53) Attribuzione della qualifica di Ufficiale ed agente di Polizia Giudiziaria agli Ufficiale, Sottufficiali e militi della GNR
IL DUCE DELLA REPUBBLICA
SOCIALE ITALIANA
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Comandante Generale della G.N.R.;
D’intesa con i Ministri dell’Interno e della Giustizia;
DECRETA:
Art. 1 : Ai sensi degli
articoli 221 e seguenti del Codice di Procedura Penale gli Ufficiali ed i
Sottufficiali della G.N.R. in attività di servizio sono Ufficiali di Polizia
giudiziaria ed i Militi scelti e i Militi della stessa G.N.R. in attività di servizio
sono agenti di Polizia Giudiziaria.
Art. 2 : Gli Ufficiali
della G.N.R. in attività di servizio hanno le stesse attribuzioni e prerogative
degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza ad eccezione delle mansioni di Polizia
prettamente amministrativa. Quando nell’esplicazioni di mansioni inerenti all’esercizio
di funzioni devolute dalle Leggi di Polizia agli Ufficiali di P.S. concorrano
contemporaneamente Ufficiali della G.N.R. e funzionari di P.S. la direzione del
servizio è devoluta a questi ultimi.
I Sottufficiali e i militari di truppa della G.N.R. sono agenti
di P.S.
Art. 3 : Le qualifiche e
le attribuzioni di cui sopra non sono estese agli Ufficiali della G.N.R.
appartenenti ai Ruoli Servizi (sanitario, farmacista e veterinario,
amministrativo, maestri di banda e maestri di scherma).
Art. 4 : E’ abrogata ogni
disposizione contraria o comunque incompatibile col presente Decreto che ha
effetto dal giorno 18 dicembre 1943.
Il presente Decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed
inserito, munito del Sigillo dello Stato,
nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti.
Dal Quartier Generale, 2
novembre 1944-XXIII
MUSSOLINI