22)Varianti alle norme sullo stato giuridico dei Vigili del
Fuoco
IL MINISTRO DELL’INTERNO
D’intesa
con i Ministri delle Finanze e delle Forze Armate;
Visto il
Decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana in data 8 ottobre 1943-XXI,
circa la sfera di competenza e il funzionamento degli organi di Governo;
Ritenuta la
necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Vista la
legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto il
Decreto 16 marzo 1942, n. 699;
D e c r e t
a :
Art. 1
Gli
articoli 15, 46, 64, 68, 105, 110, 111, 112, 149, 168 del Decreto 16 Marzo
1942, n. 699, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 15. –
Gli allievi Vigili appena nominati Vigili del Fuoco, devono prestare giuramento
avanti al Comandante del Corpo con la seguente formula:
“ Giuro di
servire lealmente la Repubblica Sociale Italiana nelle sue istituzioni e nelle
sue leggi e di esercitare le mie funzioni per il bene e la grandezza della
Patria”.
Art. 46. –
I componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco devono il saluto:
-
a)
Al Capo della Repubblica Soviale Italiana;
-
b)
Al Sommo Pontefice e ai Capi dei Stati Esteri;
-
c)
Alle Bandiere delle Forze Armate dello Stato;
Alle Bandiere Nazionali dei Municipi
decorate di Medaglia o croce di guerra al
Valore Militare;
-
d)
Ai Ministri Segretari di Stato e ai Sottosegretari di Stato; al governatore di
Roma; al
Capo della Polizia; ai Prefetti; ai Vice Prefetti; ai funzionari di
Pubblica Sicurezza in
divisa;
-
e)
Ai superiori gerarchici del Corpo;
-
f)
Ai superiori in grado delle Forze Armate dello Stato in divisa.
I Vigili del Fuoco debbono, inoltre, il
saluto alle sentinelle delle Forze Armate dello Stato.
Addì, 15 giugno 1944-XXII
Il Ministro
dell’Interno:
Buffarini
Il Ministro delle Finanze: Pellegrini
Il Ministro delle Forze
Armate:
Graziani
V° Il Guardasigilli: Pisenti
Registrato alla
Corte dei Conti, addì 5 agosto 1944-XXII
Atti Ministeriali
di Governo, Registro 4 foglio 33.