30) Obblighi di servizio degli ufficiali dell’Esercito

                                    IL MINISTRO PER LA DIFESA NAZIONALE

  Visto il Decreto in data 24 settembre 1943 XXI del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, riguardante la nomina del Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani a Ministro della Difesa Nazionale;

   Visto il Decreto 27 ottobre 1943 XXI del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente lo scioglimento delle Forze Armate Regie e costituzione delle Forze Armate Repubblicane;

   Ritenuta l’urgenza di provvedere ad esigenze dipendenti dall’attuale situazione ai fini della costituzione dell’esercito;

                                                                        D E C R E T A

Art. 1 : Per la durata della presente guerra e fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra possono essere chiamati e trattenuti alle armi gli ufficiali del disciolto Regio Esercito, apparteneneti alle seguenti categorie:

a) ufficiali in servizio permanente effettivo anche se dichiarati idonei al solo servizio condizionato;

b) ufficiali riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra;

c) ufficiali di complemento che non abbiano superato il 45° anno di età se colonnelli, tenenti colonnelli

    o maggiori, il 40° anno di età se capitani, il 35° anno di età se tenenti o sottotenenti.

Tali limiti possono essere superati per gli ufficiali dei servizi e dei ruoli tecnici.

Art. 2 : Gli ufficiali di complemento che abbiano superato i limiti di età indicati nell’art. 1, gli ufficiali di riserva, fuori organico, in aspettativa per riduzione quadri, possono a domanda, essere richiamati in servizio.

Art. 3 : Gli ufficiali ciechi di guerra, richiamati in servizio alla data dell’8 settembre 1943 XXI e quelli che ne facciano domanda sono trattenuti e richiamati in servizio a titolo di riconoscenza nazionale.

Art. 4 :  Le disposizioni dell’art. 3 si applicano anche agli ufficiali di ruolo d’onore.

Art. 5 :  Agli ufficiali del servizio permanente effettivo, ivi compresi i riassunti, che non siano richiamati in servizio ai sensi dell’art. 1 del presente decreto, compete il trattamento di quiescenza previsto dalle leggi in vigore.

Art. 6 : Gli ufficiali a qualsiasi categoria appartengano, che per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio durante la presente guerra, siano ricoverati in luoghi di cura, o siano in licenza di convalescenza, sono considerati a tutti gli effetti come richiamati in servizio ai sensi dell’art. 1 del presente decreto, per tutta la durata della degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza.

Art. 7 : Gli ufficiali richiamati in servizio ai sensi del presente decreto devono impegnarsi ad osservare lealmente gli obblighi derivanti dal loro stato.

 Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma 8 novembre 1943 XXII

                                                                                                                                                 Il Ministro: R.Graziani

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