28) Trattamento delle Forze armate repubblicane

 

                                                   Il Capo dello Stato

Vista la legge in data 28 ottobre 1943 sullo scioglimento dell’esercito regio e la costituzione dell’Esercito repubblicano;

visto l’art.4 della legge fondamentale sulla costituzione delle Forze armate del 28 ottobre 1943;

considerata la necessità urgente di regolare gli assegni da corrispondere al personale delle Forze armate

                                                    D E C R E T A

Art. 1: il complesso degli assegni corrisposti ai militari in servizio si compone di: a) il soldo; b) l’indennità di equipaggiamento (per i soli ufficiali); c) l’indennità di carica, che è corrisposta dal grado di caporal maggiore in sopra ed è pagabile direttamente al militare, o alla sua famiglia per il tramite del distretto. L’ammontare di detti assegni risulta dall’allegata tabella n. 1.

Art. 2: gli assegni da corrispondere al militare di leva (coscritto o richiamato) si compone di: a) il soldo (come per i militari in servizio attivo); b) indennità di equipaggiamento (come i militari in servizio attivo); c) indennità di carica. Il militare richiamato può scegliere la più vantaggiosa fra le seguenti tre forme di pagamento: 1) indennità di carica corrisposta direttamente al militare; 2) continuazione del pagamento da parte dell’ente presso cui lavorava prima del richiamo (qualora l’ente lo possa effettuare: esempio enti statali, parastatali, ecc.); 3) versamento diretto alla famiglia del militare, tramite i distretti, beneficiando del complesso dei provvedimenti di assistenza familiare di cui all’allegata tabella n. 2.

Art. 3: la razione viveri giornaliera spettante al militare è uguale per tutti i gradi e viene calcolata in base a L. 20 giornaliere. Il militare di truppa è tenuto a convivere al rancio in comune (eccezione fatta per i servizi isolati). L’ufficiale e il sottufficiale che si trovano in territorio nazionale possono ottenere la razione viveri in contanti. La composizione della razione viveri è identica a quella delle Forze armate germaniche in Italia e verrà comunicata a suo tempo ai corpi interessati.

Art. 4: gli ufficiali e i sottufficiali di carriera che pur avendo aderito al regime repubblicano non hanno ancora avuto una destinazione effettiva vengono considerati a “disposizione”. Essi riceveranno i seguenti assegni: a) il soldo secondo la tabella n. 1 aumentato del 100 per cento per caroviveri; b) l’indennità di equipaggiamento. Allorchè gli ufficiali e sottufficiali a disposizione ricevono un comando ed incarico effettivo, cessa l’indennità caroviveri, che viene sostituita con l’indennità di carica.

Art. 5: le amministrazioni dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica provvederanno immediatamente a precisare con una comunicazione esatta e definitiva e con cifre al netto tutte le altre indennità di qualsiasi specie, i rimborsi, ecc., che competono in guerra ai rispettivi personali, oltre al trattamento economico generale sopraindicato.

Art. 6: per il corso della guerra il trattamento dei Carabinieri e della Guardia di finanza sarà equiparato a quello del presente decreto.

Art. 7: i funzionari civili delle Forze armate godranno, durante la guerra, del trattamento contemplato nel presente decreto, secondo norme di equiparamento che saranno emanate dalle rispettive amministrazioni.

Art. 8: a norma dell’art. 3 del decreto sullo scioglimento delle Forze armate regie e sulla costituzione delle Forze armate repubblicane, il soldo e l’indennità di equipaggiamento stabiliti nella tabella allegata n. 1 saranno al termine della guerra riveduti e migliorati adeguandoli alla necessità del momento.

Art. 9: il presente decreto ha vigore dal 9 settembre 1943 XXI.

 

Annotazioni

Tutte le cifre suddette si intendono al netto da qualsiasi imposta o ritenuta. Per gli ammogliati con 2, 4, 6, o più  figli il calcolo dell’indennità di guerra si effettua aggiungendo alla categoria inferiore L. 20 mensili.

 I sottufficiali e i graduati di carriera che sono pagati mensilmente, debbono avere l’alloggio gratuito. Nel caso che essi dispongano del proprio alloggio riceveranno l’indennità alloggio in ragione di L. 150 mensili

 Oltre allo stipendio ed alle indennità individuali, tutti i militari delle Forze armate  hanno diritto al vitto gratuito (in natura o in contanti) ed all’assistenza medica gratuita.

 I sottufficiali ed i militari di truppa hanno diritto all’equipaggiamento gratuito. Sulla tabella sono riportati i gradi dei militari dell’esercito, ma si intende che gli assegni si riferiscono anche ai gradi equivalenti della Marina da guerra e dell’Aeronautica.

 

Asistenza alle famiglie dei richiamati e dei coscritti

1)       Concetto fondamentale è che i sussidi per la famiglia non devono superare l’ammontare del guadagno che il richiamato percepiva nella vita civile al momento del richiamo.

2)       All’atto della presentazione alle armi il richiamato dovrà dichiarare l’ammontare del guadagno che il richiamato percepiva nella vita civile al momento del richiamo.

3)       All’atto della presentazione alle armi il richiamato dovrà dichiarare l’ente presso il quale lavorava e la paga netta percepita. I rispettivi distretti, previ accertamenti, stabiliranno l’ammontare del sussidio da corrispondere direttamente ai familiari dell’interessato in base ai seguenti punti:

A)Per la propria famiglia (moglie e figli):

a)Quota stabilita secondo il guadagno netto che il soldato percepiva il giorno del suo richiamo alle armi. L’importo delle quota ammonta da un minimo di L. 500 a un massimo di L. 2000, a seconda del guadagno netto.

b)”Sussidio alloggio”: rimborso della somma corrisposta al locatore su presentazione dell’ultima ricevuta di fitto.

c)”Sussidi per i figli” : L. 210 mensili per ogni figlio sotto i 16 anni; lire 250 mensili per ogni figlio superiore ai 16 anni.

d)”Rimborso tasse scolastiche” tassa scolastica effettiva

e)”Assistenza medica” (visite mediche, medicamenti, medicine, cure ospedaliere).

f)”Aiuti finanziari” per i militari che hanno impegni di pagamenti a rate e che all’atto del richiamo non li hanno estinti (non più del 10 per cento dell’importo della quata stabilita)

h) “Contributi per le assicuraziopni sociali” (Assicurazioni vita): il premio mensile sino a lire 50 sarà pagato interamente; per i premi mensili superiori a lire 50, si pagherà un quarto del premio ma noin più di lire 60.

i)“Sussidi da concedere una volta tanto” : solo in casi particolari (acquisto di vestiti, biancheria, scarpe e biancheria da letto).

 

B) Sussidio per i genitori qualora il richiamato provvedeva al loro mantenimento:

a)Quota per il padre (capo famiglia) lire 500; quota per la madre lire 250, tranne se è vedova e capo famiglia, nel qual caso si corrisponderanno lire 500.

b)”Sussidi di alloggio”, nonché tutte le prestazioni indicate nel comma A).

                                                                                          MUSSOLINI – GRAZIANI

 

 

                                                            

                                                        INDENNITA’DICARICA                              Indennità

                         GRADO                                                          Assegno mensile                        SOLDO    Equipagg.

                                   ________________________________________________________           ASSEGNO

                                           ______________Ammogliati con____________________        mensile fisso      

                                   Celibi   Senza       1              3             5

                                            figli     figlio         figli         figli   

Generale d’Armata                   11960    14020     16650          18280         19890        2700         300

Generale di Corpo d’Armata          10920    12830     15240          16890         18390        2400         300

Generale di Divisione                8840    10470     12440          14030         15390        2100         300

Generale di Brigata                  7510     8880     10570          12070         13360        1800         300

Colonnello                           6150     7250      8660          10080         11320        1500         300

Tenente Colonnello                   4890     5720      6840           8150          9220        1200         300

Maggiore (stipendio iniziale)        4030     4770      5720           6880          7930        1080         300

Maggiore (dopo 2 anni di servizio)   4350     5110      6110           7340          8380        1080         300

Capitano (stipendio iniziale)        2790     3370      4020           4820          5690         960         300

Capitano (dopo 2 anni di servizio)   3460     4090      4860           5850          6910         960         300

Capitano (dopo 4 anni di servizio)   3850     4480      5370           6470          7520         960         300

Tenente (stipensio iniziale)         2270     2670      3150           3840          4610         810         300

Tenente (dopo 2 anni di servizio)    2380     2820      3340           4050          4840         810         300

Tenente (dopo 4 anni di servizio)    2490     2960      3530           4260          5070         810         300

Tenente (dopo 6 anni di servizio)    2570     3050      3650           4400          5230         810         300

Sottoten. (stipendio iniziale)       1740     2140      2420           3000          3660         720         300

Sottoten. (dopo 2 anni di servizio)  1890     2320      2610           3200          3880         720         300

Maresciallo maggiore                 1460     2140      2420           3000          3660         600         (1)

Maresciallo Capo                     1420     2100      2390           2950          3620         540         id.

Maresciallo                          1300     1880      2180           2700          3310         450         id.

Sergente Maggiore                    1280     1810      2100           2620          3220         450         id.

Sergente (stipendio iniziale)        1050     1480      1750           2280          2820         420         id.

Sergente (dopo 2 anni di servizio)   1220     1730      2010           2540          3120         420         id.

Cap. Magg. (stipendio iniziale)       750     1090      1140           1220          2300         360         id.

Cap. Magg. (dopo 1 anno di servizio)  810     1150      1400           1890          2370         360         id.

Cap. Magg. (dopo 2 anni di servizio)  890     1370      1630           2160          2690         360         id.

Caporale                               -        -         -              -             -          360         id.

Soldato                                -        -         -              -             -          360         id.

___________________________________________________________________________________________________________________________  

NOTE: (1) Equipaggiamento gratuito                                                                                                                                      

 

          

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