24)Guardia Nazionale Repubblicana della Montagna e delle foreste

                                                                     IL DUCE

                                            DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

 

 Visto il D.L. 16 maggio 1926 n. 1086 sulla istituzione della Milizia Nazionale Forestale;

 Vista la legge 13 dicembre 1928 n. 3141 recante disposizioni sull’Amministrazione Forestale, sull’ordinamento della Milizia Nazionale Forestale e sull’Azienda di Stato per le Foreste Demaniali;

 Visto il Decreto legislativo che istituisce la Guardia Nazionale Repubblicana;

 Sentito il Consiglio dei Ministri;

 Sulla proposta del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, d’intesa con i Ministri delle Finanze e delle Forze Armate;

                                                                       D e c r e t a :

                                                                              Art. 1

 La Milizia Nazionale Forestale fa parte integrante della Guardia Nazionale Repubblicana.

 Essa assume la denominazione di Guardia Nazionale Repubblicana della Montagna e delle Foreste.

 In tutte le norme di legge e di regolamento in cui è citata la Milizia Nazionale Forestale, tale denominazione deve intendersi sostituita con quella di Guardia Nazionale Repubblicana della Montagna e delle Foreste.

                                                                             Art. 2

  Al personale della G.N.R. della Montagna e delle Foreste sono applicabili tutte le norme di Legge o di regolamento riguardanti lo stato giuridico della G.N.R. e comuni a tutte le Forze Armate della Repubblica, nonché le disposizioni speciali inerenti alla funzione tecnica della G.N.R. della Montagna e delle Foreste.

                                                                             Art. 3

  La G.N.R. della Montagna e delle Foreste nell’esercizio delle sue funzioni tecniche ed amministrative è organo del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste. Ad ogni spesa necessaria per il pagamento del personale, nonché per l’equipaggiamento e in genere per quanto occorre al funzionamento della G.N.R. della Montagna e delle Foreste, si provvede con stanziamenti del preventivo di spesa del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste con facoltà al Ministero delle Finanze di provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.

                                                                             Art. 4

  La G.N.R. della Montagna e delle Foreste costituisce un ruolo a sé stante in seno alla G.N.R.

 

                                                                             Art. 5

  Il Comandante della Guardia Nazionale Repubblicana della Montagna e delle Foreste è nominato dal Duce della R.S.I. sulla proposta dei Ministri dell’Agricoltura e delle Foreste e delle FF.AA., udito il Consiglio dei Ministri.

                                                                             Art. 6

  I provvedimenti relativi all’avanzamento dei Sottufficiali e truppa sono adottati su proposta del Comandante della G.N.R. della Montagna e delle Foreste dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste. Per l’avanzamento degli Ufficiali si provvede con Decreti del Capo dello Stato, su proposta dei Ministri delle FF.AA. e dell’Agricoltura e Foreste, previo Nulla Osta del Comando Generale della G.N.R.

 

                                                                              Art. 7

  I trasferimenti del personale della G.N.R. della Montagna e delle Foreste sono ordinati dal Comandante della Guardia stessa, previo Nulla Osta del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste per quanto riguarda il personale Ufficiali e notificati al Comando Generale della G.N.R.

 

                                                                             Art. 8

  Nei riguardi dei provvedimenti disciplinari si applicano alla G.N.R. della Montagna e delle Foreste le norme vigenti, comuni a tutte le FF.AA. Quando la determinazione è di competenza dell’Autorità Centrale, il provvedimento va adottato dal Comando Generale della G.N.R.

 

                                                                             Art. 9

  Qualora occorra l’impiego della G.N.R. della Montagna e delle Foreste al seguito delle truppe operanti o per eventuali altre emergenze, estranee alla normale sua funzione tecnica, saranno adottati i relativi provvedimenti d’intesa fra i Ministeri dell’Agricoltura e delle Foreste e quello delle FF.AA.

  Nel caso di impiego per servizi d’ordine pubblico o in operazioni belliche la G.N.R. della Montagna e delle Foreste agisce alle dirette dipendenze del Comando Generale della G.N.R.

 

                                                                            Art. 10

  Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

Dal Quartier Generale, ii Dicembre 1944, XXII

                                                                                                                                                                     MUSSOLI

                                                                                           Il Ministro dell’Agricoltura e Foreste           MORONI

                                                                                           Il Ministro delle Finanze                          PELLEGRINI

                                                                                           Il Ministro per le FF.AA.                               GRAZIANI

Visto il Guardasigilli  PISENTI

 

 

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