62) Ricostituzione della Commissione per l’accertamento e la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza

 

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                                                                              Art. 1

E’ devoluta al Ministro della Giustizia la ricostituzione della Commissione prevista dal R.D.L 9 agosto 1943, n. 720.

 

                                                                             Art. 2

I capoversi 1° e 2° dell’articolo 2 del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 720, sono così modificati: “ La Commissione è costituita con decreto del Ministro della Giustizia e composta di sette membri effettivi: quattro magistrati dell’ordine giudiziario di cui uno di grado non inferiore al terzo, presidente, e gli altri tre di grado non inferiore al quarto; e tre estranei all’ordine giudiziario, designati al Ministro della Giustizia dal Segretario del Partito Fascista Repubblicano.”

 

                                                                            Art. 3

La Commissione di cui al precedente articolo avrà sede in Brescia. Essa avrà facoltà di richiedere al Ministro della Giustizia la costituzione di commissioni regionali aventi sede presso le Corti d’Appello; in tal caso saranno ad esse rimessi i procedimenti riferibili a persone domiciliate o residenti nelle rispettive circoscrizioni territoriali. Tali Commissioni regionali potranno essere anche costituite d’ufficio dal Ministro della Giustizia.

 

                                                                           Art. 4

Le norme circa la costituzione della Commissione e la nomina dei suoi componenti, e tutte le altre disposizioni relative al procedimento e al funzionamento di essa valgono anche per le commissioni regionali.

 

                                                                           Art. 5

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno delola sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti.

 

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