12) Scioglimento dell’esercito regio e costituzione
delle Esercito
Repubblicano
IL DUCE DEL FASCISMO
Capo dello
Stato Nazionale Repubblicano
Accertato che le Forze Armate Regie, durante la guerra in corso,
sono state fin dall’inizio, deliberatamente tradite dalla dinastia e dai capi
militari ad essa legati, che hanno paralizzato gli splendidi, mirabili atti di
valore compiuti e reso vano il sangue generoso versato;
Considerato che con la resa e col tradimento dell’8 settembre 1943
la dinastia e i capi militari ad essa legati hanno disonorato le Forze Armate
Regie, di fronte al popolo italiano e al mondo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1
Il regio esercito, la regia marina e la regia aeronautica hanno
cessato di esistere in data 8 settembre 1943. Gli ufficiali e sottufficiali in
servizio a tale data che non siano venuti meno alle leggi dell’onore militare
riceveranno il trattamento di pensione loro spettante in base alle leggi in
quel momento vigenti.
Art. 2
In data 9 settembre 1943 si intendono costituiti : l’Esercito
Nazionale Repubblicano; la Marina di guerra Nazionale Repubblicana;
l’Aeronautica Nazionale Repubblicana.
Tutti i militari di ogni grado che, provenienti dalle disciolte
Forze regie e mossi da profondo sentimento dell’onore militare e nazionale
hanno continuato a servire passando sotto le bandiere repubblicane o che hanno
domandato o domanderanno di far parte delle nuove Forze Armate Nazionali, sono
considerati volontari di guerra in servizio permanente effettivo a tutti gli
effetti di legge a datare dalla data della loro presentazione al corpo.
Il Ministero della difesa nazionale provvederà alla creazione di
nuovi ruoli di ufficiali e sottufficiali tenendo conto del grado militare
precedentemente ricoperto e dei servizi militari prestati.
Art. 3
Il trattamento delle Forze Armate Repubblicane quanto ad assegni,
indennità personali e delle famiglie, razione viveri e assistenza, è tutto
identico a quello goduto dalle Forze Armate Alleate Germaniche, salvo ulteriori
miglioramenti dopo la guerra.
Art. 4
Il Governo Repubblicano, interpretando il sentimento di
riconoscenza del popolo italiano verso i gloriosi caduti e verso le famiglie
vittime dei traditori continuerà il pagamento integrale delle pensioni di
guerra per i caduti ed i mutilati;
degli assegni alle
famiglie dei prigionieri che non vennero meno all’onore nazionale.
Art. 5
Restano in servizio per il mantenimento dell’ordine i Carabinieri
e la Guardia di finanza.
Art. 6
Il presente decreto entra in
vigore dal 28 ottobre 1943.
Addì 27 ottobre 1943
Barracu – Graziani –
Pavolini – Mazzolini – Pellegrini – Biggini – Moroni – Tringali Casanova –
Buffarini – Romano – Mezzasoma – Liverani
MUSSOLINI