58) Istituzione dell’Ente Nazionale per l’assistenza e la tutela degli interessi delle Provincie invase

 

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                                                                                Art. 1

E’ istituito alle dirette dipendenze del Duce e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Ente Nazionale per l’Assistenza e la Tutela degli Interessi delle Provincie Invase, con personalità giuridica propria.

                                                                                Art. 2

L’Ente è presieduto dal Duce.

                                                                                Art 3

Sono compiti dell’Ente:

a) Dare assistenza ai profughi, sfollati, i quali si trovino in condizioni di disagio in dipendenza delle contingenze belliche.

b) Rappresentare, durante l’occupazione, gli interessi delle terre invase, impostandone i problemi nel programma dello Stato Fascista Repubblicano.

c) Sviluppare i contatti fra i cittadini profughi o nativi delle regioni invase comunque residenti in altre Provincie per cementarne ed alimentarne i vincoli nel quadro del comune amor di Patria.

d) Stabilire il collegamento con le famiglie rimaste nei territori invasi attraverso trasmissioni di notizie, informazioni, ecc.

                                                                               Art. 4

Sono organi dell’Ente:

-         La Presidenza

-         La Commissione Nazionale

-         Le Sezioni

-         La Direzione Generale

-         Le Commissioni Provinciali

-         Il Collegio dei Revisori. 

                                                                  Art. 5

La Commissione Nazionale, presieduta dal Duce, è composta dai Presidenti di Sezione di cui al successivo articolo 6. Ne fa parte anche il Direttore Generale in veste di Segretario. Essa ha il compito di indirizzare e coordinare tutte le attività dell’Ente nonché di deliberare i bilanci dell’Ente medesimo.

                                                                              Art. 6

L’attività dell’Ente viene esercitata attraverso le seguenti sezioni:

-         Sezione Sardegna

-         Sezione Sicilia

-         Sezione Corsica

-         Sezione Calabria

-         Sezione Lucania

-         Sezione Puglie

-         Sezione Campania

Esse hanno il compito di curare l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 3 relativamente a ciascuna regione. Sono rette

da Commissioni composte di un Presidente e di quattro membri, scelti fra gli esponenti delle rispettive regioni e nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

                                                                             Art. 7

Il Direttore Generale è nominato dal Duce, su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Egli ha la direzione e la responsabilità del funzionamento dell’Ente del cui andamento risponde al Presidente.

                                                                             Art. 8

Le Commissioni Provinciali hanno sede presso i Capi delle Provincie e sono organi esecutivi dell’Ente, in nome del quale assumono quelle iniziative che riterranno localmente utili.

Sono composte da un rappresentante per ogni Regione invasa fra cui sarà scelto un Presidente.

I componenti le Commissioni Provinciali sono nominati dal Presidente dell’Ente su designazione dei Capi delle Provincie.

                                                                            Art. 9

Il patrimonio dell’Ente è costituito da un fondo di lire dieci milioni erogato dallo Stato oltre che da eventuali lasciti o donazioni. Al funzionamento dell’Ente si provvede con le rendite patrimoniali, con l’assegnazione annua da parte dello Stato di lire cinquanta milioni e con eventuali contributi di Enti privati. Il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare le corrispondenti variazioni di bilancio.

                                                                           Art. 10

Il controllo sulla gestione dell’Ente è esercitato da un Collegio di tre Revisori, nominati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle Finanze e dalla Corte dei Conti.

                                                                           Art. 11

L’esercizio finanziario dell’Ente decorre dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono approvati con decreto del Duce Capo del Governo. Il bilancio preventivo è presentato, entro tre mesi dall’inizio dell’esercizio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il conto consuntivo entro il trimestre successivo alla chiusura dell’esercizio.

                                                                           Art. 12

Un apposito Regolamento da approvarsi con decreto del Duce Capo del Governo, conterrà le disposizioni per il funzionamento dell’Ente.

                                                                           Art. 13

L’Ente assorbe le funzioni e le disponibilità finanziarie stanziate dallo Stato dei Comitati sorti per l’assistenza ai profughi e per le analoghe attività.

                                                                           Art. 14

E’ abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile col presente Decreto che ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente Decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale previa registrazione alla Corte dei Conti ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti.

 

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