32) Costituzione dei Tribunali
Militari Territoriali, la determinazione della loro competenza e la istituzione
di una Sezione nel Tribunale Supremo Militare a Cremona
DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE
1942 XXII
IL MINISTRO PER LA
DIFESA NAZIONALE
Visto il decreto 8 ottobre 1943 del Duce del Fascismo, Capo dello
Stato Nazionale Repubblicano, concernente la sfera di competenza e il
funzionamento degli organi di Governo;
Visto il Decreto in data 24 settembre 1943 XXI del Duce del
Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, riguardante la nomina del
Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani a Ministro della Difesa Nazionale;
Visto il Decreto 5 novembre 1943 XXII del Duce del Fascismo, Capo
dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente la nomina del Maresciallo
d’Italia Rodolfo Graziani a Capo di Stato Maggiore Generale;
Visto il Decreto 27 ottobre 1943 del Duce del Fascismo, Capo dello
Stato Nazionale Repubblicano, riguardante lo scioglimento delle Forze Armate
Regie e la costituzione delle Forze Armate Repubblicane;
Ritenuta l’urgenza di provvedere alle necessità dipendenti
dall’attuale situazione ai fini della costituzione dell’Esercita Nazionale
Repubblicano
D
E C R E T A
Art. 1 : I Tribunali
militari territoriali di Torino, Milano, Verona, Trieste, Bologna, Firenze e
Roma sono costituiti presso i Comandi Militari Regionali di cui all’annessa
tabella (Allegato A) ed estendono la loro giurisdizione sul territorio indicato
nella tabella stessa.
Art. 2 : Alla nomina del
Presidenti dei Tribunali militari territoriali si provvede con Decreto del Capo
di Stato Maggiore Generale; alla nomina dei Giudici si provvede con Decreto del
Comandante Regionale presso di cui il Tribunale è costituito.
Art. 3 : E’ istituita
temporaneamente una Sezione del Tribunale Supremo Militare con sede in Cremona.
Art. 4 : La sezione
prevista nell’art. precedente è presieduta da un Ufficiale di grado non
inferiore a quello di Generale di divisione o equiparato, ed è composta di
undici giudici, dei quali quattro ufficiali aventi grado di Generale di
brigata, quattro consiglieri di Cassazione facenti parte della sezione promisqua
della Corte Suprema di Cassazione con sede in Cremona, due consiglieri di Stato
e un Magistrato militare di grado non inferiore al 5°, con funzione di
consigliere relatore.
Alla designazione dei Presidenti e dei Giudici si provvede con
Decreto del Capo di Stato Maggiore Generale, sentiti rispettivamente, per i
Magistrati dell’ordine giudiziario il Primo Presidente della Corte di Appello
di Milano, per i Consiglieri di Stato la Presidenza del Consiglio di Stato, per
il Consigliere relatore il Procuratore militare generale di Stato, o, in
mancanza di questo, il Capo dell’ufficio preveduto nell’art. seguente.
Art. 5 : L’Ufficio del
Pubblico Ministero presso la Sezione indicata nell’art. 2 è rappresentato dal
Procuratore militare del Tribunale militare territoriale di Milano. Allo stesso
Ufficio potranno essere assegnati non più di due sostituti, tratti dai
Tribunali di cui all’art. 1, con provvedimento del Procuratore generale
militare di Stato, o, in mancanza di questo, dallo stesso Procuratore militare
di Milano suaccennato.
Art. 6 : Le funzioni ci
cancelliere presso la Sezione indicata nell’art. 3 sono esercitate da uno o più
cancellieri giudiziari militari, tratti dai Tribunali indicati nell’art. 1 e
nominati con Decreto del Capo di Stato Maggiore Generale su designazione del
Procuratore generale militare di Stato, o, in mancanza di questo, dal Capo dell’Ufficio indicato nell’articolo
precedente.
Art. 7 : I Magistrati e i
Cancellieri addetti alla Sezione indicata nell’art. 2 possono continuare ad esercitare
le loro funzioni presso i Tribunali militari territoriali di rispettiva
appartenenza.
Art. 8 : Al personale
chiamato a far parte della Sezione indicata nell’art. 2 sono corrisposte le
indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Art. 9 : Il Capo dell’Ufficio del Pubblico Ministero
presso la Sezione di cui all’art. 3, quando ricorrano urgenti motivi di
servizio e non sia possibile richiedere l’intervento della Procura Generale
militare di Stato, può assegnare temporaneamente Magistrati e Cancellieri di
alcuno dei Tribunali militari territoriali preveduti dall’art. 1 ad altro dei
Tribunali medesimi, e può altresì nelle ricorrenze delle stesse condizioni,
conferire temporaneamente ai detti Magistrati funzioni diverse da quelle di cui
essi siano già investiti.
Art. 10 : Presso il
Tribunale Supremo Militare ed i Tribunali militari le funzioni di Magistrato e
di Cancelliere possono essere esercitate anche da coloro che abbiano ottenuto
la iscrizione nelle graduatorie dei ruoli degli ufficiali in congedo della
Giustizia Militare, ovvero abbiano conseguita la dichiarazione di idoneità nei
concorsi per la nomina ad Uditore giudiziario ordinario o militare, o
rispettivamente a volontario o alunno di cancelleria.
Art. 11 : La data di
inizio dell’attività giudizionale della Sezione indicata all’art. 2 e le altre
modalità concernenti il suo funzionamento sono stabilite con Decreto del Capo
di Stato Maggiore Generale, su proposta del Procuratore Generale Militare di
Stato o, in mancanza di questo, dal Capo dell’Ufficio del Pubblico Ministero
preveduto nell’art. 4.
Art. 12 : Il presente
Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la sua registrazione.
Roma, addì 10 novembre
1943 XXII
Il
Ministro: R.Graziani
Guerra Reg. n. 33, foglio n. 132
Allegato A
Sede
Comando militare Territorio nel quale
Del di Regione
estende
Tribunale presso cui è istituito la Giurisdizione
Torino Alessandria Piemonte, Liguria,
Milano Comando
reg. di Milano
Lombardia
Verona Comando reg. di
Bolzano Venezia Tridentina
Trieste Comando reg. di
Trieste Veneto e Venezia Giulia
Bologna Comando reg. di Bologna Emilia
Firenze Comando reg. di
Firenze Toscana,Marche e Umbria
Roma Comando reg. di
Roma Lazio e Abruzzi
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