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Istituzione del Ministero del Lavoro
e sue
attribuzioni, costituzione presso di esso di un Sottosegretariato di Stato per
i prezzi, soppressione dei Commissariati Nazionali del Lavoro e dei Prezzi, variazione
delle denominazioni del Ministero dell’Economia Corporativa in quella di
Ministero della Produzione Industriale, dell’Agricoltura e delle Foreste in
quello di Ministero per la Produzione Agricola e Forestale
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
CAPO
DEL GOVERNO
Visto l’art. 1, n. 3 della Legge 31 gennaio
1926-IV n. 100 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche
in materia di organizzazione e funzionamento delle amministrazioni dello Stato,
modificato per effetto del decreto legislativo 1943-XXII, n. 835;
Visto il decreto legge 10 luglio 1924-II,
n.1100, art. 2, nel quale sono determinate le attribuzioni dei Sottosegretari
di Stato;
Visto il decreto 12 dicembre 1929-VII, n.
1661, col quale fu istituito il Ministero dell’Agricoltura e Foreste;
Visto il decreto ministeriale 6 gennaio
1944-XXII, n. 84, col quale fu istituito il Ministero dell’Economia
Corporativa;
Visto il decreto legislativo 8 settembre
1944-XXII, n. 603 e 31 dicembre 1944-XXIII, col quale è stato attribuito al
Commissariato della Confederazione generale del Lavoro, della Tecnica e delle
Arti la liquidazione delle Confederazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro;
Ritenuta la necessità di provvedere alla
istituzione del Ministero del Lavoro e di un Sottosegretariato di Stato per i
prezzi, presso di esso, sopprimendo contemporaneamente il Commissariato
nazionale del lavoro, istituito con decreto legislativo 7 dicembre 1943-XXII,
n. 843, ritenuta la necessità di istituire i Ministeri della produzione industriale e della
produzione agricola, attribuendo al primo di essi alcuni servizi che
attualmente appartengono al Ministero dell’Economia Corporativa e al secondo
alcuni servizi attualmente appartenenti al Ministero dell’Agricoltura e delle
Foreste;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
DECRETA
Art. 1. – E’
istituito il Ministero del Lavoro ed è istituito presso di esso un
Sottosegretariato di Stato per i prezzi, rimanendo contemporaneamente soppresso
il Commissariato nazionale del Lavoro di cui al decreto legislativo 7 dicembre
1943-XXII, n. 843, e il Commissariato nazionale dei Prezzi di cui al decreto
legislativo 6 dicembre 1943-XXII, n. 833
Art. 2. – Le
materie che erano di competenza del Commissariato del Lavoro, a termine degli
articoli 2, 3, 7 e 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1943-XXII, n. 843, sono
attribuite alla competenza del Ministero del Lavoro.
Art. 3. – Le intese
che nelle materie di cui agli articoli 4, 5, e 6 del decreto legislativo 7
dicembre 1943-XXII, n.843 dovevano intervenire con il Commissariato Nazionale
del Lavoro, saranno prese con il Ministero del Lavoro.
Art. 4. – Le
materne contenute negli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 6 dicembre
1943-XXII, n. 833, che erano attribuite al Commissariato dei Prezzi sono attribuite
alla competenza del Ministero del Lavoro che potrà provvedervi a mezzo del Sottosegretariato di Stato per i prezzi.
Art. 5. – Sono
attribuiti alla competenza del Ministero del Lavoro i servizi che erano sinora
di competenza del Ministero dell’Economia corporativa, concernenti il lavoro e
la previdenza, nonché le funzioni degli organi sindacali e corporativi.
Art. 6. – Il
Ministero dell’Economia Corporativa assume la denominazione di Ministero per la
produzione industriale ed è costituito dai servizi dell’industria, delle
miniere e della metallurgica, del commercio e delle assicurazioni private e dei
consumi industriali, che hanno finora costituito rispettivamente materia delle
relative direzioni generali.
Art. 7. – Il
Ministero dell’Agricoltura e Foreste assume la denominazione di Ministero per
la produzione agricola e forestale ed è costituito dai servizi della produzione
agricola, dai servizi tecnici dell’agricoltura, da quelli dell’alimentazione,
dai servizi della bonifica e della colonizzazione, da quelli dei miglioramenti
fondiari e dei servizi speciali e della G.N.R. della Montagna e delle Foreste,
servizi che hanno costituito finora rispettivamente materie delle relative
direzioni generali.
Art. 8. – Con
successivi provvedimenti del Capo del Governo sarà provveduto, su proposta dei
Ministri interessati, all’integrazione dell’organizzazione dei singoli
Ministeri suddetti,, per quanto attiene ai servizi di carattere generale e a
quelli di carattere particolare che siano connessi con le materie rientranti
nella competenza di ciascuno di essi.
Art. 9. – Sono
abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto il
quale sarà pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale d’Italia” ed inserito, munito
del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ed
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Dal Quartier
Generale, 19 gennaio 1945-XXIII
MUSSOLINI
Visto il
Guardasigilli: PISENTI