regolare
svolgimento dell’attività giudiziaria di tale organo.
Art.
3
Il Tribunale Speciale per la difesa dello
Stato ha sede in Mantova.
Art.
4
E’ in facoltà del Ministro della Giustizia
di istituire, in considerazione di urgenti necessità di servizio e per
il periodo richiesto da tali necessità, sezioni regionali el Tribunale Speciale
per la difesa dello Stato.
Il
numerp di esse, la sede e la circoscrizione, nonché la nomina dei componenti
sono decretati, di volta in volta, con provvedimento ministeriale.
E’
anche in facoltà del Ministero della Giustizia di dettare norme in modificazione
delle disposizioni vigenti per quanto concerne la formazione dell’organico del
Tribunale speciale e la destinazione dei giudici e dei funzionari.
Art. 5
Gli atti, documenti, incarti processuali,
corpi di reato, archivi e cose in genere esistenti al 28 luglio 1943 presso il
Tribunale speciale per la difesa dello Stato e tuttora non ancora presi in
formale consegna dalle cancellerie di altri organi giudiziari, restano a
disposizione del ricostituito Tribunale speciale per la difesa dello Stato.
Art.
6
E’ abrogata ogni disposizione contraria a
quelle contenute nel presente decreto o incompatibile con esse.
Art.
7
Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d’Italia e sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti.
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