13) Legge Fondamentale sulle Forze Armate
IL DUCE DEL FASCISMO
Capo dello Stato Nazionale Repubblicano
Sentito il Consiglio dei
Ministri;
Decreta:
CAPITOLO PRIMO Disposizioni
generali
Art. 1
Le Forze Armate hanno lo scopo di combattere per la difesa
dell’onore, dell’indipendenza e degli interessi del popolo italiano. Ad esse è
affidato il compito esclusivo dell’educazione militare del popolo italiano.
Esse comprendono: l’Esertito, la Marina da guerra, l’Aeronautica.
Le FF.AA. dal punto di vista morale e protocollare hanno la
precedenza su tutti i corpi e gli ordini dello Stato Italiano.
Art. 2
Le Forze Armate sono costituite da volontari e da
militari di leva. Gli ufficiali e sottufficiali di carriera sono tutti
volontari. La provenienza degli ufficiali è unica: tutti debbono cominciare il
servizio come soldati in corpi di truppa e avanzare per meriti esclusivamente
militari, secondo le norme che saranno in proposito emanate. La coscrizione
militare è un servizio d’onore per il popolo italiano ed un privilegio per la
parte più scelta di esso.
Art. 3
Le Forze Armate sono alla dipendenza del Capo dello Stato il quale
esercita il comando: in tempo di guerra a mezzo del Capo di Stato Maggiore
Generale.
Art. 4
Nei riguardi delle Forze
Armate il Capo dello Stato ha i seguenti diritti sovrani non delegabili:
diritto di ordinamento; diritto di nomina e di promozione; diritto di
ispezione; diritto di dislocazione delle truppe; diritto di mobilitazione;
diritto di grazia.
CAPITOLO SECONDO Obblighi di servizio
Art 5
Il servizio militare
obbligatorio si estende per tutti indistintamente i validi, dal 17° anno di età
compiuto al 37° anno compiuto. Il Ministero per la Difesa Nazionale decide per
l’impiego di queste classi di leva. In tempo di guerra ed in caso di necessità,
il Capo dello Stato può estendere gli obblighi per il servizio militare. Il
servizio militare, sia in tempo di pace che in tempo di guerra ha la precedenza
su ogni altra esigenza statale o privata.
Art. 6
Il servizio militare comprende: A) il servizio attivo; B) il
servizio durante il congedo illimitato.
A) Sono
in servizio attivo: 1° gli ufficiali in Spe, i sottufficiali di carriere ed i
militari di truppa raffermati; 2° i cittadini soggetti al servizio militare
durante la ferma; 3° i funzionari civili delle Forze Armate i quali dopo
adempiuto gli obblighi del servizio attivo restino addetti alla Amministrazione
militare; 4° gli ufficiali, sottufficiali, graduati, soldati e funzionari delle
Forze Armate richiamati dal congedo per qualsiasi motivo.
B) I
militari in congedo illimitato appartengono: alla riserva, alla riserva di
complemento, alla Milizia mobile.
C) Le
classi di età superiore ai 37 anni che fossero eventualmente richiamate in
guerra costituiscono la Milizia territoriale.
Art. 7
La durata
della ferma è stabilita con Decreto del Capo dello Stato. Normalmente i
coscritti sono chiamati a compiere il servizio obbligatorio nell’anno in cui
compiono il 20° anno di età. I volontari possono entrare in servizio al 17°
anno di età compiuto. I militari puniti con più di 30 giorni di prigione sono
obbligati a ricuperare il periodo di tempo perduto per il servizio, prolungando
di altrettanto la loro permanenza, tranne il caso in cui vengano espulsi dalle
FF.AA.
Art. 8
Appartengono alla riserva
tutti i cittadini soggetti agli obblighi militari fino al 30° anno compiuto.
Appartengono alla riserva
di complemento i cittadini come sopra che non abbiano compiuto il servizio
attivo dal 17° al 30° anno di età.
Appartengono alla Milizia
mobile i cittadini soggetti agli obblighi militari dal 30° anno compiuto al 37°
anno compiuto
Il servizio dei cittadini
obbligati alla coscrizione militare viene regolato dai distretti di
reclutamento e dagli uffici di leva il cui funzionamento è prescritto dal
Ministro per la Difesa Nazionale in accordo con il Ministro per l’Interno.
Art. 9
Sono indegni di
appartenere alle Forze armate i cittadini che abbiano commesso reati o subìto
pene disonoranti a norma di disposizioni che saranno emanate dal Ministro per
la Difesa Nazionale.
Art. 10
Sono dispensati dal
servizio militare i coscritti dichiarati definitivamente non idonei, i ministri
del culto della Chiesa cattolica, secondo norme da stabilire dal Ministro per
la Difesa Nazionale, gli ebrei e i meticci.
Art. 11
Per motivi riguardanti
esclusivamente gli interessi dello Stato i cittadini soggetti ad obblighi
militari possono individualmente venire esonerati, per un determinato periodo
di tempo, dalla chiamata alle armi. Per
motivi analoghi possono essere esonerati dal servizio militare i cittadini
della Milizia mobile. Gli apparteneneti alla riserva e alla riserva di
complemento non possono in tempo di guerra venire esonerati né temporaneamente
né definitivamente per nessun motivo.
Art. 12
I cittadini italiani all’estero
sono, per principio, obbligati al servizio militare come gli altri. Il Ministro
per la Difesa può di volta in volta stabilire eccezioni ed esoneri per motivi
di forza maggiore. I cittadini italiani che abbiano acquisito altra
cittadinanza e che servano in altri eserciti, se questi si trovano in conflitto
con l’Italia, verranno considerati colpevoli di tradimento.
Art. 13
I cittadini soggetti agli
obblighi del servizio militare sono sottoposti al controllo militare che viene
esercitato dagli organi di reclutamento. Di regola sono soggetti una volta
all’anno a chiamata di controllo. Il Ministro per la Difesa Nazionale determina
i periodi in cui essi vengono richiamati per addestramento. Le leggi militari
stabiliscono le circostanze e i motivi per i quali il personale in congedo
illimitato è sottoposto alle leggi stesse e ai regolamenti militari.
CAPITOLO TERZO: Diritti e doveri degli appartenenti
alle FF.AA.
Art. 14
Appartengono alle Forze
armate i soldati e i funzionari civili delle Forze armate. Sono sooldati gli
ufficiali, i sottufficiali e gli uomini di truppa che si trovano in servizio
militare attivo. Sono funzionari civili delle Forze armate i dipendenti dello
Stato addetti all’amministrazione delle Forze armate e retribuiti con gli
stanziamenti dei bilanci militari. La appartenenza dura: per i soldati, dal
giorno della presentazione o della chiamata al giorno del congedamento incluso;
per i funzionari civili delle Forze armate dal giorno della nomina a quello del
congedamento incluso o ricongedamento incluso.
Art. 15
Sono congedati dal
servizio attivo i soldati che hanno compiuto la ferma o la rafferma. Il
Ministro per la Difesa Nazionale, qualora le circostanze lo richiedano, può
trattenere in servizio i soldati che hanno compiuto la ferma e la rafferma e
richiamare in servizio attivo i congedati.
Art. 16
Vengono a cessare di far
parte delle Forze armate temporaneamente o definitivamente per espulsione i
soldati ed i funzionari civili che se ne randano indegni, secondo norme che
saranno stabilite con decreto del Capo dello Stato.
Art. 17
Devono venir dimessi dal
servizio militare attivo i soldati che secondo le leggi vigenti non possono
venir chiamati alle armi in servizio attivo, nonché coloro che vengano
civilmente interdetti o posti temporaneamente sotto curatela.
Possono venir dimessi dal servizio attivo i soldati che: siano
riconosciuti fisicamente inabili; vengano dichiarati moralmente incapaci, anche
senza che siano raggiunti i limiti della indegnità militare di cui all’art. 9;
inoltrino domanda riconosciuta valida da cui risulta che esiste un motivo di
congedamento, sia pure emerso dopo la chiamata alle armi. Gli ufficiali possono
venir dispensati dal servizio attivo qualora non sia più possibile impiegarli.
Il congedamento in casi di inabilità e di impossibilità di impiego deve essere
notificato in precedenza secondo norme che saranno emanate con decreto del Capo
dello Stato.
Le precedenti disposizioni si estendono anche agli appartenenti
delle Forze armate che si trovino in congedo.
Art. 18
Gli appartenenti alle
Forze armate in congedo illimitato ed anche in congedo assoluto hanno il dovere
di mantenere il completo silenzio sugli argomenti di carattere militare per i
quali è stato odinato il segreto.
Art. 19
Gli ufficiali, i
sottufficiali e i soldati in servizio attivo non possono esplicare alcuna
attività politica.
Art. 20
I militari non possono
appartenere a società segrete. La infrazione di tale prescrizione costituisce
reato.
Art. 21
Gli appartenenti alle
Forze armate per contrarre il matrimonio debbono ottenere il permesso dei
superiori.
Art. 22
Gli appartenenti alle
Forze armate in servizio attivo non possono, di regola, esercitare attività non
militari remunerate. In casi eccezionali decide il Ministro per la Difesa
Nazionale. Tale prescrizione non si estende ai militari temporaneamente in
servizio.
Art. 23
Gli appartenenti alle
Forze armate per assumere le funzioni di tutore o curatore, per accettare
cariche nazionali anche puramente onorifiche e per accettare decorazioni e
onorificenze straniere debbono ottenere il consenso del Ministro per la Difesa
Nazionale.
Art. 24
I diritti degli
appartenenti alle Forze armate sono regolati dalla legge. Contro le decisioni
del Ministro per la Difesa Nazionale su questi argomenti, è ammesso, entro sei
mesi, il ricorso alle autorità giudiziarie ordinarie. Tuttavia le decisioni
delle autorità militari circa la inabilità al servizio (art.10), il congedo
provvisorio (art.11) e il congedo assoluto (art 15 e 17) sono definitive, come
pure quelle circa il temporaneo allontanamento dal servizio militare attivo.
Art.25
I soldati che hanno
compiuto la ferma con fedeltà ed onore godono dei pieni diritti civili e
politici. Se essi aspirano a un pubblico impiego hanno la precedenza sugli
altri concorrenti a parità di titoli. La interruzione causata dal periodo di
ferma non può causare la perdita di impieghi pubblici o privati. Con legge
speciale verrà regolata l’assistenza degli apparteneneti alle Forze armate ed
ai loro familiari in pace e in guerra.
Art. 26
Gli appartenenti alle
Forze armate congedati, dopo avere servito per un numero di anni non inferiore
ai dodici, possono venire autorizzati a portare l’uniforme della loro arma e
specialità, provvista del distintivo dei militari congedati, nelle circostanze
stabilite da apposito decreto del Ministro per la Difesa Nazionale.
Art. 27
Gli appartenenti alle
Forze armate che lascino il servizio prestato con fedeltà ed onore possono
venire promossi di grado, secondo norme che saranno stabilite dal Capo dello
Stato.
Art. 28
Il Ministro per la Difesa
Nazionale ha la facoltà di estendere a civili impiegati nell’ambito delle Forze
armate non facenti parte degli appartenenti alle medesime, le disposizioni di
legge vigenti per i sooldati durante il tempo richiesto dalle esigenze
militari.
Art. 29
La presente Legge entra in
vigore dal 28 ottobre 1943 XXII
MUSSOLINI
Il Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio
Barracu
Il Ministro
per la Difesa Nazionale Graziani
Il Ministro
Segretario del PFR Pavolini
Il
Sottosegretario al Ministero per gli Affari Esteri Mazzolini
Il Ministro per le Finanze
Pellegrini
Il Ministro
per l’Educazione Nazionale Biggini
Il Ministro per l’Agricoltura e
Foreste
Moroni
Il Ministro
per la Giustizia
Tringali-Casanuova
Il Ministro per
l’Economia Corporativa Gai
Il Ministro
per gli Interni Buffarini-Guidi
Il Ministro
per i Lavori Pubblici Romano
Il Ministro
per la Cultura Popolare Mezzasoma
Il Ministro
per le Comunicazioni Liverani
Addì, 27 ottobre 1943 XXI