29) Nuovo Ordinamento dell’Esercito
IL
MINISTRO PER LA DIFESA NAZIONALE
Visto il Decreto 8 ottobre 1943 XXI del Duce del Fascismo, Capo
dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente la sfera di competenza e il
funzionamento degli Organi di Governo;
Visto il Decreto in data 24 settembre 1943 XXI del
Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, riguardante la
nomina del Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani a Ministro della Difesa
Nazionale;
Visto il Decreto 27 ottobre 1943 XXI del Duce del Fascismo, Capo
dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente lo scioglimento delle Forze
Armate Regie e costituzione delle Forze Armate Repubblicane;
Ritenuta l’urgenza di provvedere ai fini della costituzione
dell’Esercito;
D E C R E T A
Art. 1: L’esercito è
costituito da:
--- Armi
--- Servizi
Le Armi sono ordinate in
Corpi
Taluni Corpi aventi
determinate caratteristiche:
--- organiche
--- di addestramento
--- d’impiego
costituiscono specialità
d’Arma.
I servizi comprendono:
--- organi tecnici e direttivi
--- organi esecutivi (formazione dei vari servizi)
Nel loro complesso i
Servizi costituiscono il Corpo d’Intendenza
Art. 2: La qualifica
d’Arma rispecchia essenziali attributi di combattente. Le armi sono:
--- Fanteria
--- Cavalleria
--- Artiglieria
--- Genio
--- Carrista
Sono specialità d’Arma:
a) per
la Fanteria
---
i Bersaglieri
---
gli Alpini
---
Corpo delle CC.NN.
---
i Paracadutisti
b) per
l’Artiglieria
---
la Costa
---
la Contraerea
c) per
il Genio
---
i Trasmettitori
---
i Pontieri
---
i Minatori
---
gli Idrici
---
i Guastatori
I servizi sono:
--- Artiglieria
--- Genio
--- Motorizzazione
--- Chimico
--- Trasporti
--- Sanità
--- Commissariato
--- Amministrazione
--- Veterinario
--- Giustizia Militare
--- Geografico e Topocartografico
con relative formazioni di
servizio:
--- Automobilisti e Ferrovieri
--- Compagnie operai e specializzati
--- Reparti chimici
--- Compagnie di sanità
--- Compagnie di sussistenza
--- Laboratori ed officine
Art. 3 : L’organizzazione
dell’Esercito comprende:
Il servizio presso gli
organi centrali e periferici, nonché presso i vari Comandi ed Interndenze, che
richiede specifica competenza, viene disimpegnato da ufficiali in possesso del
titolo dell’Istituto Superiore di Guerra o che rispondano a determinati
requisiti.
Tali ufficiali rivestono
la qualifica di “ufficiali del Servizio di Stato Maggiore” o di “ ufficiali del
servizio d’intendenza”.
Art. 4 : Comandi Militari
Regionali
Comandi Militari Provinciali con delegazione di intendenza ed Enti vari:
--- Istituti Militari
--- Distretti
--- Tribunali Militari
--- Stabilimenti Militari
di Pena
--- Reparti di correzione
Art. 5 : Con successivi
Decreti verrà determinato l’Ordinamento delle varie Armi e quello particolare
dei Corpi e dei Servizi.
Roma 8 novembre 1943 XXII
Il Ministro: R.Graziani