ASSOCIAZIONE INDIPENDENTE RINASCERE

ATTO COSTITUTIVO E NUOVO STATUTO

PREAMBOLO

I Compagni della Sezione di Raccuja del disciolto partito di Democrazia  Proletaria, riuniti in Assemblea Straordinaria,  premesso che gli avvenimenti politici nazionali e gli sconvolgimenti organizzativi  che hanno interessato la sinistra hanno  provocato una profonda riflessione che ha determinato la loro decisione  di non  prendere parte come associati - iscritti ad alcuna  organizzazione  di partito pur mantenendo fede all'impegno politico  progressista  che ha sempre ispirato la loro azione di lotta  e  sul cui fermo convincimento ancora oggi intendono battersi;  premesso ancora che il loro maggiore impegno, anche per ragioni  naturali, di  cittadini di Raccuja intendono esprimerlo in sede locale  per partecipare all'obiettivo di fare rinascere Raccuja, caduta troppo in basso negli ultimi tempi sul piano politico  amministrativo per  incapacità  e inettitudine unite all'arroganza  di  potere principalmente della democrazia cristiana;

DECIDONO

di  costituire  una Associazione  politica  locale  indipendente, fondata sui valori e sull'interesse delle forze popolari, denominata  "Associazione  Indipendente Rinascere" alla  quale  possono aderire  oltre  ai compagni dell'ex D.P. tutti quei  compagni  e cittadini  che hanno a cuore le sorti di Raccuja e  che  vogliono battersi e partecipare alla rinascita del paese.

Pertanto decidono,  inoltre,  di adottare,  per l'organizzazione della loro associazione, il seguente statuto:

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E DURATA

Art. 1

E'  costituita in Raccuja una associazione politica locale e indipendente denominata "Associazione Indipendente Rinascere" con sede  in  Raccuja via Carlo Marx nei locali dell'ex  sezione  di democrazia proletaria.

Art. 2

L'Associazione  avrà il compito di promuovere e  sostenere tutte le iniziative politiche utili agli interessi del paese e di tutti  i cittadini ovvero di partecipare ad ogni iniziativa  che persegua tali finalità.

Art. 3

L'Associazione avrà il compito di partecipare da sola, con altre  componenti o con partiti politici,  a tutte  le  battaglie politiche locali amministrative ed elettorali.

Art. 4

L'Associazione potrà assumere,  in forma autonoma o in collegamento  con  enti e patronati,  iniziative  assistenziali  nei confronti  dei propri aderenti e dei cittadini in genere, anche istituendo appositi uffici.

L'Associazione  potrà partecipare ad iniziative  culturali, sportive,  turistiche,  folkloristiche, assumendone anche la gestione.

L'associazione potrà intraprendere iniziative economico sociali, culturali, scientifiche, ricreative, anche mediante presentazione di progetti ad Enti di ogni grado, con sede in Italia o all'Estero, fruendo di tutti i possibili finanziamenti ottenibili in ogni sede, secondo quanto previsto dalle norme Italiane e dell'Unione Europea.

Art. 5

L'Associazione è sostenuta economicamente con l'autofinanziamento volontario.

Art. 6

La  durata  dell'associazione  e' fissata  al  31/12/2021 e potrà essere una o più volte prorogata.

TITOLO II

I SOCI

Art. 7

Possono  aderire all'Associazione oltre ai fondatori tutti i cittadini progressisti, che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età,  che ispirano la loro posizione e attività politica  ai principi  democratici  e  popolari  di  libertà,   solidarietà, uguaglianza, soprattutto per fare rinascere e progredire il Paese di Raccuja.

Non è esclusa la partecipazione di cittadini iscritti a partiti politici nazionali.

L'iscrizione deve essere rinnovata annualmente.

Art. 8

L'adesione viene deliberata, dietro richiesta scritta, dal comitato coordinatore.

La  delibera  di  adesione deve essere annotata a  cura  del comitato su apposito libro dei soci.

I  soci  devono osservare lo statuto,  i  regolamenti  e  le deliberazioni  degli  organi  sociali e  devono  collaborare  per favorire  la rinascita e il progresso del Paese di Raccuja  sulla base della partecipazione unitaria delle forze popolari.

Art. 9

I  Soci partecipano con diritto di voto alle riunioni  della Assemblea degli iscritti.

Art. 10

La qualità di socio non è trasmissibile  salvo  dietro deliberazione del comitato coordinatore.

L'associato   può   recedere  dall'associazione   con   una comunicazione scritta.

L'esclusione  di  un associato può aver luogo con motivata deliberazione del comitato coordinatore, da comunicarsi all'interessato, nel caso in cui la condotta del socio sia incompatibile con i principi ai quali l'Associazione si ispira.

Contro  tale  provvedimento  l'interessato  può  appellarsi mediante  lettera scritta.  In tal caso la  decisione  definitiva spetta all'Assemblea.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE

L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Art. 11

L'Assemblea,  alla  quale possono partecipare tutti i  soci, viene  convocata dal comitato coordinatore con avviso scritto  da recapitare  a tutti soci almeno una settimana prima dalla data in cui  si tiene la riunione e delibera a maggioranza di voti e  con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione  la  deliberazione è valida qualunque sia il  numero  dei soci presenti.

Il  comitato coordinatore deve convocare l'Assemblea qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci.

Art. 12

L'Assemblea degli iscritti,  a maggioranza assoluta dei soci votanti,  elegge tra i soci un comitato coordinatore composto da sette membri; è compito dell'Assemblea eleggerne il Presidente e il Vice Presidente.

Qualora  ne  faccia  richiesta un terzo  dei  soci  presenti l'elezione delle cariche sociali avverrà con voto segreto.

Tutti gli incarichi durano tre anni e sono svolti gratuitamente.

La  rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente.

Art. 13

L'Assemblea degli iscritti,  a maggioranza assoluta dei soci votanti,  può, per giustificato motivo, revocare l'incarico affidato  al  comitato coordinatore o a un singolo componente  di esso.  In  tale  evenienza  la  votazione  avverrà  a  scrutinio segreto.

Art. 14

L'Assemblea degli iscritti a maggioranza assoluta dei  soci votanti,  delibera  con votazione palese, o su richiesta  di  un terzo dei soci presenti con votazione segreta, su partecipazioni a  liste  elettorali comunali anche con l'espressione  di  propri candidati. L'Assemblea delibera inoltre su partecipazioni ad Enti o Associazioni.

Art. 15

L'Assemblea  degli iscritti in occasione di consultazioni elettorali provinciali, regionali,  nazionali,   europee   e referendum,  con  delibera  approvata a maggioranza assoluta  dei soci   votanti,   che  non  impegna  tassativamente   tutti   gli iscritti, può esprimere indicazioni di voto o addirittura partecipare,  anche  con propri candidati,  alla campagna elettorale ferma restando l'identità di associazione indipendente.

Se  richiesto  da un terzo dei soci presenti,  la  votazione deve avvenire a scrutinio segreto.

Art. 16

L'Assemblea  degli iscritti è presieduta dal Presidente del comitato  coordinatore il quale nomina,  di volta in  volta,  due scrutatori e un segretario il quale redige, su apposito registro, un  verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal  Segretario.

Art. 17

L'Assemblea degli iscritti delibera su eventuali variazioni da apportare al presente statuto a maggioranza dei due terzi  dei presenti. La  stessa maggioranza è richiesta nel caso in cui si decida di sciogliere l'Associazione.

IL COMITATO COORDINATORE

Art. 18

Il Comitato Coordinatore è composto da sette  membri; dura in  carica tre anni e continua nel suo compito fino  all'elezione del  nuovo comitato;  Esso risponde periodicamente all'Assemblea del suo operato.

Art. 19

Il Comitato  ha  il  compito  di  guidare   l'Associazione assumendo  tutte le iniziative che ritiene più opportune per  il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge.

Art. 20

Al  Comitato spetta la gestione economica dell'Associazione.

Il Comitato nomina,  tra i suoi componenti,  un responsabile che  dovrà curare la contabilità segnando su apposito registro controfirmato  dal  Presidente tutte le operazioni  contabili  in entrata e in uscita.

Il  Comitato convoca,  una volta l'anno,  l'Assemblea  degli iscritti per l'approvazione di un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo redatti dal responsabile eletto in seno al comitato. 

Il Comitato,  inoltre, convoca l'Assemblea nei casi previsti dallo statuto ma può anche convocarla ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 21

Il  Comitato viene convocato ogni qualvolta il Presidente o, in caso di assenza o impedimento il Vice Presidente,  lo  ritenga opportuno.

Tale convocazione avviene con avviso scritto consegnato almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Presidente deve convocare il Comitato qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 22

Per   la  validità  delle  deliberazioni  del  comitato  è richiesta  la  presenza  effettiva  della  maggioranza  dei  suoi membri.  Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

Art. 23

Per  ogni  deliberazione del comitato sarà redatto,  da  un segretario nominato volta per volta dal Presidente, su  apposito registro,  un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24

In  caso  di  scioglimento dell'Associazione  le  somme  che risultino  in Cassa,  dopo il pagamento di tutte' le  passività, saranno devolute a scopi di pubblica utilità.

Art. 25

Per  quanto  non  contemplato nel  presente  statuto  valgono  le vigenti norme di legge.

Raccuja li' 31/12/2001

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