ASSOCIAZIONE INDIPENDENTE RINASCERE
ATTO COSTITUTIVO E NUOVO STATUTO
PREAMBOLO
I Compagni della Sezione di Raccuja del disciolto partito di Democrazia Proletaria, riuniti in Assemblea Straordinaria, premesso che gli avvenimenti politici nazionali e gli sconvolgimenti organizzativi che hanno interessato la sinistra hanno provocato una profonda riflessione che ha determinato la loro decisione di non prendere parte come associati - iscritti ad alcuna organizzazione di partito pur mantenendo fede all'impegno politico progressista che ha sempre ispirato la loro azione di lotta e sul cui fermo convincimento ancora oggi intendono battersi; premesso ancora che il loro maggiore impegno, anche per ragioni naturali, di cittadini di Raccuja intendono esprimerlo in sede locale per partecipare all'obiettivo di fare rinascere Raccuja, caduta troppo in basso negli ultimi tempi sul piano politico amministrativo per incapacità e inettitudine unite all'arroganza di potere principalmente della democrazia cristiana;
DECIDONO
di costituire una Associazione politica locale indipendente, fondata sui valori e sull'interesse delle forze popolari, denominata "Associazione Indipendente Rinascere" alla quale possono aderire oltre ai compagni dell'ex D.P. tutti quei compagni e cittadini che hanno a cuore le sorti di Raccuja e che vogliono battersi e partecipare alla rinascita del paese.
Pertanto decidono, inoltre, di adottare, per l'organizzazione della loro associazione, il seguente statuto:
TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E DURATA
Art. 1
E' costituita in Raccuja una associazione politica locale e indipendente denominata "Associazione Indipendente Rinascere" con sede in Raccuja via Carlo Marx nei locali dell'ex sezione di democrazia proletaria.
Art. 2
L'Associazione avrà il compito di promuovere e sostenere tutte le iniziative politiche utili agli interessi del paese e di tutti i cittadini ovvero di partecipare ad ogni iniziativa che persegua tali finalità.
Art. 3
L'Associazione avrà il compito di partecipare da sola, con altre componenti o con partiti politici, a tutte le battaglie politiche locali amministrative ed elettorali.
Art. 4
L'Associazione potrà assumere, in forma autonoma o in collegamento con enti e patronati, iniziative assistenziali nei confronti dei propri aderenti e dei cittadini in genere, anche istituendo appositi uffici.
L'Associazione potrà partecipare ad iniziative culturali, sportive, turistiche, folkloristiche, assumendone anche la gestione.
L'associazione potrà intraprendere iniziative economico sociali, culturali, scientifiche, ricreative, anche mediante presentazione di progetti ad Enti di ogni grado, con sede in Italia o all'Estero, fruendo di tutti i possibili finanziamenti ottenibili in ogni sede, secondo quanto previsto dalle norme Italiane e dell'Unione Europea.
Art. 5
L'Associazione è sostenuta economicamente con l'autofinanziamento volontario.
Art. 6
La durata dell'associazione e' fissata al 31/12/2021 e potrà essere una o più volte prorogata.
TITOLO II
I SOCI
Art. 7
Possono aderire all'Associazione oltre ai fondatori tutti i cittadini progressisti, che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, che ispirano la loro posizione e attività politica ai principi democratici e popolari di libertà, solidarietà, uguaglianza, soprattutto per fare rinascere e progredire il Paese di Raccuja.
Non è esclusa la partecipazione di cittadini iscritti a partiti politici nazionali.
L'iscrizione deve essere rinnovata annualmente.
Art. 8
L'adesione viene deliberata, dietro richiesta scritta, dal comitato coordinatore.
La delibera di adesione deve essere annotata a cura del comitato su apposito libro dei soci.
I soci devono osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e devono collaborare per favorire la rinascita e il progresso del Paese di Raccuja sulla base della partecipazione unitaria delle forze popolari.
Art. 9
I Soci partecipano con diritto di voto alle riunioni della Assemblea degli iscritti.
Art. 10
La qualità di socio non è trasmissibile salvo dietro deliberazione del comitato coordinatore.
L'associato può recedere dall'associazione con una comunicazione scritta.
L'esclusione di un associato può aver luogo con motivata deliberazione del comitato coordinatore, da comunicarsi all'interessato, nel caso in cui la condotta del socio sia incompatibile con i principi ai quali l'Associazione si ispira.
Contro tale provvedimento l'interessato può appellarsi mediante lettera scritta. In tal caso la decisione definitiva spetta all'Assemblea.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE
L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
Art. 11
L'Assemblea, alla quale possono partecipare tutti i soci, viene convocata dal comitato coordinatore con avviso scritto da recapitare a tutti soci almeno una settimana prima dalla data in cui si tiene la riunione e delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Il comitato coordinatore deve convocare l'Assemblea qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci.
Art. 12
L'Assemblea degli iscritti, a maggioranza assoluta dei soci votanti, elegge tra i soci un comitato coordinatore composto da sette membri; è compito dell'Assemblea eleggerne il Presidente e il Vice Presidente.
Qualora ne faccia richiesta un terzo dei soci presenti l'elezione delle cariche sociali avverrà con voto segreto.
Tutti gli incarichi durano tre anni e sono svolti gratuitamente.
La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente.
Art. 13
L'Assemblea degli iscritti, a maggioranza assoluta dei soci votanti, può, per giustificato motivo, revocare l'incarico affidato al comitato coordinatore o a un singolo componente di esso. In tale evenienza la votazione avverrà a scrutinio segreto.
Art. 14
L'Assemblea degli iscritti a maggioranza assoluta dei soci votanti, delibera con votazione palese, o su richiesta di un terzo dei soci presenti con votazione segreta, su partecipazioni a liste elettorali comunali anche con l'espressione di propri candidati. L'Assemblea delibera inoltre su partecipazioni ad Enti o Associazioni.
Art. 15
L'Assemblea degli iscritti in occasione di consultazioni elettorali provinciali, regionali, nazionali, europee e referendum, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei soci votanti, che non impegna tassativamente tutti gli iscritti, può esprimere indicazioni di voto o addirittura partecipare, anche con propri candidati, alla campagna elettorale ferma restando l'identità di associazione indipendente.
Se richiesto da un terzo dei soci presenti, la votazione deve avvenire a scrutinio segreto.
Art. 16
L'Assemblea degli iscritti è presieduta dal Presidente del comitato coordinatore il quale nomina, di volta in volta, due scrutatori e un segretario il quale redige, su apposito registro, un verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 17
L'Assemblea degli iscritti delibera su eventuali variazioni da apportare al presente statuto a maggioranza dei due terzi dei presenti. La stessa maggioranza è richiesta nel caso in cui si decida di sciogliere l'Associazione.
IL COMITATO COORDINATORE
Art. 18
Il Comitato Coordinatore è composto da sette membri; dura in carica tre anni e continua nel suo compito fino all'elezione del nuovo comitato; Esso risponde periodicamente all'Assemblea del suo operato.
Art. 19
Il Comitato ha il compito di guidare l'Associazione assumendo tutte le iniziative che ritiene più opportune per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge.
Art. 20
Al Comitato spetta la gestione economica dell'Associazione.
Il Comitato nomina, tra i suoi componenti, un responsabile che dovrà curare la contabilità segnando su apposito registro controfirmato dal Presidente tutte le operazioni contabili in entrata e in uscita.
Il Comitato convoca, una volta l'anno, l'Assemblea degli iscritti per l'approvazione di un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo redatti dal responsabile eletto in seno al comitato.
Il Comitato, inoltre, convoca l'Assemblea nei casi previsti dallo statuto ma può anche convocarla ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
Art. 21
Il Comitato viene convocato ogni qualvolta il Presidente o, in caso di assenza o impedimento il Vice Presidente, lo ritenga opportuno.
Tale convocazione avviene con avviso scritto consegnato almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
Il Presidente deve convocare il Comitato qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 22
Per la validità delle deliberazioni del comitato è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.
Art. 23
Per ogni deliberazione del comitato sarà redatto, da un segretario nominato volta per volta dal Presidente, su apposito registro, un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 24
In caso di scioglimento dell'Associazione le somme che risultino in Cassa, dopo il pagamento di tutte' le passività, saranno devolute a scopi di pubblica utilità.
Art. 25
Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le vigenti norme di legge.
Raccuja li' 31/12/2001