Animali di affezione

Distruggere e ricostruire

A cura del
Collettivo




Una volta che sia stata messa a fuoco l'assurdità costituita dalla l.n.281/91, si può pensare a un nuovo disegno di legge che faccia pulizia, anche mentale, di tutti i residui negativi prodotti da quella normativa. L'articolato vero e proprio deve scaturire da confronti tra le parti interessate e questa è la ragione per la quale non viene presentata la stesura di un abbozzo di legge. Lo schema che segue tiene conto delle critiche all'attuale legge e molte questioni, anche importanti (che sfuggono regolarmente in fase preliminare), dovrebbero esservi integrate. Esso ha lo scopo di presentare i caratteri portanti di una norma che ridefinisca la relazione tra esseri umani e animali di affezione.

La legge dovrebbe dividersi in cinque sezioni:

1.    principi generali;
2.    istituti;
3.    recupero del pregresso;
4.    risorse;
5.    sanzioni.

Analizziamole una per una.

1) Principi generali

Il punto di partenza riassume in poche battute l'essenzialità della condizione degli animali di affezione e l'obbligo morale per lo Stato di porsi come garante per la loro protezione poiché il popolo italiano ha ancora qualche difficoltà a intendere quale debba essere il giusto rapporto tra animale umano e animale di affezione. La prima sezione recepisce questo principio e fa riferimento alla già accennata necessità di vietare la riduzione dell'animale di affezione a 'cosa'.

- Gli animali di affezione esistono, ma non hanno padroni: soltanto tutori.

- Il tutore non ha la proprietà sull'animale, ma solo l'affidamento. Esso cessa con la morte dell'animale. Vi sono due eccezioni: la restituzione giustificata da parte del tutore e la sottrazione a causa di maltrattamento.

- Il mercato non può regolare la connessione tra la nascita, l'allevamento e l'affidamento al tutore. La vendita e l'acquisto dell'animale è lesivo della sua dignità di essere senziente non identificabile con una 'cosa'. Lo Stato prevede gli istituti che regolano tale connessione (v. seconda sezione).

- Poiché il tutore non è proprietario dell'animale, qualora le sue condizioni cambino e non possa più detenere l'animale, lo restituirà secondo le norme previste dai regolamenti che regolano l'affidamento e il ritiro. Se l'animale muore o scompare, il tutore deve darne comunicazione entro 24 ore dalla scomparsa all'anagrafe comunale (v. Istituti).

- Finché detiene l'animale, il tutore è responsabile della sua salute e del suo benessere (definizioni), garantisce le cure sanitarie necessarie, ne assicura la custodia, dispone le misure adeguate per evitarne la fuga.

- Dopo un numero di incidenti per incuria da definirsi, il tutore oltre a incorrere nelle sanzioni previste (v. sanzioni), non ha più il diritto di avere in affidamento altri animali.

- Gli animali concessi sono tutti sterilizzati all'origine.

- Gli animali sono tutti registrati in una (doppia) anagrafe specifica per gli animali di affezione (suddivisa per specie).

- A tale anagrafe possono essere iscritti soltanto animali rigorosamente definiti in un articolo della legge1.

- Nessun animale non inserito nella lista suddetta può svolgere la funzione di animale di affezione, cioè può essere detenuto in una abitazione civile o in una sua dipendenza.

2) Istituti

Ecco il modello delle relazioni che devono sussistere tra gli enti preposti alla distribuzione e al controllo degli animali e l'aspirante tutore.

- Lo Stato promuove la costituzione di un unico ente (Ente Nazionale per la Riproduzione e la Gestione degli Animali di affezione) priva di finalità a scopo di lucro e operante su tutto il territorio nazionale. Esso è costituito da organi di controllo centrali e da unità riproduttive e gestionali a livello provinciale (Aziende Provinciali per l'Allevamento e la Diffusione degli Animali di affezione). Le aziende provinciali hanno il monopolio dell'allevamento, della gestione e della raccolta degli animali che, per ogni motivo, ritornano nell'azienda provinciale.

- L'azienda provinciale deve tenere un'anagrafe (Anagrafe Provinciale: AP) degli animali nati in sede, acquisiti da altre aziende provinciali o comunque gestiti sul territorio di sua competenza.

- L'azienda provinciale è posta sotto il controllo sanitario dei servizi sanitari dell'ASL competente.

- L'azienda provinciale, responsabile del benessere degli animali fino all'atto dell'affidamento, determina la produzione sulla base delle richieste da parte della popolazione al di fuori di qualsiasi criterio di selezione e di razza. Gli animali d'annata non devono raggiungere la quantità che comporti pregiudizio all'affidamento degli animali adulti e in buona salute preesistenti nel centro di raccolta dell'azienda provinciale.

- L'aspirante tutore si riferisce all'azienda provinciale per ottenere l'animale che sceglierà tra quelli disponibili nel centro di raccolta. L'azienda provinciale valuta l'adeguatezza delle condizioni generali a cui sarà soggetto l'animale. Se essa sussiste, l'animale è affidato a titolo gratuito previa sterilizzazione e tatuaggio o impiego di altri sistemi di riconoscimento.

- L'azienda provinciale, una volta affidato l'animale di affezione, manda una comunicazione nel comune di residenza del tutore segnalando la nuova presenza.

- Il comune di residenza del tutore aggiunge l'animale in una speciale anagrafe (Anagrafe Comunale: AC) per gli animali di affezione che è tenuto ad avere e comunica l'avvenuta iscrizione all'azienda provinciale. In ogni istante può controllare la condizione degli animali iscritti all'anagrafe comunale presso la residenza del tutore.

- Il cambio di residenza del tutore comporta la cancellazione dell'animale dall'anagrafe del comune lasciato e l'iscrizione in quella del nuovo comune di residenza del tutore. Se vi è anche cambio di provincia, vi sarà cancellazione presso la vecchia AP e iscrizione alla nuova.

- Un animale scomparso mantiene l'iscrizione all'AP e AC per un anno. Poi viene cancellato. Se ritrovato dopo tale periodo viene riscritto.

- Il tutore è obbligato, al decesso dell'animale, a riconsegnare all'azienda provinciale il cadavere.

- A livello regionale viene istituito un Servizio di Ispezione (cui sono chiamate a collaborare le Associazioni Animaliste iscritte all'albo regionale) sul lavoro delle anagrafi comunali. Esso può svolgere anche le funzioni di controllo assegnate al comune rispetto al tutore.

3) Recupero del pregresso

Per recupero del pregresso si intende il risanamento delle situazioni precedenti alla normativa della nuova legge. Esso prevede una fase transitoria che si conclude con l'andata a regime della gestione trattata nelle due precedenti sezioni.

- Ogni comune deve dotarsi di una anagrafe provvisoria 'ad esaurimento' di tutti gli animali di affezione residenti sul territorio. Questa seconda anagrafe va tenuta distinta da quella definitiva per registrare gli animali non detenibili dalla nuova normativa e già presenti nelle abitazioni. Gli animali detenuti non nati in cattività dovranno essere consegnati alle associazioni protezionistiche che provvederanno a valutare se è possibile un reinserimento nell'ambiente naturale. In caso contrario verranno istituiti particolari centri di raccolta provvisori, data la limitatezza del fenomeno e la sua transitorietà, presso le aziende provinciali.

- Ogni animale deve essere denunciato dal proprietario a detta anagrafe e sterilizzato entro l'anno d'entrata in vigore della nuova legge. In caso di rischio di cucciolate, l'operazione dovrà essere anticipata. In ogni caso il detentore è responsabile di tutti gli animali che dovessero venire alla luce nel periodo di transizione.

- Viene istituito il Comitato Provinciale provvisorio per lo scioglimento delle strutture di ricovero esistenti. E' integrato in tale organismo un membro dell'azienda provinciale.

- Tutti gli animali di affezione vaganti sul territorio devono essere catturati, sterilizzati e avviati nei centri di raccolta previsti dalla l.n.281/91. I canili, i gattili e gli altri eventuali centri di ricovero comunali e privati mantengono provvisoriamente la funzione per la quale sono istituiti con le risorse economiche previste dalla l.n.281. Essi svolgono il ruolo di 'sala d'attesa' sia per gli ospiti presenti e per i randagi che continuano ad affluirvi. Gli animali con migliori possibilità di affidamento vengono consegnati ai centri di raccolta delle aziende provinciali per essere assegnati a tutori che ne facciano richiesta. Per gli altri, il Comitato provinciale provvisorio ricerca soluzioni ad hoc al fine di svuotare nel più breve tempo possibile i centri di ricovero suddetti e provvedere alla loro chiusura. Dal momento della chiusura, la funzione dei ricoveri per gli eventuali casi marginali sono svolte dai centri di raccolta delle aziende provinciali.

4) Risorse

La quarta sezione prevede la fondamentale modalità di reperimento delle risorse necessarie al funzionamento del sistema. Un errore a questo livello comporterebbe il fallimento dell'intera legge.

- Viene istituita una tassa su ogni animale affidato, valutata in modo adeguato a seconda della specie di appartenenza dello stesso.

- Gli introiti di tale tassa vengono versati dallo Stato all'Ente Nazionale.

- Gli introiti della tassa, in concorso con le erogazioni relative all'ultimo comma della sezione, devono compensare i costi di gestione dell'Ente a bilancio preventivo. Se i costi di gestione a consuntivo sono minori, la differenza viene scalata sulla tassa nell'anno successivo. In caso contrario viene sommata.

- Il servizio dell'Ente non può costituire un onere per lo Stato.

- Per condizioni impreviste e di carattere eccezionale, lo Stato interviene con un finanziamento risolutivo sotto forma di prestito che sarà recuperato con l'adeguamento dell'imposta nell'anno successivo.

- Tutti gli introiti relativi alle sanzioni previste nella sezione successiva, confluiscono in un fondo speciale a integrazione della tassa.

5) Sanzioni

Questa sezione implica una precedente riscrittura dell'articolo 727c.p. con una ridefinizione delle pene adeguate al maltrattamento "senza necessità" di esseri senzienti. Parimenti presuppone la dichiarazione dello statuto speciale degli animali di affezione che, in virtù della loro natura, non possono essere soggetti alle transazioni di mercato, né all'assimilazione a "cose" o "oggetti". Dove questa norma "a monte" debba stare non ci è chiaro e dovrà essere motivo di dibattito preliminare. In assenza di ciò, vi sono scarse possibilità che la nuova legge sugli animali di affezione possa raggiungere gli obiettivi che si propone.

Con questi presupposti i maltrattamenti degli animali di affezione sono classificati in una casistica e puniti, a seconda della gravità, con reclusione o multa. Andranno considerati ad esempio:

  • la scomparsa con comunicazione all'AC dell'animale affidato.

  • la scomparsa senza comunicazione all'AC dell'animale affidato;

  • la dispersione volontaria dell'animale nell'ambiente.

  • la mancata comunicazione della morte dell'animale all'AC entro i termini previsti;

  • la mancata dichiarazione di possesso di animali acquisiti prima dell'entrata in vigore della nuova legge all'AC 'ad esaurimento';

  • la causazione di nuove cucciolate nella fase transitoria;

  • il commercio clandestino - interno o dall'estero - di animali di affezione:

  • la detenzione di un animale non concessa dall'Ente Nazionale o non iscritto all'anagrafe;

  • l'inadempienza del sindaco che, dietro la segnalazione di animali randagi sul territorio comunale da parte di cittadini, non dispone la cattura e non si attiva per il ricovero.

*

Lo schema presentato è certo suscettibile di miglioramenti. Invece è importante anticipare subito alcune obiezioni che possono essere facilmente sollevate:

a) - lo schema normativo sembra uscito dalla segreteria del Comitato di Salute Pubblica ed è fortemente limitativo della libertà dell'uomo;
b) - esso, parimenti, ostacola, anziché diffondere, il numero degli animali di affezione: in tal modo limita l'espansione della sensibilità verso gli animali invece di favorirla;
c) - la burocratizzazione delle relazioni è eccessiva, portatrice di complicazioni e difficilmente può funzionare secondo le previsioni.

Al primo punto si risponde facilmente. Se il modello proposto mostra difetti sul piano dei principi allora la normativa proposta perde molto della sua necessità e può essere messa in discussione. In caso contrario, il rigore della forma e della sostanza della struttura normativa non può essere eliminato, essendo conseguenza dei principi stessi lì contenuti. L'impressione di un eccesso nella limitazione della libertà deriva da una riserva mentale dovuta alla tradizione la quale, pur non riducendo l'animale a cosa, non può concepirlo come umano. Ma una volta che il Diritto si strutturi su una tripartizione dell'universo degli oggetti di cui si occupa, diventa facile comprendere come la riduzione di libertà umana sia una conseguenza del nuovo stato acquisito dagli animali di affezione. In altri termini, ciò che appare come indebita limitazione della libertà umana è semplicemente l'effetto di una crescita della responsabilità della società sancita da una trasformazione del Diritto.

Rispetto al secondo punto, non c'è dubbio che la proposta ponga limitazioni oggettive alla diffusione degli animali in opposizione allo slogan: "un animale per ogni famiglia!". Già è chiara la differenza tra lo slogan precedente e un analogo del tipo: "un computer in ogni famiglia". Criticare il mercato per l'azione che svolge sulle cose è difficile per l'attuale mancanza di apparati ideologici da contrapporre al liberismo. Ma la supposta sottrazione dell'animale di affezione dall'universo delle cose rende non esercitabile l'azione del mercato sugli animali.

Perciò è giusto pretendere che l'adozione non sia favorita da nessuna causa esterna. Soltanto una motivazione forte ad amare un cane, un gatto, o qualsiasi animale venga definito "da affezione" può giustificare la sua adozione. E l'adozione deve passare attraverso atti semplici ma indispensabili come il viaggio al centro di raccolta provinciale, la richiesta, la compilazione di moduli, il pagamento delle tasse. Insomma una nuova legge deve creare un feed-back negativo non vietando la detenzione di animali, ma alzando la soglia di scoraggiamento al 'possesso' (che attualmente è zero) attraverso modalità precise di affidamento che stimolino la riflessione e quindi la responsabilità. In definitiva, se viene adottato lo schema normativo proposto, la natura del 'terzo stato' dell'animale (non ancora titolare di diritti in senso umano, ma nemmeno riducibile a cosa) non permette lo sviluppo della proliferazione stimolata dal mercato. Se la proliferazione avviene, può dipendere soltanto da una crescita etica della società.

Infine, una risposta alla terza obiezione. La gestione è davvero così macchinosa? Non credo: ridotto il numero delle specie adottabili, create delle barriere che inducono l'aspirante tutore alla riflessione, la massa degli animali in circolazione si ridurrebbe così tanto da renderla facilmente gestibile con risorse adeguate2. E' vero che la liberalizzazione attuale, permettendo l'acquisto di un gattino al mercato, riduce al minimo l'attività di controllo, ma, se questo è l'argomento, non ha senso riflettere sulla condizione degli animali a contatto con l'uomo. E poi non è vero che attualmente non c'è burocrazia (intesa in senso buono). I canili costano e devono essere gestiti. I servizi di controllo costano e devono essere gestiti, così come i servizi di accalappiamento e i supporti delle ASL.

Allora tra un servizio che costa in termini monetari e non funziona (o funziona in modo non soddisfacente) e un altro che magari costa di più, ma è efficiente dovremmo razionalmente scegliere senz'altro il secondo.

In realtà il sistema non configura un costo, ma un servizio remunerato che richiede lavoro. Forse non aumenta il PIL tenendo conto di tutti gli introiti perduti dai venditori e allevatori di animali; ma, lungi dal pesare sul bilancio dello Stato (come accade oggi) l'alleggerisce, sia pur delle miserevoli briciole impiegate allo scopo. Questo è un fatto che dovrebbe soddisfare tutti i liberisti: sia di destra che di 'sinistra'.

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Note

1 - Poiché le condizioni e il ruolo svolto presso gli umani pongono ogni animale scelto per compagnia e affezione al di là di ogni considerazione tassonomica relativa a intelligenza, sensibilità o livello di percezione del dolore, ne consegue che la Protezione dello Stato deve partire dal livello evolutivo più basso tra gli animali adottati. Questo fatto, unito alla assoluta omogeneità di trattamento dell'animale di affezione al fine di evitarne la dispersione può spaventare. Basta immaginare le difficoltà di realizzare un'anagrafe di pesci rossi o tatuarli. Non lasciamo sospeso il problema! Poiché lo sforzo organizzativo di porre sotto controllo decine di milioni di creature può essere eccessivamente gravoso, poiché, del resto non sussistono spazi per comportamenti diversi, ne consegue il divieto di tenere nelle case animali diversi da quelli che si ritiene di poter tenere sotto controllo. Se, ad esempio, la scelta cadesse su cani e gatti, allora la nuova legge sugli animali di affezione dovrebbe vietare esplicitamente la detenzione di animali diversi dai cani e gatti in ogni casa degli Italiani. Sarebbe un fatto che saluterebbe il primato morale di un popolo a livello mondiale (almeno sotto questo importante aspetto).

2 - Del resto non c'è un'anagrafe dei televisori? O delle auto? O dei contratti del telefono, della luce, del gas? Dove stanno le difficoltà? Le difficoltà vengono sempre trovate nelle cose che non si vogliono fare.




Data: 20/09/00

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