56) Modifiche al decreto 8 ottobre 1943 riguardante la sfera di competenza ed il funzionamento degli Organi di Governo

                   

 

                                                                         IL DUCE

                                            DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

                                                  CAPO DEL GOVERNO

Visto il decreto 8 ottobre 1943 riguardante la sfera di competenza ed il funzionamento degli Organi di Governo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

D’intesa col Ministro della Giustizia;

                                                                          DECRETA

                                                                            Articolo 1

I decreti ministeriali e interministeriali emanati ai sensi del decreto 8 ottobre 1943, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22 ottobre 1943, debbono contenere nella premessa la formula “Ritenuta la necessità urgente ed assoluta del provvedere”

 

                                                                            Articolo 2

L’ultimo comma del decreto 8 ottobre 1943, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22 ottobre 1943, è modificato come segue:

“ I decreti ministeriali e interministeriali aventi contenuto di legge o di regolamento sono sottoposti a ratifica del Consiglio dei Ministri, inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, previa registrazione alla Corte dei Conti. La ratifica del Consiglio dei Ministri deve intervenire non oltre il termine di 120 giorni dalla pubblicazione dei decreti ministeriali nella Gazzetta Ufficiale e viene inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Se entro il termine di 120 giorni il decreto ministeriale od interministeriale non sia stato ratificato dal Consiglio dei Ministri, esso cessa di avere vigore dal giorno della scadenza di detto termine. Qualora il decreto ministeriale od interministeriale sia ratificato con emendamenti, l’efficacia di questi decorre dalla pubblicazione della ratifica nella Gazzetta Ufficiale. I decreti ministeriali od interministeriali non indicati nel primo comma del presente articolo vengono inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ai termini delle disposizioni vigenti per i decreti emanati dal Duce Capo della Repubblica Sociale Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito del sigillo della Stato,, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

18 gennaio 1944

 

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