13) Legge Fondamentale sulle Forze Armate

                                           IL DUCE DEL FASCISMO

                          Capo dello Stato Nazionale Repubblicano

 

                                  Sentito il Consiglio dei Ministri;

 

                                                     Decreta:

 

                                 CAPITOLO PRIMO Disposizioni generali

                                                        Art. 1

 Le Forze Armate hanno lo scopo di combattere per la difesa dell’onore, dell’indipendenza e degli interessi del popolo italiano. Ad esse è affidato il compito esclusivo dell’educazione militare del popolo italiano. Esse comprendono: l’Esertito, la Marina da guerra, l’Aeronautica.

 Le FF.AA. dal punto di vista morale e protocollare hanno la precedenza su tutti i corpi e gli ordini dello Stato Italiano.

                                                        Art. 2

 Le Forze Armate sono costituite da volontari e da militari di leva. Gli ufficiali e sottufficiali di carriera sono tutti volontari. La provenienza degli ufficiali è unica: tutti debbono cominciare il servizio come soldati in corpi di truppa e avanzare per meriti esclusivamente militari, secondo le norme che saranno in proposito emanate. La coscrizione militare è un servizio d’onore per il popolo italiano ed un privilegio per la parte più scelta di esso.

 

                                                       Art. 3

 Le Forze Armate sono alla dipendenza del Capo dello Stato il quale esercita il comando: in tempo di guerra a mezzo del Capo di Stato Maggiore Generale.

 

                                                       Art. 4

Nei riguardi delle Forze Armate il Capo dello Stato ha i seguenti diritti sovrani non delegabili: diritto di ordinamento; diritto di nomina e di promozione; diritto di ispezione; diritto di dislocazione delle truppe; diritto di mobilitazione; diritto di grazia.

 

                          CAPITOLO SECONDO Obblighi di servizio

                                                        Art 5

Il servizio militare obbligatorio si estende per tutti indistintamente i validi, dal 17° anno di età compiuto al 37° anno compiuto. Il Ministero per la Difesa Nazionale decide per l’impiego di queste classi di leva. In tempo di guerra ed in caso di necessità, il Capo dello Stato può estendere gli obblighi per il servizio militare. Il servizio militare, sia in tempo di pace che in tempo di guerra ha la precedenza su ogni altra esigenza statale o privata.

 

                                                       Art. 6

 Il servizio militare comprende: A) il servizio attivo; B) il servizio durante il congedo illimitato.

A)    Sono in servizio attivo: 1° gli ufficiali in Spe, i sottufficiali di carriere ed i militari di truppa raffermati; 2° i cittadini soggetti al servizio militare durante la ferma; 3° i funzionari civili delle Forze Armate i quali dopo adempiuto gli obblighi del servizio attivo restino addetti alla Amministrazione militare; 4° gli ufficiali, sottufficiali, graduati, soldati e funzionari delle Forze Armate richiamati dal congedo per qualsiasi motivo.

B)    I militari in congedo illimitato appartengono: alla riserva, alla riserva di complemento, alla Milizia mobile.

C)    Le classi di età superiore ai 37 anni che fossero eventualmente richiamate in guerra costituiscono la Milizia territoriale.

 

                                                       Art. 7

  La durata della ferma è stabilita con Decreto del Capo dello Stato. Normalmente i coscritti sono chiamati a compiere il servizio obbligatorio nell’anno in cui compiono il 20° anno di età. I volontari possono entrare in servizio al 17° anno di età compiuto. I militari puniti con più di 30 giorni di prigione sono obbligati a ricuperare il periodo di tempo perduto per il servizio, prolungando di altrettanto la loro permanenza, tranne il caso in cui vengano espulsi dalle FF.AA.

 

                                                        Art. 8

Appartengono alla riserva tutti i cittadini soggetti agli obblighi militari fino al 30° anno compiuto.

Appartengono alla riserva di complemento i cittadini come sopra che non abbiano compiuto il servizio attivo dal 17° al 30° anno di età.

Appartengono alla Milizia mobile i cittadini soggetti agli obblighi militari dal 30° anno compiuto al 37° anno compiuto

Il servizio dei cittadini obbligati alla coscrizione militare viene regolato dai distretti di reclutamento e dagli uffici di leva il cui funzionamento è prescritto dal Ministro per la Difesa Nazionale in accordo con il Ministro per l’Interno.

 

                                                         Art. 9

Sono indegni di appartenere alle Forze armate i cittadini che abbiano commesso reati o subìto pene disonoranti a norma di disposizioni che saranno emanate dal Ministro per la Difesa Nazionale.

 

                                                        Art. 10

Sono dispensati dal servizio militare i coscritti dichiarati definitivamente non idonei, i ministri del culto della Chiesa cattolica, secondo norme da stabilire dal Ministro per la Difesa Nazionale, gli ebrei e i meticci.

 

                                                        Art. 11

Per motivi riguardanti esclusivamente gli interessi dello Stato i cittadini soggetti ad obblighi militari possono individualmente venire esonerati, per un determinato periodo di tempo,  dalla chiamata alle armi. Per motivi analoghi possono essere esonerati dal servizio militare i cittadini della Milizia mobile. Gli apparteneneti alla riserva e alla riserva di complemento non possono in tempo di guerra venire esonerati né temporaneamente né definitivamente per nessun motivo.

 

                                                       Art. 12

I cittadini italiani all’estero sono, per principio, obbligati al servizio militare come gli altri. Il Ministro per la Difesa può di volta in volta stabilire eccezioni ed esoneri per motivi di forza maggiore. I cittadini italiani che abbiano acquisito altra cittadinanza e che servano in altri eserciti, se questi si trovano in conflitto con l’Italia, verranno considerati colpevoli di tradimento.

 

                                                       Art. 13

I cittadini soggetti agli obblighi del servizio militare sono sottoposti al controllo militare che viene esercitato dagli organi di reclutamento. Di regola sono soggetti una volta all’anno a chiamata di controllo. Il Ministro per la Difesa Nazionale determina i periodi in cui essi vengono richiamati per addestramento. Le leggi militari stabiliscono le circostanze e i motivi per i quali il personale in congedo illimitato è sottoposto alle leggi stesse e ai regolamenti militari.

 

           CAPITOLO TERZO: Diritti e doveri degli appartenenti alle FF.AA.

 

                                                        Art. 14

Appartengono alle Forze armate i soldati e i funzionari civili delle Forze armate. Sono sooldati gli ufficiali, i sottufficiali e gli uomini di truppa che si trovano in servizio militare attivo. Sono funzionari civili delle Forze armate i dipendenti dello Stato addetti all’amministrazione delle Forze armate e retribuiti con gli stanziamenti dei bilanci militari. La appartenenza dura: per i soldati, dal giorno della presentazione o della chiamata al giorno del congedamento incluso; per i funzionari civili delle Forze armate dal giorno della nomina a quello del congedamento incluso o ricongedamento incluso.

 

                                                         Art. 15

Sono congedati dal servizio attivo i soldati che hanno compiuto la ferma o la rafferma. Il Ministro per la Difesa Nazionale, qualora le circostanze lo richiedano, può trattenere in servizio i soldati che hanno compiuto la ferma e la rafferma e richiamare in servizio attivo i congedati.

 

                                                         Art. 16

Vengono a cessare di far parte delle Forze armate temporaneamente o definitivamente per espulsione i soldati ed i funzionari civili che se ne randano indegni, secondo norme che saranno stabilite con decreto del Capo dello Stato.

 

                                                         Art. 17

Devono venir dimessi dal servizio militare attivo i soldati che secondo le leggi vigenti non possono venir chiamati alle armi in servizio attivo, nonché coloro che vengano civilmente interdetti o posti temporaneamente sotto curatela.

 Possono venir dimessi dal servizio attivo i soldati che: siano riconosciuti fisicamente inabili; vengano dichiarati moralmente incapaci, anche senza che siano raggiunti i limiti della indegnità militare di cui all’art. 9; inoltrino domanda riconosciuta valida da cui risulta che esiste un motivo di congedamento, sia pure emerso dopo la chiamata alle armi. Gli ufficiali possono venir dispensati dal servizio attivo qualora non sia più possibile impiegarli. Il congedamento in casi di inabilità e di impossibilità di impiego deve essere notificato in precedenza secondo norme che saranno emanate con decreto del Capo dello Stato.

 Le precedenti disposizioni si estendono anche agli appartenenti delle Forze armate che si trovino in congedo.

 

                                                        Art. 18

Gli appartenenti alle Forze armate in congedo illimitato ed anche in congedo assoluto hanno il dovere di mantenere il completo silenzio sugli argomenti di carattere militare per i quali è stato odinato il segreto.

 

                                                        Art. 19

Gli ufficiali, i sottufficiali e i soldati in servizio attivo non possono esplicare alcuna attività politica.

 

                                                        Art. 20

I militari non possono appartenere a società segrete. La infrazione di tale prescrizione costituisce reato.

 

                                                         Art. 21

Gli appartenenti alle Forze armate per contrarre il matrimonio debbono ottenere il permesso dei superiori.

 

                                                         Art. 22

Gli appartenenti alle Forze armate in servizio attivo non possono, di regola, esercitare attività non militari remunerate. In casi eccezionali decide il Ministro per la Difesa Nazionale. Tale prescrizione non si estende ai militari temporaneamente in servizio.

 

                                                         Art. 23

Gli appartenenti alle Forze armate per assumere le funzioni di tutore o curatore, per accettare cariche nazionali anche puramente onorifiche e per accettare decorazioni e onorificenze straniere debbono ottenere il consenso del Ministro per la Difesa Nazionale.

 

                                                         Art. 24

I diritti degli appartenenti alle Forze armate sono regolati dalla legge. Contro le decisioni del Ministro per la Difesa Nazionale su questi argomenti, è ammesso, entro sei mesi, il ricorso alle autorità giudiziarie ordinarie. Tuttavia le decisioni delle autorità militari circa la inabilità al servizio (art.10), il congedo provvisorio (art.11) e il congedo assoluto (art 15 e 17) sono definitive, come pure quelle circa il temporaneo allontanamento dal servizio militare attivo.

 

                                                         Art.25

I soldati che hanno compiuto la ferma con fedeltà ed onore godono dei pieni diritti civili e politici. Se essi aspirano a un pubblico impiego hanno la precedenza sugli altri concorrenti a parità di titoli. La interruzione causata dal periodo di ferma non può causare la perdita di impieghi pubblici o privati. Con legge speciale verrà regolata l’assistenza degli apparteneneti alle Forze armate ed ai loro familiari in pace e in guerra.

 

                                                          Art. 26

Gli appartenenti alle Forze armate congedati, dopo avere servito per un numero di anni non inferiore ai dodici, possono venire autorizzati a portare l’uniforme della loro arma e specialità, provvista del distintivo dei militari congedati, nelle circostanze stabilite da apposito decreto del Ministro per la Difesa Nazionale.

 

                                                           Art. 27

Gli appartenenti alle Forze armate che lascino il servizio prestato con fedeltà ed onore possono venire promossi di grado, secondo norme che saranno stabilite dal Capo dello Stato.

 

                                                            Art. 28

Il Ministro per la Difesa Nazionale ha la facoltà di estendere a civili impiegati nell’ambito delle Forze armate non facenti parte degli appartenenti alle medesime, le disposizioni di legge vigenti per i sooldati durante il tempo richiesto dalle esigenze militari.

 

                                                            Art. 29

La presente Legge entra in vigore dal 28 ottobre 1943 XXII

                                                                                                   MUSSOLINI

 

                                                      Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio             Barracu

                                                      Il Ministro per la Difesa Nazionale                                     Graziani

                                                      Il Ministro Segretario del PFR                                             Pavolini

                                                      Il Sottosegretario al Ministero per gli Affari Esteri         Mazzolini

                                                      Il Ministro per le Finanze                                                     Pellegrini

                                                      Il Ministro per l’Educazione Nazionale                              Biggini

                                                      Il Ministro per l’Agricoltura e Foreste                               Moroni

                                                      Il Ministro per la Giustizia                                                   Tringali-Casanuova

                                                      Il Ministro per l’Economia Corporativa                             Gai

                                                      Il Ministro per gli Interni                                                      Buffarini-Guidi

                                                      Il Ministro per i Lavori Pubblici                                           Romano

                                                      Il Ministro per la Cultura Popolare                                     Mezzasoma

                                                      Il Ministro per le Comunicazioni                                         Liverani

   Addì, 27 ottobre 1943 XXI

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