44) Norme restrittive per la disciplina del

      consumo dell’energia elettrica dal 1 al 15

      aprile 1944-XXII

 

                                       IL MINISTRO DELL’ECONOMIA CORPORATIVA

 

   Visto il decreto 27 dicembre 1940, n.1728, convertito con modifiche nella legge 20 marzo 1943 n.384 contenente norme per la disciplina della distribuzione e del consumo dei prodotti industriali in periodo di guerra;

   Visto il D.L. 20 marzo 1941, n. 125, convertito con modifiche nella legge 11 luglio 1941, n. 983, concernente la facoltà del Ministro per l’Economia Corporativa di ordinare, per la durata della guerra, l’attuazione di particolari regimi di lavoro, fissando gli orari, le modalità, le condizioni e il trattamento economico;

   Ritenuta la necessità di adottare norme restrittive, per disciplinare il consumo dell’energia elettrica in conseguenza del persistente andamento sfavorevole della situazione idrologica;

 

                                                                   D e c r e t a :

 

                                                                        Art. 1

   E’ vietato l’impiego di energia elettrica per riscaldamento di ambienti, sia nelle private abitazioni, sia nei locali pubblici e privati. Tale divieto vige anche per gli uffici civili e militari.

 

                                                                        Art. 2

   E’ vietato l’uso degli ascensori nelle case con 6 o meno di 6 piani. Nelle vcase aventi un maggior numero di piani l’uso degli ascensori è vietato per i primi 6 piani.

 

                                                                        Art. 3

   L’illuminazione dei negozi deve essere limitata ad una lampada da 25 watt al massimo per ogni 30 mq. di superficie.

 

                                                                        Art. 4

   Nel periodo dal 1 al 15 aprile 1944-XXII il consumo di energia elettrica per il funzionamento di tranvie, filovie e funivie urbane ed extra urbane non dovrà superare il 35% del consumo complessivo del mese di gennaio 1944.

   Nello stesso periodo di tempo sarà soppresso il servizio tranviario filoviario urbano nei centri con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti.

 

                                                                       Art. 5

   Nel periodo dal 1 al 15 aprile 1944 è fatto obbligo a tutti i consumatori di energia elettrica per uso industriale ed artigiano di non superare il 30% del consumo totale del mese di gennaio 1944. Per agevolare il raggiungimento di tale riduzione i consumatori di energia elettrica per uso industriale ed artigiano devono sospendere il prelievo di energia per almeno due giorni feriali per settimana, oltre a quelli nei quali sia già attualmente in atto la fermata eventuale delle lavorazioni.

 

                                                                       Art. 6

 

   Le disposizioni di cui all’articolo precedente non si applicano alle aziende che per uso industriale impieghino esclusivamente energia di propria produzione, quando i loro impianti non siano collegati con reti di distribuzione.

   Le aziende che per uso industriale impieghino energia di propria produzione e i cui impianti siano collegati con reti di distribuzione, sono tenute all’applicazione di quanto disposto nell’articolo precedente e a mettere a disposizione delle imprese elettriche colle quali sono collegate l’energia resasi disponibile.

 

                                                                       Art. 7

   Le disposizioni dell’art. 5 non si applicano, oltre che agli stabilimenti che saranno specificati dalle competenti autorità, anche ai trasporti ferroviari, ai servizi statali (telefonici, telegrafici, radio comunicazioni, radiotrasmissioni), alle officine del gas, alle aziende elettriche, agli acquedotti, agli impianti di raccolta immondizie, ai frigoriferi per derrate alimentari, ai mulini, ai pastifici, alle centrali del latte, agli impianti di sollevamento dell’acqua, agli impianti di irrigazione, alla stampa dei giornali quotidiani.

   L’obbligo della sospensione del prelievo per due giorni feriali settimanali non si applica alle industrie a ciclo continuo che, a giudizio delle competenti autorità, non consentano sospensioni senza pregiudicare la buona conservazione degli impianti o le lavorazioni in corso. Tuttavia le industrie a ciclo continuo sono ugualmente tenute a conseguire la limitazione di prelievo di cui all’art. 5.

 

                                                                      Art. 8

   Le giornate di sospensione del prelievo di cui all’art. 5 saranno determinate dalle imprese elettriche con i rispettivi utenti entro tre giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

 

                                                                      Art. 9

   Ai contravventori alle disposizioni del presente decreto si applica la sanzione della immediata sospensione della fornitura elettrica per una durata fino a quindici giorni consecutivi.

   Le imprese elettriche hanno in ogni caso l’obbligo di sospendere immediatamente la fornitura dell’energia elettrica agli utenti che abbiano raggiunto i limiti di prelievo indicati dall’art. 5.

 

                                                                     Art. 10

   Con successivo provvedimento sarà disciplinato il trattamento economico delle maestranze durante le giornate di chiusura delle aziende di cui all’art. 5.

 

                                                                     Art. 11

   Il presente decreto si applica alle province del Piemonte, della Lombardia, delle Tre Venezie, della Liguria, dell’Emilia e delle Romane.

 

                                                                     Art. 12

   Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia.

 

                                                                     Art. 13

   Il presente decreto entra in vigore immediatamente e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

      Nord Italia, addì 27 marzo 1944-XXII

                                                                                                               Il Ministro : TARCHI

Pubblicato sulla G.U. n. 93 del 20 aprile 1944

  

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