14) Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica

 

                                                         IL DUCE

                                DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

                                              CAPO DEL GOVERNO

 

 Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

 Visto il decreto legge 17 novembre 1938, n1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

 Sentito il Consiglio dei Ministri;

                                                          D e c r e t a

                                                              Art. 1

 I Cittadini di razza ebraica o considerati come tali ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 17 novembre 1938, n.1728, ancorchè abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all’art. 14 dello stesso decreto legge, nonché le persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, non possono nel territorio dello Stato:

a)      essere proprietari in tutto o in parte, o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende di qualunque natura, né avere di dette aziende la direzione, né assumervi comunque l’ufficio di amministratore o di sindaco;

b)      essre proprietari di terreni, né di fabbricati e loro pertinenze;

c)      possedere titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie, né essere prpprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura.

  […]

                                                           Art.7

 I beni immobiliari e le loro pertinenze, i beni mobiliari, le aziende industriali e commerciali e ogni altro cespite esistente nel territorio dello Stato, di proprietà dei cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi della legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorchè i cittadini stessi abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all’art.14 della legge citata nonché quelli di proprietà di persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, sono confiscati a favore dello Stato e dati in amministrazione all’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare.

 

                                                          Art. 8

 Il decreto di confisca è emesso dal Capo della provincia competente per territorio in ordine ai singoli beni. Detto decreto conterrà la formula esecutiva di cui all’art.475 C.P.C. colla indicazione che esso è immediatamente eseguibile, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia a cura del Capo della provincia, il quale provvederà alla trascrizione del decreto stesso presso la competente Conservatoria delle Ipoteche qualora esso si riferisca anche solo in pafrte a beni o diritti capaci di ipoteca. La trascrizione non è soggetta a tassa od altra spesa.

 […]

 Avverso il decreto di confisca emesso dal Capo della provincia, gli interessati possono ricorrere al Ministero dell’Interno, entro sessanta giorni da quello della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia.

 Il Ministro dell’Interno decide, d’intesa con quello delle Finanze, con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

 Il ricorso di cui al presente articolo non sospende il rilascio dei beni confiscati.

 

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