12) Scioglimento dell’esercito regio e costituzione

      delle Esercito Repubblicano

 

                           IL DUCE DEL FASCISMO

                                Capo dello Stato Nazionale Repubblicano

 

 Accertato che le Forze Armate Regie, durante la guerra in corso, sono state fin dall’inizio, deliberatamente tradite dalla dinastia e dai capi militari ad essa legati, che hanno paralizzato gli splendidi, mirabili atti di valore compiuti e reso vano il sangue generoso versato;

 Considerato che con la resa e col tradimento dell’8 settembre 1943 la dinastia e i capi militari ad essa legati hanno disonorato le Forze Armate Regie, di fronte al popolo italiano e al mondo;

 Sentito il Consiglio dei Ministri;

                                                        Decreta:

 

                                                           Art. 1

 Il regio esercito, la regia marina e la regia aeronautica hanno cessato di esistere in data 8 settembre 1943. Gli ufficiali e sottufficiali in servizio a tale data che non siano venuti meno alle leggi dell’onore militare riceveranno il trattamento di pensione loro spettante in base alle leggi in quel momento vigenti.

                                                          Art. 2

 In data 9 settembre 1943 si intendono costituiti : l’Esercito Nazionale Repubblicano; la Marina di guerra Nazionale Repubblicana; l’Aeronautica Nazionale Repubblicana.

 Tutti i militari di ogni grado che, provenienti dalle disciolte Forze regie e mossi da profondo sentimento dell’onore militare e nazionale hanno continuato a servire passando sotto le bandiere repubblicane o che hanno domandato o domanderanno di far parte delle nuove Forze Armate Nazionali, sono considerati volontari di guerra in servizio permanente effettivo a tutti gli effetti di legge a datare dalla data della loro presentazione al corpo.

 Il Ministero della difesa nazionale provvederà alla creazione di nuovi ruoli di ufficiali e sottufficiali tenendo conto del grado militare precedentemente ricoperto e dei servizi militari prestati.

                                                          Art. 3

 Il trattamento delle Forze Armate Repubblicane quanto ad assegni, indennità personali e delle famiglie, razione viveri e assistenza, è tutto identico a quello goduto dalle Forze Armate Alleate Germaniche, salvo ulteriori miglioramenti dopo la guerra.

                                                         

                                                          Art. 4

 Il Governo Repubblicano, interpretando il sentimento di riconoscenza del popolo italiano verso i gloriosi caduti e verso le famiglie vittime dei traditori continuerà il pagamento integrale delle pensioni di guerra per i caduti ed i mutilati;

degli assegni alle famiglie dei prigionieri che non vennero meno all’onore nazionale.

 

                                                         Art. 5

 Restano in servizio per il mantenimento dell’ordine i Carabinieri e la Guardia di finanza.

 

                                                         Art. 6

Il presente decreto entra in vigore dal 28 ottobre 1943.

 

Addì 27 ottobre 1943

 

Barracu – Graziani – Pavolini – Mazzolini – Pellegrini – Biggini – Moroni – Tringali Casanova – Buffarini – Romano – Mezzasoma – Liverani

                                                                                             MUSSOLINI

 

Torna al sommario

TORNA ALLA HOME