1) Legge sulla socializzazione
Conto Corrente con la Posta Anno 85°
- Numero 151
GAZZETTA UFFICIALE
PARTE
PRIMA D’ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI
Venerdì 30
Giugno 1944 - XXII
DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 12 Febbraio 1944 XXII
DELLA
SOCIALIZZAZIONE DELLA IMPRESA
Art. I. Imprese socializzate. Le imprese di proprietà privata che
dalla data dell'1 gennaio 1944 abbiano almeno
un
milione di capitale o impieghino almeno cento lavoratorì, sono
socìalizzate. Sono altresì socializzate
tutte
le
imprese di proprietà dello Stato, delle Province e dei Comuni nonché ogni altra
impresa a carattere pubblico.
Alla gestione della impresa socializzata
prende parte diretta il lavoro.
L’ordinamento dell'impresa socíalizzata è
disciplinato
dal presente decreto e relative norme di attuazione, dallo stato di ciascuna
impresa, dalle norme del
Codice
Civile e dalle leggi speciali in quanto non contrastino con il presente
decreto.
Art.
2. Organi delle imprese socializzate.
Gli organi delle imprese socializzate sono:
a)-
per le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata: il capo dell'impresa;
l'assem.blea; il consìglio di gestìone; il
consiglìo dei sindaci;
b)
- per le altre società e per
le imprese individuali: il capo dell'impresa e il consiglio dì gestione;
c) - per le imprese di
proprietà dello Stato e per le imprese a carattere pubblico che non abbiano forma
di società:
il capo dell'impresa; il consiglio dì
gestione; il collegio dei revisori.
Amministrazione
delle imprese socializzate
Art.
3. Organi collegiali delle società per azioni, in accomandita per azioni
e a responsabilità limitata.
Nelle
società
per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, fanno parte
degli organi collegiali
membri
eletti daì lavoratori dell'impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati
amministrativi.
Art.
4. Assemblea, consiglio dì gestione, collegìo sindacale. All'assemblea partecipano i rappresentanti
dei
lavoratori,
operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, con un numero di voti
pari a quello dei
rappresentanti
del capìtale intervenuto.
Il
consiglio di gestione, nominato dall'assemblea, è formato per metà di membri
scelti fra i soci e per metà
di
membri scelti fra i lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati
amministrativi.
Il
collegio sindacale, pure nominato dall'assemblea, è formato per metà di membrì
designati dai lavoratori e per metà
di
membri designatì dai soci. Il
presidente del collegio sindacale è scelto fra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti.
Art.
5. Consiglio di gestione delle società che non sono per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità
limitata. Nelle società non contemplate nel precedente
articolo 3 ìl consiglio di gestione è formato da un
numero
di soci che verrà stabilito dallo statuto della società e di un egual numero di
membri eletti fra i lavoratori
dell'impresa,
operai, impiegatì tecnici, impiegati amministrativi.
Art.
6. Poteri del consiglio'di gestione.
Il consiglio di gestione delle imprese private aventi forma di
società, sulla
base
di un periodico e sistematico esame degli elementi tecnici, economici e
finanziari della gestione:
a)
- delibera su tutte le
questioni relative alla vita dell'impresa, all'ìndirizzo ed allo svolgimento
della produzione
nel
quadro del piano nazìonale stabilito daì competenti organi dello Stato;
b)
- esprime il proprio
parere su ogni questione inerente alla disciplìna ed alla tutela del lavoro
nella impresa;
c)
- esercita in genere
nell'impresa tutti i poteri attrìbuitigli dallo statuto e quelli previsti
dalle leggi vigenti per gli
amministratori,
ove non siano in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento;
d)
- redige il bilancio
dell'impresa e propone la ripartizione degli utili ai sensi delle disposizioni
del presente decreto
e
del Codice Civile
Art.
7. Votazioni. Nelle votazioni
tanto dell'assemblea quanto dei consiglio di gestione, prevale, in caso di parità
di
voti, il voto del capo dell'impresa che di diritto presiede ì predetti organi
sociali.
Art.
8. Cauzione dei membrì dei consiglio di gestione. I membri dei consigli di gestione eletti
dai lavoratori sono
dispensati
dall'obbhgo di prestare cauzione.
Art.
9. Capo dell'impresa. Nella società per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata il capo
dell'impresa
è eletto dall’assemblea fra persone di provata capacità tecnica o
amministrativa nell'impresa e.
fuori.Nelle
altre imprese aventi forma di società il capo dell'impresa è nominato fra i
soci con le modalità previste
dagli
enti costitutivi, dagli statuti e dai regolamenti delle società stesse.
Art.
10. Poteri del capo dell'impresa. Il capo dell'impresa dirige e
rappresenta a tutti gli effetti l'impresa stessa;
convoca
e presiede l'assemblea, nelle imprese in cui esiste; convoca e presiede
altresì il consiglio di gestione. Egli
ha
la responsabilità e i doveri di cui ai successivi articoli 22 e seguenti
e tutti i poteri riconosciutigli dallo statuto,
nonché
quelli previsti dalle leggi vigenti, ove non contrastìno con le disposizioni
del presente decreto.
Amministrazione
delle
imprese di proprietà privata individuale
Art.
11.. Consiglio dì gestìone. Nelle
imprese individuali viene costituito un consiglio di gestione composto
di
almeno tre membri eletti, secondo il regolamento
dell'impresa, dai lavoratori: operai, impiegati amministrativi,
impiegati
tecnici.
Art.
12. Capo dell'impresa - Poteri del
consiglio di gestione. Nelle
imprese individuali l'ìmprenditore, il quale
assume
la figura giuridica di capo dell'impresa con la responsabilità e i
doveri di cui ai successivi artìcoli 22,e
seguenti,
è coadiuvato nella gestione della impresa stessa dal consiglio di gestione.
L’imprenditore, capo dell'impresa, deve riunire periodicamente e almeno
una volta al mese il consiglio, per sottoporgli le
questioni relative alla vita produttiva dell'impresa ed ogni anno alla
chiusura della gestione per l'approvazione del bilancio ed il
riparto
degli utili.
Amministrazione delle
imprese di proprietà dello Stato
Art. 13. Capo
dell'impresa. Il capo dell'impresa
di proprietà dello Stato è nominato con decreto del Ministro per l'Economia
Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze su designazione
dell'Istituto di Gestione e Finanziamento, tra i membri del consiglio di
gestione dell'impresa o fra altri elementi dell'impresa stessa, che diano
speciali garanzie di comprovata capacità tecnica o amministrativa. Il capo dell'ìmpresa ha la responsabilità ed
i doveri di cui al successivo articolo 22 e seguenti ed i poteri che saranno
determinati dallo statuto di ogni impresa.
Art. 14. Consiglio
di gestione. Il consiglio di
gestione è presieduto dal capo dell'ímpresa ed è composto di rappresentanti eletti dalle varie categorie dei
lavoratori dell'impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi,
nonché di almeno un rappresentante proposto dall'I.Ge.Fi. e nominato dal
Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le
Finanze. Le modalità di elezione ed il
numero dei membri del consiglio saranno determinati dallo statuto dell'impresa. Nessuno speciale compenso, salvo il rimborso
delle spese, è dovuto ai membri del consiglio di gestione per tale loro
attività.
Art. 15. Poteri
del consiglio di gestione. Per i
poteri del consiglio di gestione delle imprese di proprietà dello Stato, valgono
le norme contenute nel precedente articolo 7.
Art. 16. Costituzione
del collegio dei revisori. Il collegio dei revisori delle imprese di
proprietà dello Stato è costituito con decreto del Ministro per l'Economia
Corporatíva di concerto con il Ministro per le Finanze, su designazione
dell'I.Ge.Fi.: il compenso dei revisori è determinato dall’I.Ge.Fi.
Art. 17. Approvazione
del bilancio e riparto degli utili, deliberazioni
eccedenti l'ordinaria amministrazione. Nelle
imprese di proprietà dello Stato il bilancio e il progetto di riparto degli
utili sono proposti dal consiglio di gestione ed approvati dafl'I.Ge.Fi. Gli
aumenti, le riduzioni di capitale, le fusioni, le concentrazioni, nonché lo
scioglimento e le liquidazioni delle imprese di proprietà dello Stato sono
proposte dall'I.Ge.Fí., sentito il consiglio di gestione delle imprese
interessate e approvati dal Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con
il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati.
Amministrazione delle imprese
a carattere pubblico
Art. 18.. L’Amministrazione delle imprese a
carattere pubblico sarà regolata dalle norme di cui all'art. 3 fino all'art.
10, quando le imprese stesse siano costituite in forma di società. In tutti gli altri casi si applicheranno le
norme di cui all'art. 13 e seguenti.
Disposizioni comuni ai capi
precedenti
Art. 19. Statuti
e regolamenti delle imprese di proprietà privata. Tutte le imprese private aventi forma di società dovranno
provvedere ad adeguare gli statuti alle norme contenute nel presente decreto;
le imprese private individuali dovranno anch’esse redigere uno statuto.
Gli statuti saranno
sottoposti all’approvazione del Ministro dell'Economia Corporatìva il quale li
trasmetterà al Tribunale competente per territorio per la trascrizione nel
registro delle imprese previsto dal Codice Civile.
Il Ministro per l'Economia
Corporativa stabilirà con propri decreti il termine entro il quale le diverse
categorie di imprese dovranno presentare i nuovi statuti all'approvazione.
Art. 20. Atti
costitutivi e statuti delle imprese di proprietà dello Stato e delle imprese a
carattere pubblico. Gli
ordinamenti, gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese di proprietà dello
Stato e delle imprese a carattere pubblico, come pure ogni loro modificazione
sono approvati con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto
con il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati.
Art. 21. Modalità
di elezione dei rappresentanti dei lavoratori.
I rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte degli organi
delle imprese socializzate, sono eletti con votazione segreta da tutti i
lavoratori dell'impresa, operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici
fra i lavoratori delle singole categorie che abbiano almeno 25 anni di età ed
almeno 5 anni di appartenenza all'impresa e che abbiano inoltre dimostrato
fedeltà al lavoro e provata capacità tecnica e amministrativa.
Responsabilità del capo
dell’impresa
e degli amministratori
Art. 22. Responsabilità
del capo dell'impresa. Il
capo dell'impresa è personalmente responsabile di fronte allo Stato
dell’andamento della produzione dell’impresa e può essere rimosso e sostituito
a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, oltre che nei casi
previsti dalle vigenti leggi, quando la sua attività non risponda alle esigenze
dei piani generali della produzione e alle direttive della politica sociale
dello Stato.
Art. 23. Sostituzione
del capo dell'ímpresa di proprietà dello
Stato. Nelle imprese di proprietà
dello Stato la sostituzione del capo dell'impresa è disposta dal Ministro
per l'Economia Corporativa
di concerto con il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri
interessati, d’ufficio o su proposta dell'I.Ge.Fi. o del consiglio di gestione
o dei revisori, premessi gli opportuni accertamenti.
Art. 25. Sostituzione
del capo dell'impresa privata individuale.
Nelle imprese private individuali l'imprenditore capo dell'impresa
può essere sostituito soltanto in seguito a sentenza della Magistratura del
Lavoro che ne dichiari la responsabilità.
L’azione per la dichiarazione di responsabilità può essere promossa dal
consiglio di gestione dell'impresa, dall'I.Ge.Fi., qualora interessato nell'impresa,
e dal Ministro per l’Economia Corporativa mediante istanza al Procuratore di
Stato presso la Corte d'Appello competente per territorio.
Art. 26. Procedura dinanzi alla Magistratura del Lavoro. La Magistratura
del Lavoro, sentito l'imprenditore, il Pubblico Ministero, il consiglio di
gestione dell'impresa, il Ministro per l'Economia Corporativa e l'I.Ge.Fi. in
quanto interessato, premessi gli opportuni accertamenti, dichiara con sentenza
la responsabilità dell'imprenditore.
Contro la sentenza è ammesso
ricorso per Cassazione a norma dell'articolo 426 del Cod. Proc. Civ.
Art. 27. Sanzioni contro il capo dell'impresa.
A
seguito della sentenza che dichiara la responsabilità dell'imprenditore, il Ministro
per l'Economia Corporativa adotterà quei provvedimenti amministrativi che
riterrà del caso affidando, se occorre, la gestione dell'impresa ad una
cooperativa da costituirsi tra i dipendenti dell'impresa medesima con
l'osservanza delle norma da stabilirsi caso per caso.
Art. 28. Misure
cautelari. Pendente l'azione di cui
agli articoli precedenti il Ministro per l'Economia Corporativa può sospendere
con proprio decreto l'imprendìtore, capo dell'impresa, dalla sua attività e
nominare un Commissario per la temporanea amministrazione dell'impresa.
Art. 29. Responsabilità dei membri del consiglio di
gestione.
L’intervento del Ministro
per l'Economia Corporatíva può avvenire d'ufficio o su istanza dell'I.Ge.Fi.,
se interessato, o del capo dell'impresa o dell'assemblea o dei sindaci, ovvero
dei revisori.
Art. 30. Sanzioni penali. Al capo
dell'impresa ed ai membri del consiglio di gestione di essa sono applicabili
tutte le sanzioni penali previste dalle leggi per gli imprenditori, soci ed
amministratori delle società commerciali.
DEL PASSAGGIO DELLE IMPRESE
IN PROPRIETA DELLO STATO
Art. 31. Determinazione delle imprese da passare in proprietà dello
Stato. La proprietà di imprese che
interessino settori chiave per la dìpendenza politìca ed economica del Paese,
nonché di imprese fornìtrici di materie prime, di energia o dì servìzi
necessari al regolare svolgimento della vìta sociale, può essere assunta dallo
Stato a mezzo dell'I.Ge.Fi. secondo le norme del presente decreto. Quando l'impresa comprenda aziende aventi
attìvìtà produttive diverse lo Stato può assumere la proprietà dì parte
soltanto della ìmpresa stessa. Lo Stato
può inoltre partecipare al capitale di imprese private.
Art. 32. Procedura
del passaggio delle imprese in
proprietà dello Stato. Con decreto
del Duce della Repubblica Sociale Italiana, sentito il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro
per le Finanze, saranno di volta in volta determinate le imprese di cui
lo Stato intenda assumere la proprietà.
Art. 33. Nomina e compiti del sindacatore. Con
decreto del Ministro per l'Economia Corporativa , ciascuna impresa per la quale
sia stato deciso il passaggio in proprietà dello Stato, é sottoposta a
sindacato e ne viene nominato un sindacatore.
Il sindacatore ha il compìto
di svolgere, sentiti gli organi normali di amministrazione dell'impresa e con
l'I.Ge.Fi., le operazioni necessarie alla determinazione del valore reale delle
quote di capitale per la loro conversione in titoli
dell'I.Ge.Fi.. ,
Art. 34. Nomina e compiti del Commissario del Governo.
Il Ministro per l'Economia Corporativa può anche affidare la
gestione straordinaria dell'impresa, di cui lo Stato intende assumere la
proprietà, ad un Commissario del Governo, eventualmente scelto fra gli
amministratori in carica.
In ogni caso, alla data di
pubblicazione del decreto di cui al successivo art. 40, che stabilisce il
valore reale delle quote di capitale, gli organi di amministrazione
dell'impresa sono sciolti di diritto e il sindacatore ne riassume i poteri con
la veste di Commissario del Governo, per
il tempo necessario alla costituzione del consiglio di gestione e alla
nomina del capo dell'impresa.
Art. 35. Nullità
dei negozi che modificano il rapporto di proprietà del capitate. Sono
nulli i negozi tra vivi che comunque modifichino il rapporto di proprietà nei
riguardi dei titoli azionari rappresentanti il capitale delle imprese per le
quali viene deciso il passaggio ìn proprietà dello Stato, effettuati dal giorno
dell'entrata in vigore del provvedimento che ordina il passaggio di proprietà.
Art. 36. Amministrazione
del capitale delle imprese di proprietà
dello Stato. L’amministrazione del
capitale delle imprese assunte in proprietà dallo Stato è controllata
dall'I.Ge.Fi., ente pubblico con propria personalità giuridica. La costituzione dell'Istituto e
l'approvazione del relativo statuto saranno disposti con separato
provvedimento.
Art. 37. Compiti
dell'Istituto di Gestione e Finanziamento. L’I.Ge.Fi. controlla l'attività
delle imprese di cui all'art. 31, secondo le direttive del Ministro per
l'Economia Corporativa e del Ministro per le Finanze ed amministra altresì le
partecipazioni assunte dallo Stato in imprese private.
Art. 38. Trasformazione delle quote di capitale. Le quote di capitale già investite nelle
imprese che passano in proprietà dello Stato vengono sostituite da quote di
credito dei singoli portatori verso l'I.Ge.Fi. rappresentate da titoli emessi
dall'Istituto medesimo ai sensi dei successivi articoli.
Art. 39. Valore
di trasformazione delle quote di capitale.
La sostituzione delle quote di capitale già investite in ciascuna
impresa che passa in proprietà dello Stato con i titoli dell'I.Ge.Fi. viene
effettuata per un ammontare pari al valore reale di dette quote di capitale.
Art. 40. Determinazione
dei valore delle quote di capitale. Il
valore reale delle quote di capitale delle imprese da trasferire in proprietà
dello Stato, sarà determinato con decreto del Ministro per l'Economia
Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, su proposta
dell'I.Ge.Fi., in contradditorio con gli amministratori dell'impresa. Contro il decreto del Ministro per
l'Econonúa Corporativa è ammesso ricorso anche per il merito, entro 30 giorni
dalla sua pubblicazione, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale da parte
degli amministratori dell'impresa o di tanti soci che rappresentino almeno un
decimo del capitale sociale.
Art. 41. Caratteristiche
dei titoli dell'Istituto di Gestione e Finanziarnento. I titoli
dell'I.Ge.Fi. sono nominativi, negoziabili, trasferíbili ed a reddito
variabile. Essi vengono emessi in serie
distinte corrispondenti ai singoli settori di produzione. Per ciascuna serie il reddito sarà
annualmente determinato dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e
l'esercizio del credito, su proposta dell'I.Ge.Fi., tenuto presente l'andamento
dei relativi settori produttivi e quello generale della produzione.
Art. 42. Limitazione
alla negoziabilità dei titoli.
E’ demandata al Comitato dei
Ministri per la difesa del risparmío e l'esercizio del credito la facoltà di
limitare la negoziabilità dei titoli dell'I.Ge.Fi. emessi in sostituzione di
quote di capitale, od anche di disporre l’iscrìzione nei libri dell'Istituto
del Credito dei titolari di tali quote, senza che venga effettuata la materiale
consegna dei titoli
Art. 43. Modalità
del passaggio in proprietà dello Stato.
Con il decreto che dispone il trapasso della proprietà dell'impresa
allo Stato, o con successivi decreti, possono essere stabilite le norme
integrative o di esecuzione sulle
modalità od i termini del trapasso medesimo, nonché quelle altre norme,
modalità e termini che si rendessero necessari ed opportuni per il
trasferimento del capitale allo Stato e per la assegnazione e distribuzione dei
titoli dell'I.Ge.Fi. agli aventi diritto.
DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE
DEGLI UTILI
Art. 44. Determinazione
degli utili. Gli utili netti delle
imprese risultano dai bilanci compilati secondo le norme del Codice Civile e sulla
base di una contabilità aziendale che sarà successivamente unificata con
opportuni provvedimenti di legge.
Art. 45. Remunerazione
del capitale. Sugli utili netti,
dopo 1e assegnazioni di 1egge alla riserva
e la costituzione di eventuali riserve speciali che saranno stabilite dagli statuti e dai
regolamenti, è ammessa una remunerazione del capitale conferito nell’impresa,
in una misura non superiore ad un massimo fissato annualmente per i singoli
settori produttivi dal Comitato dei Ministri per la tutela del risparmio e
l’esercizio del credito.
Art. 46. Gli utili dell’impresa, detratte le
assegnazíoni di cui all'articolo precedente, verranno ripartiti tra i
lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, in rapporto
all'entità delle remunerazioni percepite nel corso dell'anno.
Tale ripartizione non potrà
superare comunque il 30% del complesso delle retribuzioni nette corrisposte ai
lavoratori nel corso dell'esercizio.
Le eccedenze saranno destinate
ad una cassa di compensazione amministrata dall'I-Ge.Fi. e destinata a scopi di
natura sociale e produttiva.
Con separato provvedimento
del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le
Fínanze sarà approvato il regolamento di tale cassa.
Il presente decreto che sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia ed inserito, munito del sigillo
dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti, entrerà in vigore
il giorno stabilito con successivo decreto del Duce della Repubblica Sociale
Italiana.
Dal Quartier Generale, addì
12 febbraio 1944-XXII.
MUSSOLINI
TARCHI - PELLEGRINI - PISENTI
V° il Guardasigílli PISENTI