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Collocamento a riposo di funzionari statali per speciali motivi di servizio.
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Articolo unico
Fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra,
gli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato appartenenti al Gruppo A
e di grado superiore al VII possono essere collocati a riposo per speciali
motivi di servizio, oltre i casi previsti dalle vigenti leggi. I relativi
provvedimenti, da adottare con decreti del Ministro competente previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, non sono soggetti a gravame, né in
via amministrativa né in via giurisdizionale. I funzionari collocati a riposo
in virtù del presente decreto hanno diritto al trattamento previsto dagli
articoli 6 e 52 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e
militari, approvato con decreto 21
febbraio 1895, n.70, e successive modifiche, e dell'art. 10 del decreto-legge 5
aprile 1925-III, n.441, convertito nella legge 16 giugno 1927, n.985.
Il presente decreto, che
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione
ed inserito, munito di sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti.
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