32) Costituzione dei Tribunali Militari Territoriali, la determinazione della loro competenza e la istituzione di una Sezione nel Tribunale Supremo Militare a Cremona

                                   DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 1942 XXII

                                            IL MINISTRO PER LA DIFESA NAZIONALE

  Visto il decreto 8 ottobre 1943 del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente la sfera di competenza e il funzionamento degli organi di Governo;

  Visto il Decreto in data 24 settembre 1943 XXI del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, riguardante la nomina del Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani a Ministro della Difesa Nazionale;

 Visto il Decreto 5 novembre 1943 XXII del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente la nomina del Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani a Capo di Stato Maggiore Generale;

 Visto il Decreto 27 ottobre 1943 del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, riguardante lo scioglimento delle Forze Armate Regie e la costituzione delle Forze Armate Repubblicane;

 Ritenuta l’urgenza di provvedere alle necessità dipendenti dall’attuale situazione ai fini della costituzione dell’Esercita Nazionale Repubblicano

                                                                           D E C R E T A

Art. 1 : I Tribunali militari territoriali di Torino, Milano, Verona, Trieste, Bologna, Firenze e Roma sono costituiti presso i Comandi Militari Regionali di cui all’annessa tabella (Allegato A) ed estendono la loro giurisdizione sul territorio indicato nella tabella stessa.

Art. 2 : Alla nomina del Presidenti dei Tribunali militari territoriali si provvede con Decreto del Capo di Stato Maggiore Generale; alla nomina dei Giudici si provvede con Decreto del Comandante Regionale presso di cui il Tribunale è costituito.

Art. 3 : E’ istituita temporaneamente una Sezione del Tribunale Supremo Militare con sede in Cremona.

Art. 4 : La sezione prevista nell’art. precedente è presieduta da un Ufficiale di grado non inferiore a quello di Generale di divisione o equiparato, ed è composta di undici giudici, dei quali quattro ufficiali aventi grado di Generale di brigata, quattro consiglieri di Cassazione facenti parte della sezione promisqua della Corte Suprema di Cassazione con sede in Cremona, due consiglieri di Stato e un Magistrato militare di grado non inferiore al 5°, con funzione di consigliere relatore.

 Alla designazione dei Presidenti e dei Giudici si provvede con Decreto del Capo di Stato Maggiore Generale, sentiti rispettivamente, per i Magistrati dell’ordine giudiziario il Primo Presidente della Corte di Appello di Milano, per i Consiglieri di Stato la Presidenza del Consiglio di Stato, per il Consigliere relatore il Procuratore militare generale di Stato, o, in mancanza di questo, il Capo dell’ufficio preveduto nell’art. seguente.

Art. 5 : L’Ufficio del Pubblico Ministero presso la Sezione indicata nell’art. 2 è rappresentato dal Procuratore militare del Tribunale militare territoriale di Milano. Allo stesso Ufficio potranno essere assegnati non più di due sostituti, tratti dai Tribunali di cui all’art. 1, con provvedimento del Procuratore generale militare di Stato, o, in mancanza di questo, dallo stesso Procuratore militare di Milano  suaccennato.

Art. 6 : Le funzioni ci cancelliere presso la Sezione indicata nell’art. 3 sono esercitate da uno o più cancellieri giudiziari militari, tratti dai Tribunali indicati nell’art. 1 e nominati con Decreto del Capo di Stato Maggiore Generale su designazione del Procuratore generale militare di Stato, o, in mancanza di questo,  dal Capo dell’Ufficio indicato nell’articolo precedente.

Art. 7 : I Magistrati e i Cancellieri addetti alla Sezione indicata nell’art. 2 possono continuare ad esercitare le loro funzioni presso i Tribunali militari territoriali di rispettiva appartenenza.

Art. 8 : Al personale chiamato a far parte della Sezione indicata nell’art. 2 sono corrisposte le indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 9 :  Il Capo dell’Ufficio del Pubblico Ministero presso la Sezione di cui all’art. 3, quando ricorrano urgenti motivi di servizio e non sia possibile richiedere l’intervento della Procura Generale militare di Stato, può assegnare temporaneamente Magistrati e Cancellieri di alcuno dei Tribunali militari territoriali preveduti dall’art. 1 ad altro dei Tribunali medesimi, e può altresì nelle ricorrenze delle stesse condizioni, conferire temporaneamente ai detti Magistrati funzioni diverse da quelle di cui essi siano già investiti.

Art. 10 : Presso il Tribunale Supremo Militare ed i Tribunali militari le funzioni di Magistrato e di Cancelliere possono essere esercitate anche da coloro che abbiano ottenuto la iscrizione nelle graduatorie dei ruoli degli ufficiali in congedo della Giustizia Militare, ovvero abbiano conseguita la dichiarazione di idoneità nei concorsi per la nomina ad Uditore giudiziario ordinario o militare, o rispettivamente a volontario o alunno di cancelleria.

Art. 11 : La data di inizio dell’attività giudizionale della Sezione indicata all’art. 2 e le altre modalità concernenti il suo funzionamento sono stabilite con Decreto del Capo di Stato Maggiore Generale, su proposta del Procuratore Generale Militare di Stato o, in mancanza di questo, dal Capo dell’Ufficio del Pubblico Ministero preveduto nell’art. 4.

Art. 12 : Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la sua registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1943 XXII

                                                                                                                                              Il Ministro: R.Graziani

Registratro alla Corte dei Conti il 19 novembre 1943 XXII

Guerra Reg. n. 33, foglio n. 132

                                                                                                                                       

                                                                                                                                         Allegato A

                 Sede                                              Comando militare                                     Territorio nel quale

                   Del                                                    di Regione                                                      estende

             Tribunale                                        presso cui è istituito                                    la Giurisdizione

              Torino                                              Alessandria                                           Piemonte, Liguria,

              Milano                                             Comando reg. di Milano                       Lombardia

              Verona                                            Comando reg. di Bolzano                   Venezia Tridentina

              Trieste                                            Comando reg. di Trieste                     Veneto e Venezia Giulia

              Bologna                                          Comando reg. di Bologna                   Emilia

              Firenze                                            Comando reg. di Firenze                    Toscana,Marche e Umbria

              Roma                                               Comando reg. di Roma                       Lazio e Abruzzi

__________________________________________________________________________________________________________

Torna al sommario

TORNA ALLA HOME