55) Promulgazione e pubblicazione dei decreti emanati dal Duce quale Capo della Repubblica Sociale Italiana

 

                                                                         IL DUCE

                                            DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

                                                             CAPO DEL GOVERNO

 

Sentito Il Consiglio dei Ministri;

D’intesa col Ministro della Giustizia;

                                                                          DECRETA

                                                                            Articolo 1

La promulgazione dei decreti contenenti disposizioni di carattere legislativo è iniziata con la formula:

                                                                         IL DUCE

                                            DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

 Segue l’indicazione del Ministro proponente e degli eventuali Ministri, d’intaesa coi quali il provvedimento viene adottato, indi la formula “Decreta”, dopo la quale viene riportato il testo del provvedimento con la clausola finale: “Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti”.

 

                                                                           Articolo 2

La promulgazione dei decreti recanti norme esecutive o regolamentari e da inserirsi nella raccolta ufficiale reca le formule stabilite nell’articolo precedente, con la clausola finale: “Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa registrazione alla Corte dei Conti ed inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti”.

 

                                                                           Articolo 3

Qualora sia richiesto il parere del Consiglio di Stato o sia intervenuta una deliberazione del Consiglio dei Ministri, si fa menzione di tali adempimenti prima dell’indicazione del Ministro proponente (“Udito il parere del Consiglio di Stato” – “Sentito il Consiglio dei Ministri”).

 

                                                                          Articolo 4

I decreti debbono portare, alla fine, oltre la data, la firma del Duce e la eventuale controfirma dei Ministri proponenti o cointeressati.

 

                                                                          Articolo 5

La collezione ufficiale dei decreti ha titolo: “Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti”. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministro Guardasigilli e all’ordinamento, alla stampa e pubblicazione dei suoi atti si provvede secondo le norme nel presente decreto e nei regolamenti.

 

                                                                          Articolo 6

Gli originali dei decreti da inserirsi nella raccolta ufficiale sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, che appone ad essi il proprio “visto” ed il sigillo dello Stato;  se però incontra qualche difficoltà riguardo alla forma o al tenore del decreto, sospende il “visto” e l’apposizione del sigillo e ne fa relazione al Duce Capo del Governo che decide, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

                                                                         Articolo 7

Nella raccolta ufficiale si inseriscono e si pubblicano per esteso i seguenti decreti, con l’aggiunta per quelli contenenti disposizioni esecutive o regolamentari della menzione della loro registrazione alla Corte dei Conti:

   1- tutti i decreti aventi carattere legislativo;

   2- i decreti necessari per l’esecuzione di disposizioni legislative o la cui integrale conoscenza interessi la generalità dei

       cittadini. 

I decreti che non presentino tale interesse, vengono inseriti e pubblicati per sunto o estratto.

Sono in ogni caso esclusi dalla raccolta: i decreti che riguardino enti o persone singole, in guisa che basti darne diretta comunicazione agli interessati, e inoltre quelli la cui pubblicità potrebbe nuocere agli ineteressi dello Stato.

Quando si tratti di un codice può pubblicarsi nella raccolta ufficiale il solo decreto di approvazione di esso, e formare del codice un volume separato.

 

                                                                        Articolo 8

I decreti aventi contenuto legislativo sono inseriti nella raccolta ufficiale appena siano muniti del visto del Guardasigilli e del sigillo dello Stato. Gli altri decreti sono trasmessi, a cura del Guardasigilli alla Corte dei Conti per la registrazione e vengono inseriti appena siano registrati. Agli effetti dell’art.10 delle disposizioni preliminari del codice civile, della avvenuta inserzione dei decreti è dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale, la quale provvede in pari tempo alla pubblicazione dell’atto inserito. Salva autorizzazione del Ministro, è vietato rendere comunque di pubblica ragione i decreti che non siano stati ancora pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

                                                                       Articolo 9

I decreti inseriti nell’annata a cui si riferiscono, devono avere una sola numerazione rigorosamente progressiva, oltreché nella raccolta in volumi, anche nella pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine, il numero di serie viene rispettivamente assegnato a ciascuno di essi, al momento in cui è dato l’annunzio della loro inserzione nella raccolta, a norma del capoverso 2° dell’art. 8. 

 

                                                                      Articolo 10

In capo ad ogni decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nella raccolta ufficiale deve indicarsi la data, il numero proprio dell’atto e l’argomento. Per la pubblicazione nella raccolta deve anche aggiungersi la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato dato l’annunzio dell’inserzione di cui al secondo capoverso dell’art. 8.

 

                                                                       Articolo 11

Fino a che non se ne provi l’inesattezza, mediante esibizione di un atti autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall’Archivio di Stato, la stampa ufficiale delle leggi e dei decreti sia nella raccolta in volumi, sia nella Gazzetta Ufficiale, sia in fogli separati, si presume conforme all’originale e costituisce testo legale degli atti anzidetti.

 

                                                                       Articolo 12

Gli originali delle leggi e dei decreti inseriti nella raccolta ufficiale sono affidati alla custodia del Guardasigilli. Questi, cessata la necessità di ritenerli presso il Ministero ne cura la consegna all’Archivio di Stato. E’ abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.  

 

18 gennaio 1944                                                        

                                       

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