16) Decreto istitutivo del Commissariato del Lavoro
IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE
ITALIANA
CAPO DEL GOVERNO
[…]
D e c r
e t a :
Art. 1
E’
istituito il Commissariato Nazionale del Lavoro posto alle dirette dipendenze
del Capo del Governo.
Art. 2
La
disciplina delle condizioni di lavoro, dei salari, del collocamento e del
movimento della mano d’opera dipende dal Commissario Nazionale del Lavoro il
quale provvede avvalendosi delle principali associazioni sindacali.
Art. 3
Il
Commissario Nazionale del Lavoro provvede a tutte le forme di assistenza in
favore dei lavoratori, preferendo quelli che svolgono il loro lavoro in
località diversa dalla loro normale residenza sia in Italia che all’estero.
Art. 4
I
provvedimenti legislativi promossi dai Ministeri o da Istituzioni di rispettiva
competenza che possano portare direttamente od indirettamente a mutamenti
particolari dovranno essere stabiliti d’intesa col Commissario Nazionale del
Lavoro.
Art.
5
I Capi
delle Province, nella loro qualità di presidenti del Consiglio Provinciale
dell’Economia Corporativa e dirigenti delle Associazioni sindacali dovranno
attenenrsi alle istruzioni emanate dal Commissario Nazionale del Lavoro.
Art.
6
Qualunque
variazione nell’ambito dei prezzi dovrà essere preventivamente concordata anche
col Commissario Nazionale del Lavoro.
Art.
7
Il
Commissario Nazionale del Lavoro ha la facoltà, a mezzo di funzionari che
assumono nell’esercizio di tali attività la figura di pubblici ufficiali, di
effettuare tutte le ispezioni nelle aziende pubbliche e private, che si rendano
necessarie all’espletamento dei suoi compiti.
Art.
8
Il
Commissario Nazionale del Lavoro è autorizzato ad emanare norme e disposizioni
nella sfera delle sue competenze.
[…]