45) Sanzioni penali a carico di militari o di civili unitisi alle bande operanti in danno delle organizzazioni militari o civili dello Stato
I L D U C E
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
E CAPO DEL GOVERNO
Visti i codici penali militari di pace e di guerra e il codice penale
comune;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Forze Armate, di concerto col Ministro
della Giustizia;
D e c r e t a :
Art. 1
I
militari di qualsiasi grado, classe o categoria ed i non militari, che, prima o
dopo l’8 settembre 1943-XXI, hanno abbandonato il reparto o l’abitazione per
unirsi alle bande operanti in danno delle organizzazioni militari o civili
dello Stato, sono puniti, per il fatto stesso di tale partecipazione, con la
pena di morte mediante fucilazione nella schiena.
Alla
stessa pena è soggetto chiunque, all’infuori di una vera e propria
partecipazione materiale all’attività delle bande, esplica un’azione diretta ad
agevolare l’opera della banda stessa.
Coloro che sono sorpresi con le armi alla mano sono immediatamente
fucilati sul luogo stesso della cattura, senza bisogno di alcun giudizio.
Art.
2
Chiunque dà rifugio, fornisce vitto o presta comunque assistenza a
talune delle persone indicate nell’articolo precedente è punito con la pena di
morte mediante fucilazione nella schiena.
La
pena può tuttavia essere diminuita fino ad un minimo di quindici anni di
reclusione quando si tratti di rifugio, vitto o assistenza prestati a favore di
un prossimo congiunto, a norma dell’art. 307 codice penale.
Art.
3
I
colpevoli di alcuno dei delitti previsti dagli articoli precedenti che si
costituiscano volontariamente entro il termine di trenta giorni dalla data
della pubblicazione del presente decreto andranno esenti da pena e non saranno
sottoposti a procedimento penale.
Art.
4
La
condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli precedenti e la
esecuzione sommaria prevista dal terzo comma dell’articolo 1 importano di
diritto la confisca di tutti i beni mobili ed immobili appartenenti al
colpevole.
Art. 5
La
cognizione dei delitti previsti dal presente decreto spetta spetta ai Tribunali
militari, i quali giudicano osservando le norme stabilite dalla legge per i
Tribunali militari straordinari di guerra.
Si
applicano le norme predette anche per quanto attiene alla non impugnabilità dei
giudicati.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia ed inserito,
munito del sigillo della Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti. Esso entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sulla
Gazzetta.
Dal
Quartier Generale, addì 18 aprile 1944-XXII
MUSSOLINI
GRAZIANI
PISENTI
V° il Guardasigilli: PISENTI
Pubblicato sulla G.U. n.97 del 25 aprile 1944