Una
volta che sia stata messa a fuoco l'assurdità costituita
dalla l.n.281/91, si può pensare a un nuovo disegno di
legge che faccia pulizia, anche mentale, di tutti i residui
negativi prodotti da quella normativa. L'articolato vero e
proprio deve scaturire da confronti tra le parti interessate e
questa è la ragione per la quale non viene presentata la
stesura di un abbozzo di legge. Lo schema che segue tiene conto
delle critiche all'attuale legge e molte questioni, anche
importanti (che sfuggono regolarmente in fase preliminare),
dovrebbero esservi integrate. Esso ha lo scopo di presentare i
caratteri portanti di una norma che ridefinisca la relazione tra
esseri umani e animali di affezione.
La
legge dovrebbe dividersi in cinque sezioni:
1.
principi generali; 2. istituti; 3.
recupero del pregresso; 4. risorse; 5.
sanzioni.
Analizziamole
una per una.
1)
Principi generali
Il
punto di partenza riassume in poche battute l'essenzialità
della condizione degli animali di affezione e l'obbligo morale
per lo Stato di porsi come garante per la loro protezione poiché
il popolo italiano ha ancora qualche difficoltà a
intendere quale debba essere il giusto rapporto tra animale umano
e animale di affezione. La prima sezione recepisce questo
principio e fa riferimento alla già accennata necessità
di vietare la riduzione dell'animale di affezione a 'cosa'.
-
Gli animali di affezione esistono, ma non hanno padroni: soltanto
tutori.
-
Il tutore non ha la proprietà sull'animale, ma solo
l'affidamento. Esso cessa con la morte dell'animale. Vi sono due
eccezioni: la restituzione giustificata da parte del tutore e la
sottrazione a causa di maltrattamento.
-
Il mercato non può regolare la connessione tra la nascita,
l'allevamento e l'affidamento al tutore. La vendita e l'acquisto
dell'animale è lesivo della sua dignità di essere
senziente non identificabile con una 'cosa'. Lo Stato prevede gli
istituti che regolano tale connessione (v. seconda sezione).
-
Poiché il tutore non è proprietario dell'animale,
qualora le sue condizioni cambino e non possa più detenere
l'animale, lo restituirà secondo le norme previste dai
regolamenti che regolano l'affidamento e il ritiro. Se l'animale
muore o scompare, il tutore deve darne comunicazione entro 24 ore
dalla scomparsa all'anagrafe comunale (v. Istituti).
-
Finché detiene l'animale, il tutore è responsabile
della sua salute e del suo benessere (definizioni), garantisce le
cure sanitarie necessarie, ne assicura la custodia, dispone le
misure adeguate per evitarne la fuga.
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Dopo un numero di incidenti per incuria da definirsi, il tutore
oltre a incorrere nelle sanzioni previste (v. sanzioni), non ha
più il diritto di avere in affidamento altri animali.
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Gli animali concessi sono tutti sterilizzati all'origine.
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Gli animali sono tutti registrati in una (doppia) anagrafe
specifica per gli animali di affezione (suddivisa per specie).
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A tale anagrafe possono essere iscritti soltanto animali
rigorosamente definiti in un articolo della legge1.
-
Nessun animale non inserito nella lista suddetta può
svolgere la funzione di animale di affezione, cioè può
essere detenuto in una abitazione civile o in una sua dipendenza.
2)
Istituti
Ecco
il modello delle relazioni che devono sussistere tra gli enti
preposti alla distribuzione e al controllo degli animali e
l'aspirante tutore.
-
Lo Stato promuove la costituzione di un unico ente (Ente
Nazionale per la Riproduzione e la Gestione degli Animali di
affezione) priva di finalità a scopo di lucro e operante
su tutto il territorio nazionale. Esso è costituito da
organi di controllo centrali e da unità riproduttive e
gestionali a livello provinciale (Aziende Provinciali per
l'Allevamento e la Diffusione degli Animali di affezione). Le
aziende provinciali hanno il monopolio dell'allevamento, della
gestione e della raccolta degli animali che, per ogni motivo,
ritornano nell'azienda provinciale.
-
L'azienda provinciale deve tenere un'anagrafe (Anagrafe
Provinciale: AP) degli animali nati in sede, acquisiti da altre
aziende provinciali o comunque gestiti sul territorio di sua
competenza.
-
L'azienda provinciale è posta sotto il controllo sanitario
dei servizi sanitari dell'ASL competente.
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L'azienda provinciale, responsabile del benessere degli animali
fino all'atto dell'affidamento, determina la produzione sulla
base delle richieste da parte della popolazione al di fuori di
qualsiasi criterio di selezione e di razza. Gli animali d'annata
non devono raggiungere la quantità che comporti
pregiudizio all'affidamento degli animali adulti e in buona
salute preesistenti nel centro di raccolta dell'azienda
provinciale.
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L'aspirante tutore si riferisce all'azienda provinciale per
ottenere l'animale che sceglierà tra quelli disponibili
nel centro di raccolta. L'azienda provinciale valuta
l'adeguatezza delle condizioni generali a cui sarà
soggetto l'animale. Se essa sussiste, l'animale è affidato
a titolo gratuito previa sterilizzazione e tatuaggio o impiego di
altri sistemi di riconoscimento.
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L'azienda provinciale, una volta affidato l'animale di affezione,
manda una comunicazione nel comune di residenza del tutore
segnalando la nuova presenza.
-
Il comune di residenza del tutore aggiunge l'animale in una
speciale anagrafe (Anagrafe Comunale: AC) per gli animali di
affezione che è tenuto ad avere e comunica l'avvenuta
iscrizione all'azienda provinciale. In ogni istante può
controllare la condizione degli animali iscritti all'anagrafe
comunale presso la residenza del tutore.
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Il cambio di residenza del tutore comporta la cancellazione
dell'animale dall'anagrafe del comune lasciato e l'iscrizione in
quella del nuovo comune di residenza del tutore. Se vi è
anche cambio di provincia, vi sarà cancellazione presso la
vecchia AP e iscrizione alla nuova.
-
Un animale scomparso mantiene l'iscrizione all'AP e AC per un
anno. Poi viene cancellato. Se ritrovato dopo tale periodo viene
riscritto.
-
Il tutore è obbligato, al decesso dell'animale, a
riconsegnare all'azienda provinciale il cadavere.
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A livello regionale viene istituito un Servizio di Ispezione (cui
sono chiamate a collaborare le Associazioni Animaliste iscritte
all'albo regionale) sul lavoro delle anagrafi comunali. Esso può
svolgere anche le funzioni di controllo assegnate al comune
rispetto al tutore.
3)
Recupero del pregresso
Per
recupero del pregresso si intende il risanamento delle situazioni
precedenti alla normativa della nuova legge. Esso prevede una
fase transitoria che si conclude con l'andata a regime della
gestione trattata nelle due precedenti sezioni.
-
Ogni comune deve dotarsi di una anagrafe provvisoria 'ad
esaurimento' di tutti gli animali di affezione residenti sul
territorio. Questa seconda anagrafe va tenuta distinta da quella
definitiva per registrare gli animali non detenibili dalla nuova
normativa e già presenti nelle abitazioni. Gli animali
detenuti non nati in cattività dovranno essere consegnati
alle associazioni protezionistiche che provvederanno a valutare
se è possibile un reinserimento nell'ambiente naturale. In
caso contrario verranno istituiti particolari centri di raccolta
provvisori, data la limitatezza del fenomeno e la sua
transitorietà, presso le aziende provinciali.
-
Ogni animale deve essere denunciato dal proprietario a detta
anagrafe e sterilizzato entro l'anno d'entrata in vigore della
nuova legge. In caso di rischio di cucciolate, l'operazione dovrà
essere anticipata. In ogni caso il detentore è
responsabile di tutti gli animali che dovessero venire alla luce
nel periodo di transizione.
-
Viene istituito il Comitato Provinciale provvisorio per lo
scioglimento delle strutture di ricovero esistenti. E' integrato
in tale organismo un membro dell'azienda provinciale.
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Tutti gli animali di affezione vaganti sul territorio devono
essere catturati, sterilizzati e avviati nei centri di raccolta
previsti dalla l.n.281/91. I canili, i gattili e gli altri
eventuali centri di ricovero comunali e privati mantengono
provvisoriamente la funzione per la quale sono istituiti con le
risorse economiche previste dalla l.n.281. Essi svolgono il ruolo
di 'sala d'attesa' sia per gli ospiti presenti e per i randagi
che continuano ad affluirvi. Gli animali con migliori possibilità
di affidamento vengono consegnati ai centri di raccolta delle
aziende provinciali per essere assegnati a tutori che ne facciano
richiesta. Per gli altri, il Comitato provinciale provvisorio
ricerca soluzioni ad hoc al fine di svuotare nel più
breve tempo possibile i centri di ricovero suddetti e provvedere
alla loro chiusura. Dal momento della chiusura, la funzione dei
ricoveri per gli eventuali casi marginali sono svolte dai centri
di raccolta delle aziende provinciali.
4)
Risorse
La
quarta sezione prevede la fondamentale modalità di
reperimento delle risorse necessarie al funzionamento del
sistema. Un errore a questo livello comporterebbe il fallimento
dell'intera legge.
-
Viene istituita una tassa su ogni animale affidato, valutata in
modo adeguato a seconda della specie di appartenenza dello
stesso.
-
Gli introiti di tale tassa vengono versati dallo Stato all'Ente
Nazionale.
-
Gli introiti della tassa, in concorso con le erogazioni relative
all'ultimo comma della sezione, devono compensare i costi di
gestione dell'Ente a bilancio preventivo. Se i costi di gestione
a consuntivo sono minori, la differenza viene scalata sulla tassa
nell'anno successivo. In caso contrario viene sommata.
-
Il servizio dell'Ente non può costituire un onere per lo
Stato.
-
Per condizioni impreviste e di carattere eccezionale, lo Stato
interviene con un finanziamento risolutivo sotto forma di
prestito che sarà recuperato con l'adeguamento
dell'imposta nell'anno successivo.
-
Tutti gli introiti relativi alle sanzioni previste nella sezione
successiva, confluiscono in un fondo speciale a integrazione
della tassa.
5)
Sanzioni
Questa
sezione implica una precedente riscrittura dell'articolo 727c.p.
con una ridefinizione delle pene adeguate al maltrattamento
"senza necessità" di esseri senzienti. Parimenti
presuppone la dichiarazione dello statuto speciale degli animali
di affezione che, in virtù della loro natura, non possono
essere soggetti alle transazioni di mercato, né
all'assimilazione a "cose" o "oggetti". Dove
questa norma "a monte" debba stare non ci è
chiaro e dovrà essere motivo di dibattito preliminare. In
assenza di ciò, vi sono scarse possibilità che la
nuova legge sugli animali di affezione possa raggiungere gli
obiettivi che si propone.
Con
questi presupposti i maltrattamenti degli animali di affezione
sono classificati in una casistica e puniti, a seconda della
gravità, con reclusione o multa. Andranno considerati ad
esempio:
la scomparsa con comunicazione all'AC dell'animale affidato.
la scomparsa senza comunicazione all'AC dell'animale affidato;
la dispersione volontaria dell'animale nell'ambiente.
la mancata comunicazione della morte dell'animale all'AC entro
i termini previsti;
la mancata dichiarazione di possesso di animali acquisiti prima
dell'entrata in vigore della nuova legge all'AC 'ad
esaurimento';
la causazione di nuove cucciolate nella fase transitoria;
il commercio clandestino - interno o dall'estero - di animali di
affezione:
la detenzione di un animale non concessa dall'Ente Nazionale o
non iscritto all'anagrafe;
l'inadempienza del sindaco che, dietro la segnalazione di
animali randagi sul territorio comunale da parte di cittadini,
non dispone la cattura e non si attiva per il ricovero.
*
Lo
schema presentato è certo suscettibile di miglioramenti.
Invece è importante anticipare subito alcune obiezioni che
possono essere facilmente sollevate:
a)
- lo schema normativo sembra uscito dalla segreteria del Comitato
di Salute Pubblica ed è fortemente limitativo della
libertà dell'uomo; b) - esso, parimenti, ostacola,
anziché diffondere, il numero degli animali di affezione:
in tal modo limita l'espansione della sensibilità verso
gli animali invece di favorirla; c) - la burocratizzazione
delle relazioni è eccessiva, portatrice di complicazioni e
difficilmente può funzionare secondo le previsioni.
Al
primo punto si risponde facilmente. Se il modello proposto mostra
difetti sul piano dei principi allora la normativa proposta perde
molto della sua necessità e può essere messa in
discussione. In caso contrario, il rigore della forma e della
sostanza della struttura normativa non può essere
eliminato, essendo conseguenza dei principi stessi lì
contenuti. L'impressione di un eccesso nella limitazione della
libertà deriva da una riserva mentale dovuta alla
tradizione la quale, pur non riducendo l'animale a cosa, non può
concepirlo come umano. Ma una volta che il Diritto si strutturi
su una tripartizione dell'universo degli oggetti di cui si
occupa, diventa facile comprendere come la riduzione di libertà
umana sia una conseguenza del nuovo stato acquisito dagli animali
di affezione. In altri termini, ciò che appare come
indebita limitazione della libertà umana è
semplicemente l'effetto di una crescita della responsabilità
della società sancita da una trasformazione del Diritto.
Rispetto
al secondo punto, non c'è dubbio che la proposta ponga
limitazioni oggettive alla diffusione degli animali in
opposizione allo slogan: "un animale per ogni famiglia!".
Già è chiara la differenza tra lo slogan precedente
e un analogo del tipo: "un computer in ogni famiglia".
Criticare il mercato per l'azione che svolge sulle cose è
difficile per l'attuale mancanza di apparati ideologici da
contrapporre al liberismo. Ma la supposta sottrazione
dell'animale di affezione dall'universo delle cose rende non
esercitabile l'azione del mercato sugli animali.
Perciò
è giusto pretendere che l'adozione non sia favorita da
nessuna causa esterna. Soltanto una motivazione forte ad amare un
cane, un gatto, o qualsiasi animale venga definito "da
affezione" può giustificare la sua adozione. E
l'adozione deve passare attraverso atti semplici ma
indispensabili come il viaggio al centro di raccolta provinciale,
la richiesta, la compilazione di moduli, il pagamento delle
tasse. Insomma una nuova legge deve creare un feed-back negativo
non vietando la detenzione di animali, ma alzando la soglia di
scoraggiamento al 'possesso' (che attualmente è zero)
attraverso modalità precise di affidamento che stimolino
la riflessione e quindi la responsabilità. In definitiva,
se viene adottato lo schema normativo proposto, la natura del
'terzo stato' dell'animale (non ancora titolare di diritti in
senso umano, ma nemmeno riducibile a cosa) non permette lo
sviluppo della proliferazione stimolata dal mercato. Se la
proliferazione avviene, può dipendere soltanto da una
crescita etica della società.
Infine,
una risposta alla terza obiezione. La gestione è davvero
così macchinosa? Non credo: ridotto il numero delle specie
adottabili, create delle barriere che inducono l'aspirante tutore
alla riflessione, la massa degli animali in circolazione si
ridurrebbe così tanto da renderla facilmente gestibile con
risorse adeguate2. E' vero che la liberalizzazione
attuale, permettendo l'acquisto di un gattino al mercato, riduce
al minimo l'attività di controllo, ma, se questo è
l'argomento, non ha senso riflettere sulla condizione degli
animali a contatto con l'uomo. E poi non è vero che
attualmente non c'è burocrazia (intesa in senso buono). I
canili costano e devono essere gestiti. I servizi di controllo
costano e devono essere gestiti, così come i servizi di
accalappiamento e i supporti delle ASL.
Allora
tra un servizio che costa in termini monetari e non funziona (o
funziona in modo non soddisfacente) e un altro che magari costa
di più, ma è efficiente dovremmo razionalmente
scegliere senz'altro il secondo.
In
realtà il sistema non configura un costo, ma un servizio
remunerato che richiede lavoro. Forse non aumenta il PIL tenendo
conto di tutti gli introiti perduti dai venditori e allevatori di
animali; ma, lungi dal pesare sul bilancio dello Stato (come
accade oggi) l'alleggerisce, sia pur delle miserevoli briciole
impiegate allo scopo. Questo è un fatto che dovrebbe
soddisfare tutti i liberisti: sia di destra che di 'sinistra'.
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Note
1
- Poiché le condizioni e il ruolo svolto presso gli umani
pongono ogni animale scelto per compagnia e affezione al di là
di ogni considerazione tassonomica relativa a intelligenza,
sensibilità o livello di percezione del dolore, ne
consegue che la Protezione dello Stato deve partire dal livello
evolutivo più basso tra gli animali adottati. Questo
fatto, unito alla assoluta omogeneità di trattamento
dell'animale di affezione al fine di evitarne la dispersione può
spaventare. Basta immaginare le difficoltà di realizzare
un'anagrafe di pesci rossi o tatuarli. Non lasciamo sospeso il
problema! Poiché lo sforzo organizzativo di porre sotto
controllo decine di milioni di creature può essere
eccessivamente gravoso, poiché, del resto non sussistono
spazi per comportamenti diversi, ne consegue il divieto di tenere
nelle case animali diversi da quelli che si ritiene di poter
tenere sotto controllo. Se, ad esempio, la scelta cadesse su cani
e gatti, allora la nuova legge sugli animali di affezione
dovrebbe vietare esplicitamente la detenzione di animali diversi
dai cani e gatti in ogni casa degli Italiani. Sarebbe un fatto
che saluterebbe il primato morale di un popolo a livello mondiale
(almeno sotto questo importante aspetto).
2
- Del resto non c'è un'anagrafe dei televisori? O delle
auto? O dei contratti del telefono, della luce, del gas? Dove
stanno le difficoltà? Le difficoltà vengono sempre
trovate nelle cose che non si vogliono fare.
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