62) Ricostituzione della Commissione per l’accertamento e la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza
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Art. 1
E’ devoluta al Ministro della Giustizia la ricostituzione
della Commissione prevista dal R.D.L 9 agosto 1943, n. 720.
Art.
2
I capoversi 1° e 2° dell’articolo 2 del R.D.L. 9 agosto
1943, n. 720, sono così modificati: “ La Commissione è costituita con decreto
del Ministro della Giustizia e composta di sette membri effettivi: quattro
magistrati dell’ordine giudiziario di cui uno di grado non inferiore al terzo,
presidente, e gli altri tre di grado non inferiore al quarto; e tre estranei
all’ordine giudiziario, designati al Ministro della Giustizia dal Segretario
del Partito Fascista Repubblicano.”
La Commissione di cui al precedente articolo avrà sede in
Brescia. Essa avrà facoltà di richiedere al Ministro della Giustizia la
costituzione di commissioni regionali aventi sede presso le Corti d’Appello; in
tal caso saranno ad esse rimessi i procedimenti riferibili a persone
domiciliate o residenti nelle rispettive circoscrizioni territoriali. Tali
Commissioni regionali potranno essere anche costituite d’ufficio dal Ministro
della Giustizia.
Art.
4
Le norme circa la costituzione della Commissione e la
nomina dei suoi componenti, e tutte le altre disposizioni relative al
procedimento e al funzionamento di essa valgono anche per le commissioni
regionali.
Art.
5
Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno delola
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti.
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