31) Obblighi di servizio dei sottufficiali dell’Esercito

                                            IL MINISTRO PER LA DIFESA NAZIONALE

  Visto il decreto 8 ottobre 1943 del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente la sfera di competenza e il funzionamento degli organi di Governo;

  Visto il Decreto in data 24 settembre 1943 XXI del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, riguardante la nomina del Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani a Ministro della Difesa Nazionale;

   Visto il Decreto 27 ottobre 1943 XXI del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente lo scioglimento delle Forze Armate Regie e costituzione delle Forze Armate Repubblicane;

  Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con decreto 15 settembre 1932 X, n. 1514;

  Vista la legge 21 giugno 1934 XII, n. 1093 concernente aggiunte e varianti al testo unico anzidetto, e successive modificazioni;

   Ritenuta l’urgenza di provvedere ad esigenze dipendenti dall’attuale situazione ai fini della costituzione dell’Esercito;

                                                                      D E C R E T A

Art. 1 : Per la durata della presente guerra e fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra possono essere chiamati e trattenuti alle armi i sottufficiali del disciolto Regio Esercito, appartenenti alle seguenti categorie:

a) sottufficiali raffermati ed in carriera continuativa anche se dichirati idonei al solo servizio condizionato;

b) sottufficiali riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra;

c) sottufficiali delle categorie in congedo che non abbiano superato il 33° anno di età se sergenti maggiori, il 40° anno di età se marescialli.

Art. 2 : I sottufficiali delle categorie in congedo, che abbiano superato i limiti di età  indicati nell’art. 1, possono a domanda essere richiamati in servizio.

Art. 3 : I sottufficiali invalidi di guerra richiamati in servizio alla data dell’8 settembre 1943 XXI e quelli che facciano domanda, sono trattenuti e richiamati in servizio a titolo di riconoscenza nazionale.

Art. 4 : Ai sottufficiali raffermati ed in carriera continuativa, ivi compresi i riassunti, che non siano richiamati in servizio ai sensi dell’art. 1 del presente Decreto, compete il trattamento di quiescenza previsto dalle leggi in vigore.

Art. 5 : I sottufficiali a qualsiasi categoria appartengano, che per ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per causa di servizio durante la presente guerra, siano ricoverati in luoghi di cura o siano in licenza di convalescenza, sono considerati a tutti gli effetti come richiamati in servizio ai sensi dell’art. 1 del presente Decreto, per tutta la durata della degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza.

Roma, 10 novembre 1943 XXII

                                                                                                                                                Il Ministro : R.Graziani

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