28) Trattamento delle Forze armate repubblicane
Il Capo dello Stato
Vista la legge in data 28
ottobre 1943 sullo scioglimento dell’esercito regio e la costituzione
dell’Esercito repubblicano;
visto l’art.4 della legge
fondamentale sulla costituzione delle Forze armate del 28 ottobre 1943;
considerata la necessità
urgente di regolare gli assegni da corrispondere al personale delle Forze
armate
D E C R E T A
Art. 1: il complesso degli
assegni corrisposti ai militari in servizio si compone di: a) il soldo; b)
l’indennità di equipaggiamento (per i soli ufficiali); c) l’indennità di
carica, che è corrisposta dal grado di caporal maggiore in sopra ed è pagabile
direttamente al militare, o alla sua famiglia per il tramite del distretto.
L’ammontare di detti assegni risulta dall’allegata tabella n. 1.
Art. 2: gli assegni da
corrispondere al militare di leva (coscritto o richiamato) si compone di: a) il
soldo (come per i militari in servizio attivo); b) indennità di equipaggiamento
(come i militari in servizio attivo); c) indennità di carica. Il militare
richiamato può scegliere la più vantaggiosa fra le seguenti tre forme di
pagamento: 1) indennità di carica corrisposta direttamente al militare; 2)
continuazione del pagamento da parte dell’ente presso cui lavorava prima del
richiamo (qualora l’ente lo possa effettuare: esempio enti statali,
parastatali, ecc.); 3) versamento diretto alla famiglia del militare, tramite i
distretti, beneficiando del complesso dei provvedimenti di assistenza familiare
di cui all’allegata tabella n. 2.
Art. 3: la razione viveri
giornaliera spettante al militare è uguale per tutti i gradi e viene calcolata
in base a L. 20 giornaliere. Il militare di truppa è tenuto a convivere al
rancio in comune (eccezione fatta per i servizi isolati). L’ufficiale e il
sottufficiale che si trovano in territorio nazionale possono ottenere la
razione viveri in contanti. La composizione della razione viveri è identica a
quella delle Forze armate germaniche in Italia e verrà comunicata a suo tempo
ai corpi interessati.
Art. 4: gli ufficiali e i
sottufficiali di carriera che pur avendo aderito al regime repubblicano non
hanno ancora avuto una destinazione effettiva vengono considerati a
“disposizione”. Essi riceveranno i seguenti assegni: a) il soldo secondo la
tabella n. 1 aumentato del 100 per cento per caroviveri; b) l’indennità di
equipaggiamento. Allorchè gli ufficiali e sottufficiali a disposizione ricevono
un comando ed incarico effettivo, cessa l’indennità caroviveri, che viene
sostituita con l’indennità di carica.
Art. 5: le amministrazioni
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica provvederanno immediatamente a
precisare con una comunicazione esatta e definitiva e con cifre al netto tutte
le altre indennità di qualsiasi specie, i rimborsi, ecc., che competono in
guerra ai rispettivi personali, oltre al trattamento economico generale
sopraindicato.
Art. 6: per il corso della
guerra il trattamento dei Carabinieri e della Guardia di finanza sarà
equiparato a quello del presente decreto.
Art. 7: i funzionari
civili delle Forze armate godranno, durante la guerra, del trattamento
contemplato nel presente decreto, secondo norme di equiparamento che saranno
emanate dalle rispettive amministrazioni.
Art. 8: a norma dell’art.
3 del decreto sullo scioglimento delle Forze armate regie e sulla costituzione
delle Forze armate repubblicane, il soldo e l’indennità di equipaggiamento
stabiliti nella tabella allegata n. 1 saranno al termine della guerra riveduti
e migliorati adeguandoli alla necessità del momento.
Art. 9: il presente
decreto ha vigore dal 9 settembre 1943 XXI.
Annotazioni
Tutte le cifre suddette si
intendono al netto da qualsiasi imposta o ritenuta. Per gli ammogliati con 2,
4, 6, o più figli il calcolo
dell’indennità di guerra si effettua aggiungendo alla categoria inferiore L. 20
mensili.
I sottufficiali e i graduati di carriera che sono pagati
mensilmente, debbono avere l’alloggio gratuito. Nel caso che essi dispongano
del proprio alloggio riceveranno l’indennità alloggio in ragione di L. 150
mensili
Oltre allo stipendio ed alle indennità individuali, tutti i
militari delle Forze armate hanno
diritto al vitto gratuito (in natura o in contanti) ed all’assistenza medica
gratuita.
I sottufficiali ed i militari di truppa hanno diritto
all’equipaggiamento gratuito. Sulla tabella sono riportati i gradi dei militari
dell’esercito, ma si intende che gli assegni si riferiscono anche ai gradi equivalenti
della Marina da guerra e dell’Aeronautica.
Asistenza alle famiglie
dei richiamati e dei coscritti
1) Concetto
fondamentale è che i sussidi per la famiglia non devono superare l’ammontare
del guadagno che il richiamato percepiva nella vita civile al momento del
richiamo.
2) All’atto
della presentazione alle armi il richiamato dovrà dichiarare l’ammontare del
guadagno che il richiamato percepiva nella vita civile al momento del richiamo.
3) All’atto
della presentazione alle armi il richiamato dovrà dichiarare l’ente presso il
quale lavorava e la paga netta percepita. I rispettivi distretti, previ
accertamenti, stabiliranno l’ammontare del sussidio da corrispondere
direttamente ai familiari dell’interessato in base ai seguenti punti:
A)Per la propria famiglia (moglie
e figli):
a)Quota stabilita secondo
il guadagno netto che il soldato percepiva il giorno del suo richiamo alle
armi. L’importo delle quota ammonta da un minimo di L. 500 a un massimo di L.
2000, a seconda del guadagno netto.
b)”Sussidio alloggio”: rimborso
della somma corrisposta al locatore su presentazione dell’ultima ricevuta di
fitto.
c)”Sussidi per i figli” :
L. 210 mensili per ogni figlio sotto i 16 anni; lire 250 mensili per ogni
figlio superiore ai 16 anni.
d)”Rimborso tasse
scolastiche” tassa scolastica effettiva
e)”Assistenza medica”
(visite mediche, medicamenti, medicine, cure ospedaliere).
f)”Aiuti finanziari” per i
militari che hanno impegni di pagamenti a rate e che all’atto del richiamo non
li hanno estinti (non più del 10 per cento dell’importo della quata stabilita)
h) “Contributi per le
assicuraziopni sociali” (Assicurazioni vita): il premio mensile sino a lire 50
sarà pagato interamente; per i premi mensili superiori a lire 50, si pagherà un
quarto del premio ma noin più di lire 60.
i)“Sussidi da concedere
una volta tanto” : solo in casi particolari (acquisto di vestiti, biancheria,
scarpe e biancheria da letto).
B) Sussidio per i
genitori qualora il richiamato provvedeva al loro mantenimento:
a)Quota per il padre (capo
famiglia) lire 500; quota per la madre lire 250, tranne se è vedova e capo
famiglia, nel qual caso si corrisponderanno lire 500.
b)”Sussidi di alloggio”,
nonché tutte le prestazioni indicate nel comma A).
MUSSOLINI –
GRAZIANI
INDENNITA’DICARICA Indennità
GRADO Assegno mensile SOLDO Equipagg.
________________________________________________________ ASSEGNO
______________Ammogliati
con____________________ mensile
fisso
Celibi Senza 1 3 5
figli figlio figli figli
Generale d’Armata 11960 14020
16650 18280 19890 2700 300
Generale di Corpo
d’Armata 10920 12830
15240 16890 18390 2400 300
Generale di Divisione 8840 10470 12440 14030 15390
2100 300
Generale di Brigata 7510 8880
10570 12070 13360 1800 300
Colonnello 6150 7250
8660 10080 11320 1500 300
Tenente Colonnello 4890 5720
6840 8150 9220 1200 300
Maggiore (stipendio
iniziale) 4030 4770
5720 6880 7930
1080 300
Maggiore (dopo 2 anni di
servizio) 4350 5110
6110 7340 8380 1080 300
Capitano (stipendio
iniziale) 2790 3370
4020 4820 5690 960 300
Capitano (dopo 2 anni di
servizio) 3460 4090
4860 5850 6910 960 300
Capitano (dopo 4 anni di
servizio) 3850 4480
5370 6470 7520 960 300
Tenente (stipensio
iniziale) 2270 2670
3150 3840 4610 810 300
Tenente (dopo 2 anni di
servizio) 2380 2820
3340 4050 4840 810 300
Tenente (dopo 4 anni di
servizio) 2490 2960 3530 4260
5070 810 300
Tenente (dopo 6 anni di
servizio) 2570 3050
3650 4400 5230 810 300
Sottoten. (stipendio
iniziale) 1740 2140
2420 3000 3660
720 300
Sottoten. (dopo 2 anni di
servizio) 1890 2320
2610 3200 3880 720 300
Maresciallo maggiore 1460 2140
2420 3000 3660 600 (1)
Maresciallo Capo 1420 2100
2390 2950 3620 540 id.
Maresciallo 1300 1880
2180 2700 3310 450 id.
Sergente Maggiore 1280 1810
2100 2620 3220 450 id.
Sergente (stipendio
iniziale) 1050 1480
1750 2280 2820 420 id.
Sergente (dopo 2 anni di
servizio) 1220 1730
2010 2540 3120 420 id.
Cap. Magg. (stipendio
iniziale) 750 1090
1140 1220 2300 360 id.
Cap. Magg. (dopo 1 anno di
servizio) 810 1150 1400 1890
2370 360 id.
Cap. Magg. (dopo 2 anni di
servizio) 890 1370 1630 2160 2690
360 id.
Caporale - - - - - 360 id.
Soldato - - - - - 360 id.
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NOTE: (1) Equipaggiamento gratuito