61) Costituzione di Tribunali Provinciali straordinari e di un Tribunale speciale straordinario.
[…]
Art. 1
In ogni capoluogo di provincia è istituito un Tribunale
Rivoluzionario con il compito di giudicare:
a) i fascisti
che hanno tradito il giuramento di fedeltà all’Idea e al suo Capo;
b) coloro che
dopo il colpo di Stato del 25 luglio 1943-XXI hanno comunque, con parole o con
scritti o altrimenti, denigrato il fascismo, il suo Capo e le sue istituzioni;
c) coloro che
hanno compiuto comunque violenze contro la persona e le cose dei fascisti o
appartenenti alle organizzazioni del fascismo o contro le cose o i simboli di
pertinenza dello stesso.
Art.
2
I Tribunali Rivoluzionari sono composti di tre membri, di
cui uno presidente, costituenti il collegio giudicante; di un pubblico
accusatore e di un difensore d’ufficio. Tutti i componenti saranno scelti tra i
fascisti particolarmente idonei, di provata fede e di specchiata moralità.
Art.
3
I Tribunali Rivoluzionari sono competenti a giudicare:
a) i fascisti
iscritti in uno dei Fasci della provincia nel cui capoluogo il Tribunale è
costituito;
b) gli altri
cittadini responsabili dei reati previsti dalla presente legge commessi nella
circoscrizione territoriale della provincia stessa.
Art. 4
E’ altresì istituito un Tribunale Rivoluzionario Speciale,
per giudicare i fascisti che nella seduta del Gran Consiglio del giorno 24
luglio 1943-XXI tradirono il Duce e l’Idea Rivoluzionaria alla quale si erano
votati fino al sacrificio del sangue.
Art.
5
Il Tribunale Rivoluzionario Speciale è composto di nove
membri, di cui uno presidente, costituenti il collegio giudicante; di un
pubblico accusatore e di un difensore d’ufficio, scelti fra coloro che
dimostrarono assoluta fedeltà al Duce ed all’Idea durante il sorgere e lo
svilupparsi della Rivoluzione e particolarmente fra coloro che dal 24 luglio
1943-XXI in poi ebbero a soffrire per la loro incondizionata dedizione alla
Causa.
Art.
6
Il Tribunale Rivoluzionario Speciale avrà per sede Verona.
Art. 7
Per i reati di cui all’articolo 1, lettera a), è comminata
la pena di morte e, qualora ricorrano particolari attenuanti, la pena dell’ergastolo.
Per i reati di cui all’articolo 1, lettere b) e c), è comminata la pena della reclusione
da cinque a trenta anni.
Art.
8
Il pubblico accusatore promuove l’azione penale d’ufficio
o su richiesta del capo dell’organo provinciale del Partito Repubblicano
Fascista.
Art.
9
I Presidenti e gli altri componenti dei Tribunali dei cui
alla presente legge, sono nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
Segretario del Partito Fascista Repubblicano.
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