24)Guardia Nazionale Repubblicana della Montagna e delle foreste
IL DUCE
DELLA REPUBBLICA
SOCIALE ITALIANA
Visto il D.L.
16 maggio 1926 n. 1086 sulla istituzione della Milizia Nazionale Forestale;
Vista la
legge 13 dicembre 1928 n. 3141 recante disposizioni sull’Amministrazione
Forestale, sull’ordinamento della Milizia Nazionale Forestale e sull’Azienda di
Stato per le Foreste Demaniali;
Visto il
Decreto legislativo che istituisce la Guardia Nazionale Repubblicana;
Sentito il
Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, d’intesa con i Ministri
delle Finanze e delle Forze Armate;
D e c r e t a :
Art. 1
La Milizia
Nazionale Forestale fa parte integrante della Guardia Nazionale Repubblicana.
Essa assume
la denominazione di Guardia Nazionale Repubblicana della Montagna e delle
Foreste.
In tutte le
norme di legge e di regolamento in cui è citata la Milizia Nazionale Forestale,
tale denominazione deve intendersi sostituita con quella di Guardia Nazionale
Repubblicana della Montagna e delle Foreste.
Art. 2
Al
personale della G.N.R. della Montagna e delle Foreste sono applicabili tutte le
norme di Legge o di regolamento riguardanti lo stato giuridico della G.N.R. e
comuni a tutte le Forze Armate della Repubblica, nonché le disposizioni
speciali inerenti alla funzione tecnica della G.N.R. della Montagna e delle
Foreste.
Art.
3
La G.N.R.
della Montagna e delle Foreste nell’esercizio delle sue funzioni tecniche ed
amministrative è organo del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste. Ad ogni
spesa necessaria per il pagamento del personale, nonché per l’equipaggiamento e
in genere per quanto occorre al funzionamento della G.N.R. della Montagna e
delle Foreste, si provvede con stanziamenti del preventivo di spesa del
Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste con facoltà al Ministero delle
Finanze di provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
4
La G.N.R.
della Montagna e delle Foreste costituisce un ruolo a sé stante in seno alla
G.N.R.
Art. 5
Il
Comandante della Guardia Nazionale Repubblicana della Montagna e delle Foreste
è nominato dal Duce della R.S.I. sulla proposta dei Ministri dell’Agricoltura e
delle Foreste e delle FF.AA., udito il Consiglio dei Ministri.
Art. 6
I
provvedimenti relativi all’avanzamento dei Sottufficiali e truppa sono adottati
su proposta del Comandante della G.N.R. della Montagna e delle Foreste dal Ministero
dell’Agricoltura e Foreste. Per l’avanzamento degli Ufficiali si provvede con
Decreti del Capo dello Stato, su proposta dei Ministri delle FF.AA. e dell’Agricoltura
e Foreste, previo Nulla Osta del Comando Generale della G.N.R.
Art. 7
I trasferimenti
del personale della G.N.R. della Montagna e delle Foreste sono ordinati dal
Comandante della Guardia stessa, previo Nulla Osta del Ministero dell’Agricoltura
e delle Foreste per quanto riguarda il personale Ufficiali e notificati al
Comando Generale della G.N.R.
Art. 8
Nei
riguardi dei provvedimenti disciplinari si applicano alla G.N.R. della Montagna
e delle Foreste le norme vigenti, comuni a tutte le FF.AA. Quando la
determinazione è di competenza dell’Autorità Centrale, il provvedimento va
adottato dal Comando Generale della G.N.R.
Art. 9
Qualora
occorra l’impiego della G.N.R. della Montagna e delle Foreste al seguito delle
truppe operanti o per eventuali altre emergenze, estranee alla normale sua
funzione tecnica, saranno adottati i relativi provvedimenti d’intesa fra i
Ministeri dell’Agricoltura e delle Foreste e quello delle FF.AA.
Nel caso di
impiego per servizi d’ordine pubblico o in operazioni belliche la G.N.R. della
Montagna e delle Foreste agisce alle dirette dipendenze del Comando Generale
della G.N.R.
Art. 10
Il
presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito
del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.
Dal Quartier Generale, ii Dicembre 1944, XXII
MUSSOLI
Il Ministro dell’Agricoltura
e Foreste MORONI
Il Ministro delle
Finanze PELLEGRINI
Il Ministro per le FF.AA. GRAZIANI
Visto il Guardasigilli PISENTI