45) Sanzioni penali a carico di militari o di civili unitisi alle bande operanti in danno delle organizzazioni militari o civili dello Stato

 

                                                          I L  D U C E

                                 DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

                                               E CAPO DEL GOVERNO

 

   Visti i codici penali militari di pace e di guerra e il codice penale comune;

   Sentito il Consiglio dei Ministri;

   Sulla proposta del Ministro delle Forze Armate, di concerto col Ministro della Giustizia;

 

                                                                          D e c r e t a :

 

                                                                                 Art. 1

   I militari di qualsiasi grado, classe o categoria ed i non militari, che, prima o dopo l’8 settembre 1943-XXI, hanno abbandonato il reparto o l’abitazione per unirsi alle bande operanti in danno delle organizzazioni militari o civili dello Stato, sono puniti, per il fatto stesso di tale partecipazione, con la pena di morte mediante fucilazione nella schiena.

   Alla stessa pena è soggetto chiunque, all’infuori di una vera e propria partecipazione materiale all’attività delle bande, esplica un’azione diretta ad agevolare l’opera della banda stessa.

   Coloro che sono sorpresi con le armi alla mano sono immediatamente fucilati sul luogo stesso della cattura, senza bisogno di alcun giudizio.

 

                                                                                Art. 2

   Chiunque dà rifugio, fornisce vitto o presta comunque assistenza a talune delle persone indicate nell’articolo precedente è punito con la pena di morte mediante fucilazione nella schiena.

   La pena può tuttavia essere diminuita fino ad un minimo di quindici anni di reclusione quando si tratti di rifugio, vitto o assistenza prestati a favore di un prossimo congiunto, a norma dell’art. 307 codice penale.

 

                                                                                Art. 3

   I colpevoli di alcuno dei delitti previsti dagli articoli precedenti che si costituiscano volontariamente entro il termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto andranno esenti da pena e non saranno sottoposti a procedimento penale.

 

                                                                                Art. 4

   La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli precedenti e la esecuzione sommaria prevista dal terzo comma dell’articolo 1 importano di diritto la confisca di tutti i beni mobili ed immobili appartenenti al colpevole.

 

                                                                                Art. 5

   La cognizione dei delitti previsti dal presente decreto spetta spetta ai Tribunali militari, i quali giudicano osservando le norme stabilite dalla legge per i Tribunali militari straordinari di guerra.

   Si applicano le norme predette anche per quanto attiene alla non impugnabilità dei giudicati.

   Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia ed inserito, munito del sigillo della Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. Esso entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta.

 

   Dal Quartier Generale, addì 18 aprile 1944-XXII

   

                                                                            MUSSOLINI

                                                                                                                                                                      GRAZIANI

                                                                                                                                                                      PISENTI

il Guardasigilli: PISENTI

 

Pubblicato sulla G.U. n.97 del 25 aprile 1944

         

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