DECRETO- DEL DUCE 18 gennaio 1945-XXIII, n. 3.
Ordinamento síndacale.
IL D U C E
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
Vista la legge 3 aprile 1926
–IV, n. 583, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi
di lavoro ;
Visto il decreto legislatívo 20 dicembre 1943 – XXII. n. 853 concernente la- costituzione della
Confederazione generale del lavoro,
della tecnica e delle arti;
Visto il decreto legislativo 20 settembre 1944 -XXII. N. 697, concernente
l’istituzione
dell'Associazione generale dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 settembre 1944-XXII, n. 603, concernente la
liquìdazione delle
Confederazioni fasciste dei lavoratori e deì professionisti ed artìstì:
Visto il decreto
legislativo 31 dicembre 1944-XXIII, n. 944 concernente
la liquidazione delle
Confederazioni fasciste dei
datori di lavoro;
Sentito il Consiglio dei
Ministri;
Su proposta del Segretario del Partito Fascista Repubblicano,
Ministro Segretario di Stato,
d’intesa coi Ministri della Giustizia,
e dell'Economia Corporativa;
D e c r e t a :
TITOLO I
DELL’ORDINAMENTO SINDACAI,E
Art. 1 . Il lavoro
Il lavoro, in ogni sua
manifestazìone, costituisce la base della Repubblica Sociale Italiana.
L’ordinamento sindacale
realizza la partecipazione attiva lei lavoratori alla vita politìca, economica
e sociale dello Stato.
Attraverso l'ordinameiito sindacale i lavoratori designano le
loro rappresentanze negli Organi dello
Stato e negli istituti in cui tali rappresentanze siano
previste.
Art. 2. Costituzione dei sindacati
L'ordinamento sindacale
riunisce in sindacati tutti i lavoratorì della Repubblica.
Ai sindacati appartengono tuttì coloro che esplicano comunque la
loro attività organizzativa, tecnica od esecutiva nella categoria per cui i
sindacati stessi sono costituiti.
Art. 3. Inquadramento sindacale dei dipendenti
da pubbliche amministrazioni e da enti
pubblici
I dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici di natura
istituzionale sono riuniti in associazioni le cui caratteristìche ed i cui
compitì saranno disciplinati da norme speciali, da adottarsi su proposta
dei Ministri competenti, in relazione al carattere particolare e professionale
del rapporto di dipendenza dallo Stato e dagli altri enti suddetti.
Tali associazioni si
riuniscono in un'associazione generale di dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni.
1 dipendenti dalle aziende
autonome municipalizzate e dagli enti similari appartengono ai competenti
sindacati della Confederazione generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.
Art. 4.
Scopi dei sindacati
1 sindacati provvedono alla
tutela degli interessi della ca,egoria per cui sono costituiti in armonia con
quelli delle altre categorie e con quelli superiori della Nazione; assicurano
l’uguaglianza giuridica fra i produttori e la loro ultima collaborazione nella
impresa socìalizzata; collaborano con gli organi dello Stato per l'aumento
ed il perfezionamento della produzione e per la riduzione dei costi;
disciplinano i rapporti collettivi di
lavoro; curano l'elevazione morale e materiale, l’assistenza e l'istruzione dei
lavoratori; svolgono in genere,
tutte le altre funzioni utili al perseguimento dei fini sociali della
Repubblica.
Art.
.5. Gradi dei sindacatii
I lavoratori sono
organizzati in sindacati comunali costituiti per ogni categoria d'imprese e per
le professioni autonome.
I sindacati comunali sono
riuniti in sindacati provinciali di categoria.
I sindacati provinciali sono
riuniti in sindacati nazionali di categoria. 1 sindacati nazionali
costituiscono la Confederazione G.L.T.A.
Per gli esercenti
particolari attività professionali, ed in ogni caso quando il numero dei
lavoratori di una stessa categoria resìdenti in un comune non consenta la
costituzione di un sindacato comunale, possono costituirsi sindacati a
circoscrizione dìversa da quella comunale o, eventualmente, provinciale.
Tali categorie si riuniscono
in sindacati provinciali, o, se a circoscrizione diversa da quella provinciale,
in sindacati regionali, interregionali e nazionali.
Art. 6. Costituzione dei
sindacati nazionali
1 sindacati nazionali hanno
personalità giuridica e la rappresentanza legale degli interessi delle
categorie per le quali sono costituiti.
La
costituzione
dei sindacati nazionali è approvata con decreto del Capo del Governo su proposta del Mìnistero dei Lavoro.
Art. 7. Unioni del lavoro, della tecnica e
delle arti. Confederazione generale del lavoro,
Della tecnica e delle arti.
I sindacati comunali di categoria costituiscono l’Unione Comunale
del Lavoro, della tecnica e delle arti,
per la tutela unitaria deglì interessi generali del lavoro nell'ambito
del comune e per la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita di questo.
Analogamente i sindacati
provinciali di categoria costituiscono l'Unione provinciale dei lavoro, della
tecnica e delle arti.
La Confederazione G.L.T.A.,
anche a mezzo delle Unioni provinciali e comunali, coordina e controlla
l'attività dei sindacati di categoria, dà ad essi direttive generali nel quadro
unitario dell'economia nazionale, concilia gli interessi delle diverse
categorie, rappresenta gli interessi generali del lavoro e quelli comuni a più
categorie produttive.
Il Presidente della
Confederazione G.L.T.A. è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta
del Ministro del Lavoro.
Art. 8.
Istituti parasindacali
Possono essere costituiti,
nell'ambito dell'ordinamento sindacale, istituti d'assistenza, di previdenza,
di cultura, di studio.
Tali istituti, ai quali è attribuita la personalità
giuridica con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro del
Lavoro, fanno parte della Confederazione G.L.T.A. che ne controlla e coordina
l’attività. La Confederazione può altresi promuovere la costituzione e
costituirlì direttamente quando essi debbano assolvere compiti d'interesse
generale per tutti i lavoratori.
Con provvedimento del Capo dello Stato, da emanarsi su proposta
del Ministro del Lavoro, saranno determinati gli istituti di enti
assistenziali e previdenziali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 20
dicembre 1943-XXII, n. 853, che entreranno a far parte della Confederazione
G.L.T.A., e i limiti, le modalità e i termini nei quali dovrà avvenire detto
passaggio.
Art.9. Controllo sulla Confederazione
generale del lavoro, della tecnica e delle arti e sui
Sindacati nazionali
Nel suo funzionamento la Confederazione G.L.TA. è
autonoma.
Nelle norme di attuazione del presente decreto saranno stabiliti
gli atti della Confederazione G.L.T.A. da sottoporsi a controllo, i modi e le
forme del controllo stesso il quale verrà esercitato dal Ministro del Lavoro.
Art. 10. Statuti
Gli statuti dei sindacati nazionali, della Confederazione G.
L.T.A., e degli Enti ed Istituti di cui all'art.8, sono deliberati dagli organi
competenti degli Enti suddetti e approvati con decreto del Capo del Governo, su
proposta del Ministro del Lavoro.
Gli statuti dei Sindacati
provinciali e comunali sono deliberati dalle rispettive assemblee ed approvati
dal Presidente generale del lavoro della tecnica e delle arti.
Art.11. Organi dei sindacati
Sono organi dei sindacati di ogni grado:
l'assemblea, il direttorio,
i vice presidenti e il presidente.
Gli statuti stabiliscono il
modo di formazione degli organi collegiali, il numero dei vice presidenti, il
modo di elezione di questi e del presidente; nonché la competenza dei vari
organi.
Art.
12. Sezioni del sindacato
I sindacati di categoria
sono ordinati in distinte sezioni di lavoratori esplicanti attività
organizzativa, tecnica ed esecutiva.
Ogni sezione ha una propria assemblea
ed un proprio direttorio. I direttori
delle singole sezioni, riuniti, formano il direttorio del sindacato.
Art. 13. Commissioni di azienda
In ogni impresa o unità
aziendale, con almeno 20 lavoratori possono essere costítuite a gìudizio della Confederazione
G.L.TA., commíssìonì interne dì lavoratori aventi ìl compìtó:
a) di mantenere il collegamento fra il sindacato di categoria e.
i dìpendentì dell'impresa o dell'unìtà aziendale;
b) di esprimere, nelle
imprese non socializzate, il parere sui regolamenti interni;
c) di esprimere il
parere sulla formazione di statuti di lavoro interessanti l'intera categoria,
nonché di elaborare statuti di lavoro interessanti esclusivamente i dipendenti
dall'ímpresa o dall'unità aziendale;
d) di controllare
l'applicazione, nell'ambito dell'impresa o dell'unità aziendale, delle norme di
lavoro e dei regolamenti interni;
e) di tentare la
conciliazione di controversie individuali, senza pregiudizio del tentativo di
conciliazione spettante ai sindacati;
f) di svolgere, con
l'autorizzazione del sindacato di categoria, le trattative per la conciliazione
di controversie collettive interessanti esclusivamente l'impresa o l’unità
azíendale e di esprimere il parere su controversie collettive interessanti
tutta la categoria;
g) di formulare proposte sui sistemi di lavoro e sui procedimenti di
fabbricazione, raccogliendo, esaminando e trasmettendo agli organi di gestione
dell’impresa o dell’unità aziendale le proposte e i suggerimenti dei lavoratori
sui perfezionamenti dei metodi di lavoro;
h) di compilare le
liste per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi di gestione
dell'impresa socializzata;
i) di svolgere ogni possibile
azione di assistenza nei confronti dei lavoratori dell'impresa o dell'unità
aziendale e delle loro famiglìe
ed in genere tutti gli altri compiti che potranno essere loro
affidati dai sindacati.
Art. 14. Fiduciari di azienda
Nelle imprese e nelle unità
aziendali che abbiano meno di 20 lavoratori, in luogo della commissione di
azienda, si può procedere, a giudizio della Confederazione G.L.TA., alla
elezione di un fiduciario aziendale il quale assolve gli stessi compiti assegnati
dal precedente articolo 13 alle Commissioni.
Art. 15. Assemblee e
commissioni di azienda
Gli statuti dei sindacati
possono stabilire che le assemblee dei sindacati comunali e provinciali siano costituite
dall'insieme delle commissioni e dei fiduciari di azienda della rispettiva
categoria che svolgono la loro attività nei comuni e nelle provincie cui
appartengono.
Art. 16. Contributi Sindacali
Le assemblee dei sindacati
nazionali determinano i contributi dovuti dai lavoratori per il funzionamento
dei sindacati.
Le relative deliberazioni
debbono essere approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del Lavoro,
il quale, sentita la Confederazione G.L.TA., stabilisce altresì la percentuale
delle aliquote contributive da devolversi a favore della Confederazione stessa.
TITOLO II
Capo
unico
Art. 17. Norme regolatrici dei rapporti di lavoro
nell’ambito nazionale
Il sindacato nazionale emana norme per la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro nelle imprese appartenenti alla categoria che esso rappresenta nell’ambito nazionale.
Le norme suddette sono sottoposte ad esame degli organi
corporativi nazionali i quali, dopo averle approvate, ne ordinano la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d’Italia.
Art. 18. Norme integrative dei rapporti di lavoro
nell’ambito provinciale
I sindacati nazionali possono deferire ai sindacati periferici la formazione di norme integrative per la disciplina del rapporto di lavoro, da adeguarsi a particolari situazioni di gruppi di imprese o di singole imprese e specialmente per la definizione delle qualifiche dei lavoratori e per la determinazione delle retribuzioni.
Le norme integrative, formate dai sindacati periferici, acquistano
efficacia mediante pubblicazione sul Foglio degli Annunzi legali della
provincia cui si riferiscono, da ordinarsi, previa approvazione, dagli organi
corporativi provinciali.
Art. 19. Competenza dei sindacati periferici nella
determinazione delle qualifiche
Sulla
attribuzione ai singoli lavoratori delle qualifiche determinate dalle norme sui
rapporti di lavoro decide, in caso di contestazione, il sindacato comunale, o,
in mancanza di questo, il sindacato costituito a norma dell’ultimo comma
dell’art. 5.
Contro le decisioni prese a norma del precedente comma è dato
ricorso, nei modi e nei termini che saranno determinati con successivi
provvedimenti legislativi, alla Confederazione generale del lavoro, della
tecnica e delle arti la quale decide, in via definitiva, sentito il parefre di
un collegio tecnico presso la stessa costituito.
Art. 20. Norme e tariffe professionali
I sindacati nazionali emanano le norme per la disciplina e la tutela delle attività autonome e le relative tariffe professionali.
Per le attività autonome non intellettuali la elaborazione di tali
norme e tariffe può essere deferita ai sindacati periferici ove tali attività
autonome siano esercitate nell’ambito territoriale di competenza del sindacato.
Le norme e le tariffe così elaborate sono sottoposte
all’approvazione degli organi corporativi nazionali se hanno applicazione in un
ambito eccedente la circoscrizione provinciale, o, altrimenti, degli organi
corporativi provinciali e sono rese obbligatorie mediante pubblicazione
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale o nel Foglio degli Annunzi legali
della provincia.
Art. 21. Norme finali e transitorie
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del presente decreto legislativo.
Con Decreto del Capo della Stato, da adottarsi su proposta del
Minisro del lavoro, di concerto coi Ministri interessati, saranno emanate le
norme di coordinamento delle disposizioni del presente decreto legislativo con
quelle che disciplinano la materia del lavoro, norme che saranno sottoposte
alla necessaria revisione, e con ogni altra legge dello Stato.
Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale d’Italia e, munito del sigillo dello Stato, inserito nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
Dal Quartier Generale, addì 18 gennaio 1945-XXIII
MUSSOLINI
Il Ministro Segretario del
P.F.R. : PAVOLINI
Il Ministro della Giustizia:
PISENTI
Il Ministro dell’Economia
Corporativa: TARCHI
V° Il Guardasigilli: PISENTI