55) Promulgazione e
pubblicazione dei decreti emanati dal Duce quale Capo della Repubblica Sociale
Italiana
IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE
ITALIANA
CAPO
DEL GOVERNO
Sentito Il Consiglio dei Ministri;
D’intesa col Ministro della Giustizia;
DECRETA
Articolo
1
La promulgazione dei decreti contenenti
disposizioni di carattere legislativo è iniziata con la formula:
IL DUCE
DELLA REPUBBLICA
SOCIALE ITALIANA
Segue l’indicazione
del Ministro proponente e degli eventuali Ministri, d’intaesa coi quali il
provvedimento viene adottato, indi la formula “Decreta”, dopo la quale viene
riportato il testo del provvedimento con la clausola finale: “Il presente
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito del
sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti”.
Articolo 2
La promulgazione dei decreti recanti norme esecutive o
regolamentari e da inserirsi nella raccolta ufficiale reca le formule stabilite
nell’articolo precedente, con la clausola finale: “Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa registrazione alla Corte dei Conti
ed inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti”.
Articolo 3
Qualora sia richiesto il parere del Consiglio di Stato o
sia intervenuta una deliberazione del Consiglio dei Ministri, si fa menzione di
tali adempimenti prima dell’indicazione del Ministro proponente (“Udito il
parere del Consiglio di Stato” – “Sentito il Consiglio dei Ministri”).
Articolo 4
I decreti debbono portare, alla fine, oltre la data, la
firma del Duce e la eventuale controfirma dei Ministri proponenti o
cointeressati.
Articolo
5
La collezione ufficiale dei decreti ha titolo: “Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti”. Essa è posta sotto la vigilanza del
Ministro Guardasigilli e all’ordinamento, alla stampa e pubblicazione dei suoi
atti si provvede secondo le norme nel presente decreto e nei regolamenti.
Articolo 6
Gli originali dei decreti da inserirsi nella raccolta
ufficiale sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, che appone ad essi il
proprio “visto” ed il sigillo dello Stato;
se però incontra qualche difficoltà riguardo alla forma o al tenore del
decreto, sospende il “visto” e l’apposizione del sigillo e ne fa relazione al
Duce Capo del Governo che decide, sentito il Consiglio dei Ministri.
Articolo 7
Nella raccolta ufficiale si inseriscono e si pubblicano per
esteso i seguenti decreti, con l’aggiunta per quelli contenenti disposizioni
esecutive o regolamentari della menzione della loro registrazione alla Corte
dei Conti:
1- tutti i
decreti aventi carattere legislativo;
2- i decreti
necessari per l’esecuzione di disposizioni legislative o la cui integrale
conoscenza interessi la generalità dei
cittadini.
I decreti che non presentino tale interesse, vengono
inseriti e pubblicati per sunto o estratto.
Sono in ogni caso esclusi dalla raccolta: i decreti che
riguardino enti o persone singole, in guisa che basti darne diretta
comunicazione agli interessati, e inoltre quelli la cui pubblicità potrebbe
nuocere agli ineteressi dello Stato.
Quando si tratti di un codice può pubblicarsi nella
raccolta ufficiale il solo decreto di approvazione di esso, e formare del
codice un volume separato.
Articolo 8
I decreti aventi contenuto legislativo sono inseriti nella
raccolta ufficiale appena siano muniti del visto del Guardasigilli e del
sigillo dello Stato. Gli altri decreti sono trasmessi, a cura del Guardasigilli
alla Corte dei Conti per la registrazione e vengono inseriti appena siano
registrati. Agli effetti dell’art.10 delle disposizioni preliminari del codice
civile, della avvenuta inserzione dei decreti è dato annunzio nella Gazzetta
Ufficiale, la quale provvede in pari tempo alla pubblicazione dell’atto
inserito. Salva autorizzazione del Ministro, è vietato rendere comunque di
pubblica ragione i decreti che non siano stati ancora pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
Articolo 9
I decreti inseriti nell’annata a cui si riferiscono, devono
avere una sola numerazione rigorosamente progressiva, oltreché nella raccolta
in volumi, anche nella pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine, il
numero di serie viene rispettivamente assegnato a ciascuno di essi, al momento
in cui è dato l’annunzio della loro inserzione nella raccolta, a norma del
capoverso 2° dell’art. 8.
Articolo
10
In capo ad ogni decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
e nella raccolta ufficiale deve indicarsi la data, il numero proprio dell’atto
e l’argomento. Per la pubblicazione nella raccolta deve anche aggiungersi la
data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato dato l’annunzio
dell’inserzione di cui al secondo capoverso dell’art. 8.
Articolo 11
Fino a che non se ne provi l’inesattezza, mediante
esibizione di un atti autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall’Archivio
di Stato, la stampa ufficiale delle leggi e dei decreti sia nella raccolta in
volumi, sia nella Gazzetta Ufficiale, sia in fogli separati, si presume
conforme all’originale e costituisce testo legale degli atti anzidetti.
Articolo 12
Gli originali delle leggi e dei decreti inseriti nella
raccolta ufficiale sono affidati alla custodia del Guardasigilli. Questi, cessata
la necessità di ritenerli presso il Ministero ne cura la consegna all’Archivio
di Stato. E’ abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto. Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito
del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
18 gennaio 1944
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