44) Norme
restrittive per la disciplina del
consumo dell’energia elettrica dal 1 al
15
aprile 1944-XXII
IL
MINISTRO DELL’ECONOMIA CORPORATIVA
Visto il decreto 27 dicembre 1940, n.1728,
convertito con modifiche nella legge 20 marzo 1943 n.384 contenente norme per
la disciplina della distribuzione e del consumo dei prodotti industriali in
periodo di guerra;
Visto il D.L. 20 marzo 1941, n. 125,
convertito con modifiche nella legge 11 luglio 1941, n. 983, concernente la
facoltà del Ministro per l’Economia Corporativa di ordinare, per la durata
della guerra, l’attuazione di particolari regimi di lavoro, fissando gli orari,
le modalità, le condizioni e il trattamento economico;
Ritenuta la necessità di adottare norme
restrittive, per disciplinare il consumo dell’energia elettrica in conseguenza
del persistente andamento sfavorevole della situazione idrologica;
D e c r e t
a :
Art. 1
E’ vietato l’impiego di energia elettrica
per riscaldamento di ambienti, sia nelle private abitazioni, sia nei locali
pubblici e privati. Tale divieto vige anche per gli uffici civili e militari.
Art. 2
E’ vietato l’uso degli ascensori nelle case
con 6 o meno di 6 piani. Nelle vcase aventi un maggior numero di piani l’uso
degli ascensori è vietato per i primi 6 piani.
Art.
3
L’illuminazione dei negozi deve essere
limitata ad una lampada da 25 watt al massimo per ogni 30 mq. di superficie.
Art.
4
Nel periodo dal 1 al 15 aprile 1944-XXII il
consumo di energia elettrica per il funzionamento di tranvie, filovie e funivie
urbane ed extra urbane non dovrà superare il 35% del consumo complessivo del
mese di gennaio 1944.
Nello stesso periodo di tempo sarà
soppresso il servizio tranviario filoviario urbano nei centri con popolazione
inferiore ai 100.000 abitanti.
Art. 5
Nel periodo dal 1 al 15 aprile 1944 è fatto
obbligo a tutti i consumatori di energia elettrica per uso industriale ed
artigiano di non superare il 30% del consumo totale del mese di gennaio 1944.
Per agevolare il raggiungimento di tale riduzione i consumatori di energia
elettrica per uso industriale ed artigiano devono sospendere il prelievo di
energia per almeno due giorni feriali per settimana, oltre a quelli nei quali
sia già attualmente in atto la fermata eventuale delle lavorazioni.
Art.
6
Le disposizioni di cui all’articolo
precedente non si applicano alle aziende che per uso industriale impieghino
esclusivamente energia di propria produzione, quando i loro impianti non siano
collegati con reti di distribuzione.
Le aziende che per uso industriale
impieghino energia di propria produzione e i cui impianti siano collegati con
reti di distribuzione, sono tenute all’applicazione di quanto disposto nell’articolo
precedente e a mettere a disposizione delle imprese elettriche colle quali sono
collegate l’energia resasi disponibile.
Art. 7
Le disposizioni dell’art. 5 non si
applicano, oltre che agli stabilimenti che saranno specificati dalle competenti
autorità, anche ai trasporti ferroviari, ai servizi statali (telefonici,
telegrafici, radio comunicazioni, radiotrasmissioni), alle officine del gas, alle
aziende elettriche, agli acquedotti, agli impianti di raccolta immondizie, ai
frigoriferi per derrate alimentari, ai mulini, ai pastifici, alle centrali del
latte, agli impianti di sollevamento dell’acqua, agli impianti di irrigazione,
alla stampa dei giornali quotidiani.
L’obbligo della sospensione del prelievo
per due giorni feriali settimanali non si applica alle industrie a ciclo
continuo che, a giudizio delle competenti autorità, non consentano sospensioni
senza pregiudicare la buona conservazione degli impianti o le lavorazioni in
corso. Tuttavia le industrie a ciclo continuo sono ugualmente tenute a
conseguire la limitazione di prelievo di cui all’art. 5.
Art. 8
Le giornate di sospensione del prelievo di
cui all’art. 5 saranno determinate dalle imprese elettriche con i rispettivi
utenti entro tre giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Art.
9
Ai contravventori alle disposizioni del
presente decreto si applica la sanzione della immediata sospensione della
fornitura elettrica per una durata fino a quindici giorni consecutivi.
Le imprese elettriche hanno in ogni caso l’obbligo
di sospendere immediatamente la fornitura dell’energia elettrica agli utenti
che abbiano raggiunto i limiti di prelievo indicati dall’art. 5.
Art.
10
Con successivo provvedimento sarà
disciplinato il trattamento economico delle maestranze durante le giornate di
chiusura delle aziende di cui all’art. 5.
Art.
11
Il presente decreto si applica alle province
del Piemonte, della Lombardia, delle Tre Venezie, della Liguria, dell’Emilia e
delle Romane.
Art.
12
Sono abrogate tutte le precedenti
disposizioni vigenti in materia.
Art.
13
Il presente decreto entra in vigore
immediatamente e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nord Italia, addì 27 marzo 1944-XXII
Il
Ministro : TARCHI