31) Obblighi di servizio dei sottufficiali dell’Esercito
IL MINISTRO PER LA DIFESA
NAZIONALE
Visto il decreto 8 ottobre 1943 del Duce del Fascismo, Capo dello
Stato Nazionale Repubblicano, concernente la sfera di competenza e il
funzionamento degli organi di Governo;
Visto il Decreto in data 24 settembre 1943 XXI del Duce del Fascismo,
Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, riguardante la nomina del Maresciallo
d’Italia Rodolfo Graziani a Ministro della Difesa Nazionale;
Visto il Decreto 27 ottobre 1943 XXI del Duce del Fascismo, Capo
dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente lo scioglimento delle Forze
Armate Regie e costituzione delle Forze Armate Repubblicane;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali,
approvato con decreto 15 settembre 1932 X, n. 1514;
Vista la legge 21 giugno 1934 XII, n. 1093 concernente aggiunte e
varianti al testo unico anzidetto, e successive modificazioni;
Ritenuta l’urgenza di provvedere ad esigenze dipendenti
dall’attuale situazione ai fini della costituzione dell’Esercito;
D E C R E T A
Art. 1 : Per la durata
della presente guerra e fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra
possono essere chiamati e trattenuti alle armi i sottufficiali del disciolto
Regio Esercito, appartenenti alle seguenti categorie:
a) sottufficiali
raffermati ed in carriera continuativa anche se dichirati idonei al solo
servizio condizionato;
b) sottufficiali riassunti
in servizio sedentario quali invalidi di guerra;
c) sottufficiali delle
categorie in congedo che non abbiano superato il 33° anno di età se sergenti
maggiori, il 40° anno di età se marescialli.
Art. 2 : I sottufficiali
delle categorie in congedo, che abbiano superato i limiti di età indicati nell’art. 1, possono a domanda
essere richiamati in servizio.
Art. 3 : I sottufficiali
invalidi di guerra richiamati in servizio alla data dell’8 settembre 1943 XXI e
quelli che facciano domanda, sono trattenuti e richiamati in servizio a titolo
di riconoscenza nazionale.
Art. 4 : Ai sottufficiali
raffermati ed in carriera continuativa, ivi compresi i riassunti, che non siano
richiamati in servizio ai sensi dell’art. 1 del presente Decreto, compete il
trattamento di quiescenza previsto dalle leggi in vigore.
Art. 5 : I sottufficiali a
qualsiasi categoria appartengano, che per ferite, lesioni od infermità
riportate od aggravate per causa di servizio durante la presente guerra, siano
ricoverati in luoghi di cura o siano in licenza di convalescenza, sono
considerati a tutti gli effetti come richiamati in servizio ai sensi dell’art.
1 del presente Decreto, per tutta la durata della degenza ospedaliera o della
licenza di convalescenza.
Roma, 10 novembre 1943
XXII
Il Ministro : R.Graziani