41) Sfera di
competenza dei Commissari
ministeriali
Considerato che i Commissari dei vari Ministeri sono tenuti a provvedere a tutto quanto possa rendersi necessario per il funzionamento dei rispettivi servizi nelle presenti circostanze;
Dispongo :
I
Commissari hanno facoltà di adottare, nella sfera della rispettiva competenza,
o di concerto fra essi quando occorra, provvedimenti, anche eccedenti i limiti
previsti dall’art. 2 delle ordinanze n. 3 e n. 6 rispettivamente del 14 e del
16 corrente, che siano necessari per l’ordinaria amministrazione dei servizi
oppure richiesti da esigenze urgenti e indifferibili dipendenti dall’attuale
stato di cose.
Qualora i provvedimenti riflettano materia da regolarsi per legge sarà
chiesto su di essi il parere del Consiglio di Stato, che si pronuncerà d’urgenza.
I
provvedimenti sono soggetti alla registrazione della Corte dei conti.
Roma, addì 17 settembre 1943
Comandante
G. CALVI DI BERGOLO
Pubblicato sulla G.U. 223 del 24 settembre
1943