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Istituzione del Corpo Femminile Volontario per i Servizi
Ausiliari delle Forze Armate
Repubblicane
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Art. 1 : E’ istituito un
corpo femminile volontario per i Servizi Ausiliari delle FF.AA.RR., nella
G.N.R. e in ogni altro settore interessante la difesa nazionale. Il Corpo è
denominato “SERVIZIO AUSILIARIO” (S.A.). Detto Corpo ha carattere temporaneo e
solo per la durata dell’attuale stato di guerra.
Art. 2 : I servizi
sussidiari, delle FF.AA.RR. e della
G.N.R., saranno gradualmente affidati alle volontarie del S.A. Saranno altresì
loro affidati i compiti che, nell’ambito della propaganda e dell’assistenza
alle truppe, si ritenga opportuno attribuire a detto Servizio, a giudizio degli
organi interessati.
Art. 3 : Tutte le donne
che fossero già in servizio presso unità delle FF.AA.RR. e della G.N.R. saranno
inquadrate, a domanda e previa valutazione dei loro requisiti personali, nel
S.A.
Art. 4 : Le attività
relative al S.A., per quanto riguarda reclutamento, organizzazione e corsi di
addestramento, fanno capo ad un Comando Generale del S.A., costituito presso la
Direzione nel P.F.R.
In ogni provincia viene costituito un “COMANDO PROVINCIALE DEL
S.A.” , direttamente dipendente dal Comando Generale del S.A. Il Copmando
Generale del S.A., qualora lo ritenga in conseguenza di furure esigenze e
necessità, ha la facoltà di costituire comandi, delegazioni, o ispettori di
zona, regionali o simili.
Art. 5 : Le Volontarie,
nel periodo di reclutamento e di addestramento, dipendono dal Comando Generale
del S.A. e dai suoi organi periferici. Le Volontarie, una volta impiegate in
effettivo servizio presso reparti delle FF.AA.RR. della G.N.R. dipendono dai
rispettivi comandi militari secondo il regolamento che verrà stabilito a parte.
Le amministrazioni militari e il Comando Generale del S.A. si terranno in
contatto per tutto quanto è attinenza alla destinazione, alle qualifiche, al
servizio e alla disciplina delle Volontarie impiegate nelle unità militari,
attraverso un organo di collegamento che il Comando Generale istituisce presso
ogni amministrazione militare.
Art. 6 : Le Volontarie
saranno a carico del P.F.R. o delle amministrazioni militari in relazione ai
rapporti di dipendenze stabilita dall’articolo precedente, prima parte e
capoverso. Per la vestizione provvederà in ogni caso il Ministero delle Forze
Armate.
Art. 7 : Il Servizio
Ausiliario, a parte quanto stabilito all’art. 2 (1° cpv.) è costituito dalle
seguenti specialità:
a) volontarie per i
servizi ospedalieri: le infermiere ausiliarie diplomate nei corsi istituiti dai
Gruppi Femminili del P.F.R. d’intesa con la C.R.I. e il personale femminile di
fatica addetto agli ospedali.
b) volontarie per i
servizi militari: addette, con qualsiasi incarico o mansione, ai lavori
d’ufficio e di servizio presso i comandi militari, caserme, presidi, depositi
ecc.
c) volontarie per i posti di ristoro: le donne che svolgono le loro attività nei posti mobili dell’immediato retrofronte, nelle località di transito per truppe nelle cucine e nei refettori allestiti presso i reparti militari.
d) volontarie per la
difesa contraerea: le aerofoniste, le marconiste, ecc. utilizzate per i servizi
di difesa contraerea.
Art. 8 : Potranno presentare
domanda di arruolamento donne di nazionalità italiana, di razza ariana che
diano serie garanzie circa la capacità al servizio cui chiedono di essere
adibite e che siano di età compresa fra i diciotto e i quarantacinque anni. In
casi eccezionali e per determinati lavori da indicarsi di volta in volta, il
limite massimo di età potrà essere superato.
All’atto dell’arruolamento le aspiranti dovranno precisare le
specialità alle quali desiderano essere destinate. Le aspiranti saranno
sottoposte ad accurata visita medica, che dovrà accertare l’idoneità fisica per
il servizio cui ciascuna chiede di essere destinata. I Comandi provinciali
funzioneranno da centri di raccolta, di esame e di giudizio delle domande
presentate valutando anche i requisiti morali e politici delle aspiranti. Il
Comando Generale, ove lo ritenga opportuno, esprimerà in casi controversi
giudizio definitivo.
Art. 9 : Le Volontarie
indosseranno una divisa di panno grigio-verde, di foggia e con distintivi stabiliti
a parte.
Art. 10 : La retribuzione
del personale del servizio ausiliario verrà stabilita con appopsite tabelle. Le
volontarie saranno considerate militarizzate e nei loro confronti sono
applicate tutte le norme di legge a favore dei volontari alle armi.
Art. 11 : Le Volontarie,
dopo il periodo di addestramento, presteranno giuramento di fedeltà alla
Repubblica Sociale Italiana, secondo la formula stabilita per le Forze Armate
Repubblicane.
Art. 12 : Il presente
decreto, che entra in vigore dal 18 aprile XXII, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale d’Italia, e munito del sigillo di Stato, inserito nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti.
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