29) Nuovo Ordinamento dell’Esercito

 

                                    IL MINISTRO PER LA DIFESA NAZIONALE

 Visto il Decreto 8 ottobre 1943 XXI del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente la sfera di competenza e il funzionamento degli Organi di Governo;

 Visto il Decreto in data 24 settembre 1943 XXI del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, riguardante la nomina del Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani a Ministro della Difesa Nazionale;

 Visto il Decreto 27 ottobre 1943 XXI del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente lo scioglimento delle Forze Armate Regie e costituzione delle Forze Armate Repubblicane;

 Ritenuta l’urgenza di provvedere ai fini della costituzione dell’Esercito;

                                                                       D E C R E T A

Art. 1: L’esercito è costituito da:

                                 --- Armi

                                 --- Servizi

Le Armi sono ordinate in Corpi

Taluni Corpi aventi determinate caratteristiche:

   --- organiche

   --- di addestramento

   --- d’impiego

costituiscono specialità d’Arma.

I servizi comprendono:

   --- organi tecnici e direttivi

   --- organi esecutivi (formazione dei vari servizi)

Nel loro complesso i Servizi costituiscono il Corpo d’Intendenza

Art. 2: La qualifica d’Arma rispecchia essenziali attributi di combattente. Le armi sono:

   --- Fanteria

   --- Cavalleria

   --- Artiglieria

   --- Genio

   --- Carrista

Sono specialità d’Arma:

a)     per la Fanteria

--- i Bersaglieri

--- gli Alpini

--- Corpo delle CC.NN.

--- i Paracadutisti

b)     per l’Artiglieria

--- la Costa

--- la Contraerea

c)     per il Genio

--- i Trasmettitori

--- i Pontieri

--- i Minatori

--- gli Idrici

--- i Guastatori

   I servizi sono:

            --- Artiglieria

            --- Genio

            --- Motorizzazione

            --- Chimico

            --- Trasporti

            --- Sanità

            --- Commissariato

            --- Amministrazione

            --- Veterinario

            --- Giustizia Militare

            --- Geografico e Topocartografico

con relative formazioni di servizio:

            --- Automobilisti e Ferrovieri

            --- Compagnie operai e specializzati

            --- Reparti chimici

            --- Compagnie di sanità

            --- Compagnie di sussistenza

            --- Laboratori ed officine

Art. 3 : L’organizzazione dell’Esercito comprende:

Il servizio presso gli organi centrali e periferici, nonché presso i vari Comandi ed Interndenze, che richiede specifica competenza, viene disimpegnato da ufficiali in possesso del titolo dell’Istituto Superiore di Guerra o che rispondano a determinati requisiti.

Tali ufficiali rivestono la qualifica di “ufficiali del Servizio di Stato Maggiore” o di “ ufficiali del servizio d’intendenza”.

Art. 4 : Comandi Militari Regionali 

            Comandi Militari Provinciali  con delegazione di intendenza ed Enti vari:

                                          --- Istituti Militari

                                          --- Distretti

                                          --- Tribunali Militari

                                          --- Stabilimenti Militari di Pena

                                          --- Reparti di correzione

Art. 5 : Con successivi Decreti verrà determinato l’Ordinamento delle varie Armi e quello particolare dei Corpi e dei Servizi.

Roma 8 novembre 1943 XXII

                                                                                                                                                   Il Ministro: R.Graziani

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