52) Estensione delle provvidenze demografiche previste dal decreto 7 marzo 1936-XIV a tutti gli appartenenti alla Guardia Nazionale Repubblicana, nonché a tutti i componenti delle Forze Armate Repubblicane.

 

                                      IL DUCE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

                                                              CAPO DEL GOVERNO

 

  Visto l’articolo 5 del R.D.L. 12-8-1937-XV n.1492 convertito nella Legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 719, recante norme per la concessione di premi di nuzialità e di natalità;

  Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1940, XIX, col quale la concessione dei premi demografici viene estesa agli appartenenti ai Reparti della M.V.S.N. mobilitati in Patria o comunque dislocati per le attuali esigenze di guerra;

                                                                                  DECRETA

 

Art. 1 : le provvidenze demografiche previste dal Decreto in data 7 marzo 1936-XVI del Capo del Governo a favore delle Unità inquadrate nei Reparti della M.V.S.N. mobilitati per l’A.O.I. e successivamente estese con Decreto del Capo del Governo, in data 20 dicembre 1940 agli appartenenti ai detti Reparti mobilitati in patria o comunque dislocati per le attuali esigenze di guerra, sono estese a tutti gli appartenenti alla G.N.R. nonché a tutti i componenti le Forze Armate della Repubblica, mobilitate in Patria o comunque dislocate per le attuali esigenze di guerra che contraggano matrimonio o abbiano figlioli durante il periodo della loro mobilitazione;

Art. 2 : I premi di natalità previsti dal ripetuto Decreto 7 marzo 1936-XIV sono erogabili anche per i figli nati entro i trecento giorni dalla morte degli appartenenti ai reparti suddetti, semprechè il decesso risulti avvenuto prima della data di smobilitazione;

Art. 3 : Le disposizioni di cui al presento Decreto sono applicabili per gli eventi, matrimoni e nascite verificatisi dal giorno 9 settembre XXI data della costituzione delle FF.AA.RR.

Art. 4 : Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, previa registrazione alla Corte dei Conti ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

Dal Quartier Generale, addì 28 luglio 1944 – XXII

                                                                                                                            MUSSOLINI

Visto Il guardasigilli: Pisenti

Registrato alla Corte dei Conti addì 13 settembre 1944-XXII

Atti di Governo; Registro 2, Foglio 52.

 

 

 

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