47) Nuove
norme per la disciplina del consumo
dell’energia elettrica dal 16 al 30 aprile
1944-XXII
IL
MINISTRO DELL’ECONOMIA CORPORATIVA
Visto il decreto 27 dicembre 1940, n.1728, convertito
con modifiche nella legge 20 marzo 1943 n.384 contenente norme per la
disciplina della distribuzione e del consumo dei prodotti industriali in
periodo di guerra;
Visto il D.L. 20 marzo 1941, n. 125,
convertito con modifiche nella legge 11 luglio 1941, n. 983, concernente la
facoltà del Ministro per l’Economia Corporativa di ordinare, per la durata
della guerra, l’attuazione di particolari regimi di lavoro, fissando gli orari,
le modalità, le condizioni e il trattamento economico;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo
1944-XXII concernente norme restrittive per la disciplina del consumo dell’energia
elettrica;
Ritenuta la necessità di adottare nuove
norme per il consumo dell’energia elettrica;
D
e c r e t a :
Art.
1
Nel periodo dal 16 al 30 aprile 1944 è
fatto obbligo a tutti i consumatori di energia elettrica per uso industriale o
artigiano di non superare il 40% del consumo totale del mese di gennaio 1944.
I consumatori di energia elettrica per uso
industriale o artigiano devono sospendere nel suddetto periodo quindicinale il
prelievo di energia per almeno due giorni feriali invece di quattro giorni
previsti per il periodo dal 1 al 15 aprile 1944-XXII ferme restando le altre
eventuali giornate di fermata già in atto al 31 marzo corrente anno.
Art.
2
Le disposizioni di cui all’articolo
precedente non si applicano alle aziende che per uso industriale impieghino energia
di propria produzione quando i loro impianti non siano collegati con rete di
distribuzione.
Le aziende che per uso industriale impieghino energia di propria
produzione, i cui impianti siano collegati con reti di distribuzione, sono
tenute all’applicazione di quanto disposto nell’articolo precedente e a
prendere i necessari accordi con le imprese elettriche con le quali sono
collegate per la messa a disposizione delle stesse e dell’energia
conseguentemente resasi disponibile.
Art. 3
Le disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto non si
applicano, oltre che agli stabilimenti che saranno specificati dalle competenti
autorità, anche ai trasporti ferroviari, tranviari, filoviari e alle funivie, ai
servizi statali (telefonici, telegrafici, radio comunicazioni,
radiotrasmissioni), alle officine del gas, alle aziende elettriche, agli
acquedotti, agli impianti di raccolta immondizie, ai frigoriferi per derrate
alimentari, ai mulini, ai pastifici, alle riserie, alle centrali del latte,
agli impianti di sollevamento dell’acqua, agli impianti di irrigazione, alla
stampa dei giornali quotidiani.
L’obbligo della sospensione del prelievo per
due giorni feriali nel predetto periodo quindicinale non si applica alle
industrie a ciclo continuo che, a giudizio delle competenti autorità, non
consentano sospensione senza pregiudicare la buona conservazione degli impianti
o le lavorazioni in corso.
Tuttavia tali industrie a ciclo continuo
sono ugualmente tenute a conseguire la limitazione di prelievo di cui all’art.
1.
Art. 4
Le giornate di sospensione del prelievo di
cui all’articolo 1 verranno determinate dalle imprese elettriche con i
rispettivi utenti entro sei giorni dalla entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 5
Ai contravventori alle disposizioni del
presente decreto si applica la sanzione della immediata sospensione della
fornitura di energia elettrica per una durata fino a quindici giorni
consecutivi.
Le imprese elettriche hanno in ogni caso
l’obbligo di sospendere immediatamente la fornitura di energia elettrica agli
utenti che abbiano raggiunto i limiti di prelievo indicati dall’art. 1.
Art. 6
Con successivo provvedimento sarà
disciplinato il trattamento economico delle maestranze durante la giornata di
chiusura delle aziende di cui all’art. 1.
Art.
7
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 6
del presente decreto si applicano alle province del Piemonte, Lombardia, Tre
Venezie, Emilia e Romagna.
Art. 8
Il presente decreto, che annulla e
sostituisce le precedenti disposizioni in materia, entra in vigore dalla data
della sua pubblicazione.
Nord Italia, 14 aprile 1944-XXII
Il Ministro : TARCHI