LEGGI E DECRETI
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DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE
18 Dicembre 1943-XXII, n. 921
Ordinamento e funzionamento
della Guardia Nazionale Repubblicana
I
L D U C E
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
Visto il decreto 8 dicembre 1943-XXII n. 913 con il quale è
istituita la Guardia Nazionale Repubblicana;
Sentito il Consiglio dei
Ministri;
Sulla proposta del Comandante Generale della Guardia Nazionale
Repubblicana, Ministro Segretario di Stato;
D’intesa con il Ministro dell’Interno, con il Ministro
Segretario del Partito Fascista Repubblicano e con i Ministri delle
Finanze, delle Forze Armate,
dell’Agricoltura e Foreste, delle Comunicazioni, dei Lavori Pubblici, della
Giustizia;
D e c r e t a
Art. 1.
La Guardia Nazionale Repubblícana, istituita con decreto 8
dicembre 1943-XXII, n. 913 nasce dalla fusione
della M.V.S.N (comprese le Milizie speciali: Ferroviaria – Portuaria – Postelegrafonica –
Stradale – Forestale – Confinaria).
dell 'Arma dei Carabinieri e
del Corpo della Polizia Africa Italiana.
Art. 2.
La Guardía Nazíonale Repubblicana ha compiti di polizia interna
e militare. Essa difende all’interno, nei possedimenti e
nelle colonie, le
istituzioni; fa rispettare le leggi della Repubblica; protegge l’incolumità
personale ed i beni dei cittadini;
garantisce l’ordinato
svolgimento di tutte le manifestazioni singole e collettive della vita
nazionale e disimpegna tutti i compiti
devoluti alle Milizie
speciali di cui al precedente articolo.
Art. 3.
La Guardia Nazionale Repubblicana è una forza armata dello
Stato.
Ha un proprio comando generale che provvede, nella sua
competenza, in materia di reclutamento, ordinamento,
disciplina, mobilitazione,
accasermamento, casermaggio, armamento, amministrazione e servizio in genere.
Per il disimpegno del servizio di polizia militare e per
l’eventuale concorso in operazioni di guerra, agisce alle
Dipendenze del Ministero
delle Forze Armate.
Per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica,
agisce alle dipendenze del Ministero dell’Interno.
Nella effettuazione dei servizi di polizia specializzata
(polizia ferroviaria – portuaria – stradale – postelegrafonica –
Forestale – di frontiera e
coloniale), la Guardia Nazionale Repubblicana agisce d’intesa con i Ministeri
interessati.
Art. 4.
La Guardia Nàzíonale Repubblicana ha il seguente
ordinamento:
- 1 Comando Generale;
- 18 Ispettorati regionali
(uno per regione);
- 94 Comandi provinciali
(uno per provincia);
- 94 Legioni (articolate
su raggruppamenti, gruppi di presidi, presidi e distaccamenti);
- 6 Legioni di
frontiera;
- 18 Legioni forestali;
- 12 Battaglioni O.P.;
- 82 Compagnie O. P. ;
- 5 Battaglioni motorizzati;
- 3 Gruppi sqúadroni;
- 1 Scuola Centrale
(per i corsi di perfezionamento);
- 2 Scuole allievi
ufficiali;
- 2 Scuole allievi
sottufficiali;
- 7 Scuole
di polizia specializzata
- 1 Stabilimento armi
e munizioni;
- 4 Magazzini
vestiario equipaggiamento;
- 2 Depositi vestiario
equipaggiamento;
- 1 Banda
Art. 5.
La Guardìa Nazionale Repubblicana ha una propria gerarchia
corrispondente a quella delle altre forze armate.
La gerarchia nei gradi di
ufficiale è la seguente:
Generale corrispondente a Generale di C.A.
Tenente generale corrispondente a Generale di dìvìsione
Maggior generale corrispondente a Generale di brìgata
Colonnello “ “ Colonnello
Tenente colonnello “ “ Tenente Colonnello
Maggiore “ “
Maggiore
Capitano
“ “ Capitano
Tenente
“ “ Tenente
Sottotenente “
“
Sottotenente
La gerarchia nei gradi di
truppa è la seguente:
Milite scelto corrispondente
a Caporal
maggiore
Milite
“ “ Caporale
Allievo Milite “ “ Soldato
Art. 6.
Il Comandante Generale è scelto dal Capo dello Stato tra gli
ufficiali generali della Guardia Nazionale Repubblicana.
Art. 7.
Il personale truppa viene reclutato tra i cittadini italiani di
età tra i 17 ed i 20 anni che si arruolino volontariamente
nelle formazioni della
Guardia Nazionale Replubblicana.
I sottufficiali sono tratti dagli allievi delle scuole allievi sottufficiali
della G.N.R. Ai corsi allievi sottufficiali saranno
ammessi i cittadini italiani
di età fra i 17 e i 21 anni che ne facciano domanda ed i militi della G.N.R. in
possesso di
particolari requisiti.
Gli ufficiali sono tratti dagli allievi delle scuole allievi
ufficiali della G.N.R. Ai corsi allievi ufficiali saranno ammessi i cittadini
Italiani che ne facciano
domanda. Per una aliquota non superiore ad un terzo dei posti vacanti gli
ufficiali vengono tratti dai
Sottufficiali in s.p.e.
della Guardia Nazionale Repubblicana.
I requisiti fisici e morali per concorrere all’arruolamento
nella G.N.R. nei gradi di ufficile, sottufficiale e milite saranno
Fissati negli appositi bandi
di concorso, d’intesa con il Ministro delle Finanze.
Art.
8
G1i allievi militi contraggono la ferma obbligatoria di anni tre
e saranno nominati militi dopo un periodo di
esperimento, la cui durata
sarà fissata dal regolamento organico.
Gli allievi non
riconosciuti idonei saranno prosciolti
dalla ferma salvoi gli obblighi dellà
rispettiva classe di leva.
Allo scadere della ferma
obbligatoria i militi, militi scelti ed i sottufficiali possono essere
raffermati secondo
Modalità che verranno
stabilite con provvedimento legislativo da emanarsi d’intesa con il Ministro
delle Finanze.
Art. 9.
Gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militi della Guardia
Nazionale Repubblicana cessano di appartenere
ai ruoli delle forze armate
di provenienza e vengono iscritti nei rispettivi ruoli della Guardia Nazionale
Repubblicana.
Prestano lo stesso giuramento prescritto per le altre forze
armate e sono soggetti al codice penale militare della
Repubblica Sociale Italiana.
Art.
10.
Gli ufficiali della G.N.R., per contrarre matrimonio, debbono
ottenete l’assentimento del Capo dello Stato. I sottufficiali e truppa debbono
ottenere l’autorizzazione dei superiori.
Art. 11.
Il servizio prestato nella Guardia Nazionale Repubblicana è
valido ad ogni effetto come servizio militare e di leva.
Coloro i quali interrompono la ferma per motivi disciplinari,
ritornano nell’obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la
durata del servizio già prestato nella Guardia Nazionale Repubblicana.
Art. 12.
Gli organici, lo stato del personale (ufficiali, sottufficiali e
truppa) della G.N.R., e le norme relative all’uniforme, disciplina e
amministrazione saranno stabiliti su proposta del Comandante Generale della
Guardia Nazionale Repubblicana con successivi decreti legislativi d’intesa con
i Ministri interessati e con il Ministro delle Finanze.
Art. 13.
Gli stipendi, le paghe, le indennità, i soprassoldi ed i premi
di ferma e di rafferma per il personale della G.N.R. saranno
Fissati successivamente con
provvedimento legislativo d'ìntesa con il Ministro per le Finanze.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 14.
Nella prima formazione dei quadri ufficialì della Gúardiá
Nazionale Repubblicana i posti nei vari gradi saranno conferiti,
salvo il disposto
dell’ultimo comma del presente articolo, con decreto del Capo dello Stato, ad
ufficiali che si trovano in s.p.e. nella M.V.S.N. (comprese le Milizie
speciali: Ferroviaria – Portuaria – Postelegrafica –Stradale – Forestale –
Confinaria),
nell’Arma dei Carabinieri a
nel Corpo délla Polizia Africa Italiana
alla data di pubblicazione del presentè
decreto, con il
grado da ciascuno di
essi rivestito, previo accertamento della
loro idoneità allo speciale servizio nella Guardia Nazionale
Repubblicana effettuato su
gíudizio insindacabile di apposite commissioni nominate e presiedute dal
Comandante Generale
della Guardia Nazionale
Repubblicana.
I posti di sottufficiali e militi nella prima formazione deì
ruoli saranno conferìti, salvo il dìsposto dell'ultimo comma
del presente articolo, dal
Comando Genenerale della G. N. R. ai
sottufficiali e mìliti che si trovano in servizio nella
M.V.S.N. ( comprese le
Milizie speciali: Ferroviaria – Portuaria – Postelegrafica – Stradale –
Forestale – Confinaria),
nell'Arma dei Carabinieri e
nel Corpo della Polizia Afrìca Italiana alla data di pubblicazione del presente
decreto, con il grado
da ciascuno di essi
rivestito, previo accertamento della
loro idoneità allo speciale servizio nella G.N.R. effettuato su
giudizio insindacabìle dì
apposite commissioni nominate dal Comandante Generale della G. N. R.
Per il trasferimento nella G.N.R. degli ufficiali, sottufficiali
e militi della Milizia Ferroviaria e Postelegrafica, che sono
anche funzionari delle
ferrovie dello Stato e delle poste e telegrafi, di intesa con il Ministro
interessato e con quello delle
Finanze, saranno emanate, particolari disposizioni.
Art. 15.
Il tempo trascorso in servizio. permanente effettivo o comunque
alle armi nella M.V.S.N., nell’Arma dei Carabinieri, nel
Corpo della P.A.I. o in altra
forza armata, anteriormente alla assunzione nella G.N.R. è utile àglí effetti
della determinazione
degli stipendi e delle paghe
ed eventuali relativi aumenti periodici, nonché per la determinazione degli
assegni relativi al
trattamento quìescenza che
sarà fissato, per gli appartenenti álla Gúardia Nationale' Riepubblícaná, con
provvedimento
legislativo da emanarsi'
d'intesa con il Mínistro per le Finanze.
Art. 16.
Sino alla definitiva assunzione in servizio permanente nella
G.N.R., agli elementi provenienti dalla M.V.S.N., dall’Arma
dei Carabinieri e dal Corpo
della P.A.I. saranno applicati i
provvedimenti di stato e amministrativi previsti dalle leggi
vigenti in materia per le
rispettive amministrazíoní.
Le attribuzioni e fàcóltà
relative aì provvedìmenti dì stato, disciplinari ed ammìnistrativi che erano
devolute al Ministro
Della Guerra per i Carabinieri;
al Ministro delle Comunicazioni per la Milizia Ferroviaria, Portuaria e
Postelegrafìca; al
Ministro dei Lavori Pubblici
per la Milizia Stradale; al Mínistro Africa Italiana per gli appartenenti alla
P. A. I; al Minístro
Dell’Agricoltura e Foreste
per la Milizia Forestale; al Comandante Generale della M.V.S.N. per gli
appartenenti alla
Milizia, sono devolute al
Comandante Generale della Guardia Nazionale Repubblicana.
Art. 17.
Gli ufficiali dei Carabinieri, della M.V.S.N. (ivi comprese le
Milizie speciali: Ferroviaria - Portuaria – Postelegrafica -
Stradale – Forestale - Confinaria) e della P. A. I. che non transiteranno in s.p.e. nella G.N.R., godranno del trattamento
Di quiescenza loro spettante in base alle leggi vigenti in materia per le
rispettive amministrazioni.
Art. 18.
Le
spese relative
al funzíònamento della G.N.R. verranno sostenute con i fondì stanziatì ìn
apposìti capitoli compresi
nello stato di prevìsíone della
spesa del Ministero delle Finanze alla rubrica Presidenza del Consiglìo dei
Ministri.
Il Ministero delle Finanze è autorizzato con proprì decreti ad
introdurre le variazioni di bilancio occorrentì per
la attuazione del presente
decreto.
Art.
19.
Il
presente decreto che entra in vigore il giorno 8 dicembre 1943-XXII sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sarà
ìnserito, munìto del sigíllo dello Stato, nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti.
Dal Quartier Generale, addì
18 dicembre 1943-XXII.
MUSSOLINI
Il
Com.Gen. della G.N.R. : RICCI
Il Ministro dell’Interno : BUFFARINI
Il segretarìo del P. F R. : PAVOLINI
Il Ministro
per le Finanze: PELLEGRINI
Il Ministro delle Forze Armate : GRAZIANI
Il
Ministro dell’Agricoltura e Foreste : MORONI
Il Ministro delle
Comunicazioni : LIVERANI
Il Ministro dei Lavori Pubblici : ROMANO
Il
Ministro per la Giustizia : PISENTI