17) Istituzione del Comitato Nazionale dei Prezzi

                                    

                                                            IL DUCE

                                    DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

                                                  CAPO DEL GOVERNO

 […]

                                                           D e c r e t a :

                                                                 Art. 1

 E’ ricostituito il Commissario nazionale dei prezzi, posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo;

 

                                                                 Art. 2

 Nessuna variazione dei prezzi dei prodotti agricoli e industriali, nonché dei prezzi dei trasporti e dei servizi, esercitati sia da aziende pubbliche che private , delle prestazioni professionali e artigiane e delle condizioni bancarie e assicurative può ritenersi legalmente valida se non autorizzata con decreto del Commissario nazionale dei prezzi;

 

                                                                 Art. 3

 Per la formulazione e revisione dei prezzi e delle condizioni di cui all’articolo precedente il Commissario nazionale dei prezzi si avvale degli organi tecnici dei ministeri e istituti ai quali sono attualmente delegate queste funzioni, nonché della collaborazione delle organizzazioni sindacali, mentre delibera in via finale, con propri decreti, ogni fissazione o modificazione dei prezzi e delle condizioni ufficiali;

 

                                                                Art. 4

 Qualunque variazione dei salari dovrà essere previamente concordata col Commissario nazionale dei prezzi;

 

                                                                Art. 5

 Ogni provvedimento legislativo promosso dai ministeri o istituti di rispettiva competenza che possa portare direttamente o indirettamente variazioni nel livello generale dei prezzi o nei prezzi dei servizi, delle prestazioni professionali o artigiane e delle condizioni bancarie e assicurative dovrà essere stabilito d’intesa col Commissario nazionale dei prezzi;

 

                                                               Art. 6

 I Capi delle Province, nella loro qualità di presidenti delle sezioni provinciali dell’alimentazione e dei consigli provinciali dell’economia corporativa, dovranno attenenrsi alle istruzioni che in materia di prezzi saranno emanate dal Commissario Nazionale dei prezzi provvedendo per la più vigorosa applicazione delle norme e dei prezzi decretati;

 

                                                              Art. 7

 Alle dirette dipendenze del Commissario nazionale dei prezzi sono posti: un ufficio centrale di vigilanza annonaria, un ufficio centrale ispettivo per i prodotti industriali con funzioni coordinatrici di controllo, circa l’osservanza dei prezzi e delle norme regolatrici la produzione e la distribuzione dei rispettivi prodotti;

 

[…]

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