5)Passaggio
della G.N.R. nell’Esercito
DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE
14 Agosto 1944-XXII, n. 469.
Passaggio della G.N.R. nell’Esercito Nazionale
Repubblicano.
IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
E CAPO DEL GOVERNO
Visto il decreto legislativo 8 dicembre 1943-XXII, n. 913,
che istituisce la Guardia Nazionale Repubblicana;
Visto il
decreto legislativo 18 dicembre 1943, n. 921, concernente
l'ordinamento ed il funzionamento della Guardia Nazionale
Repubblicana;
Sentito il Consiglio dei
Ministri;
D e c r e t a
Art. 1.
La Guardia Nazionale
Repubblicana entra a far parte come
prima Arma combattente dell'Esercito Nazionale Repubblicano. I suoi attuali compiti di Polizia cesseranno col 31 dicembre 1944-XXIII.
Art. 2.
Il
Ministro delle Forze Armate ha l'incarico, unitamente al Comandante della
Guardia Nazionale Repubblicana, di dare sollecita esecuzione a quanto è disposto nell'articolo precedente.
ArL 3.
Il Presente Decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito del
sigillo dello Stato, nella Raccolta
Ufficiale delle leggi e dei decreti.
Dal Quartier Generale, addì 14 agosto 1944-XXII.
MUSSOLINI