17) Istituzione del Comitato Nazionale dei Prezzi
IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE
ITALIANA
CAPO DEL GOVERNO
[…]
D e c r
e t a :
Art. 1
E’
ricostituito il Commissario nazionale dei prezzi, posto alle dirette dipendenze
del Capo del Governo;
Art. 2
Nessuna
variazione dei prezzi dei prodotti agricoli e industriali, nonché dei prezzi
dei trasporti e dei servizi, esercitati sia da aziende pubbliche che private ,
delle prestazioni professionali e artigiane e delle condizioni bancarie e
assicurative può ritenersi legalmente valida se non autorizzata con decreto del
Commissario nazionale dei prezzi;
Art. 3
Per la
formulazione e revisione dei prezzi e delle condizioni di cui all’articolo
precedente il Commissario nazionale dei prezzi si avvale degli organi tecnici
dei ministeri e istituti ai quali sono attualmente delegate queste funzioni,
nonché della collaborazione delle organizzazioni sindacali, mentre delibera in
via finale, con propri decreti, ogni fissazione o modificazione dei prezzi e
delle condizioni ufficiali;
Art. 4
Qualunque
variazione dei salari dovrà essere previamente concordata col Commissario
nazionale dei prezzi;
Art. 5
Ogni
provvedimento legislativo promosso dai ministeri o istituti di rispettiva
competenza che possa portare direttamente o indirettamente variazioni nel
livello generale dei prezzi o nei prezzi dei servizi, delle prestazioni
professionali o artigiane e delle condizioni bancarie e assicurative dovrà
essere stabilito d’intesa col Commissario nazionale dei prezzi;
Art.
6
I Capi
delle Province, nella loro qualità di presidenti delle sezioni provinciali
dell’alimentazione e dei consigli provinciali dell’economia corporativa,
dovranno attenenrsi alle istruzioni che in materia di prezzi saranno emanate
dal Commissario Nazionale dei prezzi provvedendo per la più vigorosa
applicazione delle norme e dei prezzi decretati;
Art.
7
Alle
dirette dipendenze del Commissario nazionale dei prezzi sono posti: un ufficio
centrale di vigilanza annonaria, un ufficio centrale ispettivo per i prodotti
industriali con funzioni coordinatrici di controllo, circa l’osservanza dei
prezzi e delle norme regolatrici la produzione e la distribuzione dei
rispettivi prodotti;