47) Nuove norme per la disciplina del consumo

      dell’energia elettrica dal 16 al 30 aprile

      1944-XXII

 

 

                                       IL MINISTRO DELL’ECONOMIA CORPORATIVA

 

   Visto il decreto 27 dicembre 1940, n.1728, convertito con modifiche nella legge 20 marzo 1943 n.384 contenente norme per la disciplina della distribuzione e del consumo dei prodotti industriali in periodo di guerra;

   Visto il D.L. 20 marzo 1941, n. 125, convertito con modifiche nella legge 11 luglio 1941, n. 983, concernente la facoltà del Ministro per l’Economia Corporativa di ordinare, per la durata della guerra, l’attuazione di particolari regimi di lavoro, fissando gli orari, le modalità, le condizioni e il trattamento economico;

   Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1944-XXII concernente norme restrittive per la disciplina del consumo dell’energia elettrica;

   Ritenuta la necessità di adottare nuove norme per il consumo dell’energia elettrica;

 

                                                                       D e c r e t a :

 

                                                                              Art. 1

   Nel periodo dal 16 al 30 aprile 1944 è fatto obbligo a tutti i consumatori di energia elettrica per uso industriale o artigiano di non superare il 40% del consumo totale del mese di gennaio 1944.

   I consumatori di energia elettrica per uso industriale o artigiano devono sospendere nel suddetto periodo quindicinale il prelievo di energia per almeno due giorni feriali invece di quattro giorni previsti per il periodo dal 1 al 15 aprile 1944-XXII ferme restando le altre eventuali giornate di fermata già in atto al 31 marzo corrente anno.

 

                                                                             Art. 2

   Le disposizioni di cui all’articolo precedente non si applicano alle aziende che per uso industriale impieghino energia di propria produzione quando i loro impianti non siano collegati con rete di distribuzione.

      Le aziende che per uso industriale impieghino energia di propria produzione, i cui impianti siano collegati con reti di distribuzione, sono tenute all’applicazione di quanto disposto nell’articolo precedente e a prendere i necessari accordi con le imprese elettriche con le quali sono collegate per la messa a disposizione delle stesse e dell’energia conseguentemente resasi disponibile.

 

                                                                            Art. 3

      Le disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto non si applicano, oltre che agli stabilimenti che saranno specificati dalle competenti autorità, anche ai trasporti ferroviari, tranviari, filoviari e alle funivie, ai servizi statali (telefonici, telegrafici, radio comunicazioni, radiotrasmissioni), alle officine del gas, alle aziende elettriche, agli acquedotti, agli impianti di raccolta immondizie, ai frigoriferi per derrate alimentari, ai mulini, ai pastifici, alle riserie, alle centrali del latte, agli impianti di sollevamento dell’acqua, agli impianti di irrigazione, alla stampa dei giornali quotidiani.

   L’obbligo della sospensione del prelievo per due giorni feriali nel predetto periodo quindicinale non si applica alle industrie a ciclo continuo che, a giudizio delle competenti autorità, non consentano sospensione senza pregiudicare la buona conservazione degli impianti o le lavorazioni in corso.

   Tuttavia tali industrie a ciclo continuo sono ugualmente tenute a conseguire la limitazione di prelievo di cui all’art. 1.

 

                                                                           Art. 4

   Le giornate di sospensione del prelievo di cui all’articolo 1 verranno determinate dalle imprese elettriche con i rispettivi utenti entro sei giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

 

                                                                           Art. 5

   Ai contravventori alle disposizioni del presente decreto si applica la sanzione della immediata sospensione della fornitura di energia elettrica per una durata fino a quindici giorni consecutivi.

   Le imprese elettriche hanno in ogni caso l’obbligo di sospendere immediatamente la fornitura di energia elettrica agli utenti che abbiano raggiunto i limiti di prelievo indicati dall’art. 1.

 

                                                                           Art. 6

   Con successivo provvedimento sarà disciplinato il trattamento economico delle maestranze durante la giornata di chiusura delle aziende di cui all’art. 1.

 

                                                                           Art. 7

   Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del presente decreto si applicano alle province del Piemonte, Lombardia, Tre Venezie, Emilia e Romagna.

 

                                                                           Art. 8

   Il presente decreto, che annulla e sostituisce le precedenti disposizioni in materia, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 

      Nord Italia, 14 aprile 1944-XXII

                                                                                                                                            Il Ministro : TARCHI

 

Pubblicato sulla G.U. n.94 del 21.4.44

 

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