26) Costituzione del Corpo Ausiliario delle Camicie Nere (Brigate Nere)

 

                      IL DUCE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

 

Visto il Decreto Legislativo n. 38 del 23 gennaio 1944 relativo al riconoscimento giuridico del PFR;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

D’intesa COL Segretario del Partito Fascista Repubblicano, Ministro Segretario di Stato, coi Ministri delle Forze Armate, dell’Interno e delle Finanze e col Comandante Generale della G.N.R.

                                                        DECRETA

 

Art. 1 : la struttura politico-militare del Partito si trasforma in organismo di tipo militare e costituisce il Corpo Ausiliario delle Squadre d’Azione delle Camicie Nere.

Art. 2 : Il Comando del Corpo è costituito dalla trasformazione dell’attuale Direzione del Partito in Ufficio di Stato Maggiore del Corpo Ausiliario delle Squadre d’Azione delle Camicie Nere. Il ministro segretario del Partito assume la carica di comandante del Corpo.

Art. 3 : le Federazioni assumono il nome di Brigate Nere del Corpo Ausiliario e i commissari federali la carica di comandanti di brigata.

Art. 4 : Il Corpo sarà sottoposto alla Disciplina Militare e al Codice Penale Militare del tempo di guerra.

Art. 5 : gli iscritti al PFR di età compresa fra i 18 e i 60 anni e non appartenenti alle altre Forze Armate della Repubblica entreranno, in seguito a domanda volontaria, a far parte del Corpo Ausiliario delle Squadre d’Azione delle Camicie Nere che, a seconda della loro idoneità fisica, provvederà al loro impiego.

Art. 6 :  gli appartenenti alle formazioni ausiliarie provenienti dalle Squadre d’azione e passati alle FF.AA.RR., alla GNR e alla Polizia Repubblicana, iscritti regolarmente al PFR, possono, a domanda, essere trasferiti nel Corpo Ausiliario delle Squadre d’Azione delle Camicie Nere.

Art. 7 :  compito del Corpo è quello del combattimento per la difesa dell’ordine della RSI, per la lotta contro i banditi e i fuorilegge e per la liquidazione di eventuali nuclei di paracadutisti nemici. Il Corpo non sarà impiegato per compiti di requisizioni, arresti o altri compiti di polizia. L’impiego delle Brigate Nere nell’ambito provinciale viene ordinato dai capi delle provincie. Iniziative ed atti arbitrari compiuti da parte dei singoli e che comunque possano screditare il Partito saranno puniti secondo il Codice Militare del tempo di Guerra.

Art. 8 : Ciascuna Brigata Nera porterà il nome di un Caduto per la Causa del Fascismo repubblicano.

Art. 9 : Il servizio prestato nel Corpo è considerato a tutti gli effetti come servizio militare. Al personale del Corpo Ausiliario saranno estesi in diritto tutti i benefici in vigore per il trattamento di quiescenza e le provvidenze per i feriti, i mutilati e i deceduti in combattimento o comunque in servizio.

Art. 10 :  il ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione del presente decreto.

Art. 11 :  il Comandante del Corpo d’intesa con il Ministro delle Finanze e con gli altri Ministri interessati, con successivi decreti emanerà le norme di attuazione del presente decreto fissando gli organici, i trattamenti e le disposizioni regolamentari ed esecutive per il funzionamento del Corpo.

Art. 12 : il Corpo Ausiliario delle Squadre d’Azione delle Camicie Nere si avvarrà, per i servizi sussidiari, del Servizio Ausiliario Femminile, secondo le norme del decreto 18 aprile 1944 XXII e del Regolamento Esecutivo.

Art. 13 : Il presente Decreto che entrerà in vigore il 1° luglio 1944 XXII sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia e, munito del sigillo dello Stato. Inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

                                                                                                        MUSSOLINI

Dal Quartier Generale 30 giugno 1944 XXII

 

Torna al sommario

TORNA ALLA HOME