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Obblighi di servizio degli ufficiali dell’Esercito
IL
MINISTRO PER LA DIFESA NAZIONALE
Visto il Decreto in data 24 settembre 1943 XXI del Duce del
Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, riguardante la nomina del
Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani a Ministro della Difesa Nazionale;
Visto il Decreto 27 ottobre 1943 XXI del Duce del Fascismo, Capo
dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente lo scioglimento delle Forze
Armate Regie e costituzione delle Forze Armate Repubblicane;
Ritenuta l’urgenza di provvedere ad esigenze dipendenti
dall’attuale situazione ai fini della costituzione dell’esercito;
D E C R E T A
Art. 1 : Per la durata
della presente guerra e fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra
possono essere chiamati e trattenuti alle armi gli ufficiali del disciolto
Regio Esercito, apparteneneti alle seguenti categorie:
a) ufficiali in servizio
permanente effettivo anche se dichiarati idonei al solo servizio condizionato;
b) ufficiali riassunti in
servizio sedentario quali invalidi di guerra;
c) ufficiali di
complemento che non abbiano superato il 45° anno di età se colonnelli, tenenti
colonnelli
o maggiori, il 40° anno di età se capitani, il 35° anno di età
se tenenti o sottotenenti.
Tali limiti possono essere
superati per gli ufficiali dei servizi e dei ruoli tecnici.
Art. 2 : Gli ufficiali di
complemento che abbiano superato i limiti di età indicati nell’art. 1, gli
ufficiali di riserva, fuori organico, in aspettativa per riduzione quadri,
possono a domanda, essere richiamati in servizio.
Art. 3 : Gli ufficiali
ciechi di guerra, richiamati in servizio alla data dell’8 settembre 1943 XXI e
quelli che ne facciano domanda sono trattenuti e richiamati in servizio a
titolo di riconoscenza nazionale.
Art. 4 : Le disposizioni dell’art. 3 si applicano
anche agli ufficiali di ruolo d’onore.
Art. 5 : Agli ufficiali del servizio permanente
effettivo, ivi compresi i riassunti, che non siano richiamati in servizio ai
sensi dell’art. 1 del presente decreto, compete il trattamento di quiescenza
previsto dalle leggi in vigore.
Art. 6 : Gli ufficiali a
qualsiasi categoria appartengano, che per ferite, lesioni o infermità riportate
o aggravate per causa di servizio durante la presente guerra, siano ricoverati
in luoghi di cura, o siano in licenza di convalescenza, sono considerati a tutti
gli effetti come richiamati in servizio ai sensi dell’art. 1 del presente
decreto, per tutta la durata della degenza ospedaliera o della licenza di
convalescenza.
Art. 7 : Gli ufficiali
richiamati in servizio ai sensi del presente decreto devono impegnarsi ad
osservare lealmente gli obblighi derivanti dal loro stato.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la
registrazione.
Roma 8 novembre 1943 XXII
Il
Ministro: R.Graziani