61) Costituzione di Tribunali Provinciali straordinari e di un Tribunale speciale straordinario.

 

[…]

 

                                                                               Art. 1

In ogni capoluogo di provincia è istituito un Tribunale Rivoluzionario con il compito di giudicare:

   a) i fascisti che hanno tradito il giuramento di fedeltà all’Idea e al suo Capo;

   b) coloro che dopo il colpo di Stato del 25 luglio 1943-XXI hanno comunque, con parole o con scritti o altrimenti, denigrato il fascismo, il suo Capo e le sue istituzioni;

   c) coloro che hanno compiuto comunque violenze contro la persona e le cose dei fascisti o appartenenti alle organizzazioni del fascismo o contro le cose o i simboli di pertinenza dello stesso.

 

                                                                               Art. 2

I Tribunali Rivoluzionari sono composti di tre membri, di cui uno presidente, costituenti il collegio giudicante; di un pubblico accusatore e di un difensore d’ufficio. Tutti i componenti saranno scelti tra i fascisti particolarmente idonei, di provata fede e di specchiata moralità.

 

                                                                               Art. 3

I Tribunali Rivoluzionari sono competenti a giudicare:

  a) i fascisti iscritti in uno dei Fasci della provincia nel cui capoluogo il Tribunale è costituito;

  b) gli altri cittadini responsabili dei reati previsti dalla presente legge commessi nella circoscrizione territoriale della provincia stessa.

 

                                                                               Art. 4

E’ altresì istituito un Tribunale Rivoluzionario Speciale, per giudicare i fascisti che nella seduta del Gran Consiglio del giorno 24 luglio 1943-XXI tradirono il Duce e l’Idea Rivoluzionaria alla quale si erano votati fino al sacrificio del sangue.

 

                                                                               Art. 5

Il Tribunale Rivoluzionario Speciale è composto di nove membri, di cui uno presidente, costituenti il collegio giudicante; di un pubblico accusatore e di un difensore d’ufficio, scelti fra coloro che dimostrarono assoluta fedeltà al Duce ed all’Idea durante il sorgere e lo svilupparsi della Rivoluzione e particolarmente fra coloro che dal 24 luglio 1943-XXI in poi ebbero a soffrire per la loro incondizionata dedizione alla Causa.

 

                                                                              Art. 6

Il Tribunale Rivoluzionario Speciale avrà per sede Verona.

                                

                                                                              Art. 7

Per i reati di cui all’articolo 1, lettera a), è comminata la pena di morte e, qualora ricorrano particolari attenuanti, la pena dell’ergastolo. Per i reati di cui all’articolo 1, lettere b) e c), è comminata la pena della reclusione da cinque a trenta anni.

 

                                                                              Art. 8

Il pubblico accusatore promuove l’azione penale d’ufficio o su richiesta del capo dell’organo provinciale del Partito Repubblicano Fascista.

 

                                                                              Art. 9

I Presidenti e gli altri componenti dei Tribunali dei cui alla presente legge, sono nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Segretario del Partito Fascista Repubblicano.

 

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