14) Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai
cittadini di razza ebraica
IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
CAPO DEL GOVERNO
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto il decreto legge 17 novembre 1938, n1728, contenente
provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
D e c r e t a
Art.
1
I Cittadini di razza ebraica o considerati come tali ai sensi
dell’art. 8 del decreto legge 17 novembre 1938, n.1728, ancorchè abbiano
ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all’art. 14 dello stesso
decreto legge, nonché le persone straniere di razza ebraica, anche se non
residenti in Italia, non possono nel territorio dello Stato:
a) essere
proprietari in tutto o in parte, o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende di
qualunque natura, né avere di dette aziende la direzione, né assumervi comunque
l’ufficio di amministratore o di sindaco;
b) essre
proprietari di terreni, né di fabbricati e loro pertinenze;
c) possedere
titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie, né
essere prpprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura.
[…]
Art.7
I beni immobiliari e le loro pertinenze, i
beni mobiliari, le aziende industriali e commerciali e ogni altro cespite
esistente nel territorio dello Stato, di proprietà dei cittadini italiani di
razza ebraica o considerati come tali ai sensi della legge 17 novembre 1938, n.
1728, ancorchè i cittadini stessi abbiano ottenuto il provvedimento di
discriminazione di cui all’art.14 della legge citata nonché quelli di proprietà
di persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, sono
confiscati a favore dello Stato e dati in amministrazione all’Ente di Gestione e
Liquidazione Immobiliare.
Art. 8
Il decreto di confisca è emesso dal Capo
della provincia competente per territorio in ordine ai singoli beni. Detto
decreto conterrà la formula esecutiva di cui all’art.475 C.P.C. colla
indicazione che esso è immediatamente eseguibile, e sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale d’Italia a cura del Capo della provincia, il quale
provvederà alla trascrizione del decreto stesso presso la competente
Conservatoria delle Ipoteche qualora esso si riferisca anche solo in pafrte a
beni o diritti capaci di ipoteca. La trascrizione non è soggetta a tassa od
altra spesa.
[…]
Avverso il decreto di confisca emesso dal
Capo della provincia, gli interessati possono ricorrere al Ministero
dell’Interno, entro sessanta giorni da quello della pubblicazione del decreto
stesso sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia.
Il Ministro dell’Interno decide, d’intesa con
quello delle Finanze, con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, né in via
amministrativa, né in via giurisdizionale.
Il ricorso di cui al presente articolo non
sospende il rilascio dei beni confiscati.