59) Collocamento a riposo di funzionari statali per speciali motivi di servizio.

 

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                                                                       Articolo unico

Fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, gli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato appartenenti al Gruppo A e di grado superiore al VII possono essere collocati a riposo per speciali motivi di servizio, oltre i casi previsti dalle vigenti leggi. I relativi provvedimenti, da adottare con decreti del Ministro competente previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, non sono soggetti a gravame, né in via amministrativa né in via giurisdizionale. I funzionari collocati a riposo in virtù del presente decreto hanno diritto al trattamento previsto dagli articoli 6 e 52 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari,  approvato con decreto 21 febbraio 1895, n.70, e successive modifiche, e dell'art. 10 del decreto-legge 5 aprile 1925-III, n.441, convertito nella legge 16 giugno 1927, n.985.

 Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione ed inserito, munito di sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

 

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