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Art. 98 del Testo Unico delle leggi elettorali, Titolo
VII:
Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente
di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi
culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare,
abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera
1. a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione
di candidati od
2. a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di
determinate liste o di determinati candidati o
3. ad indurli all'astensione,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da lire 600.000 a lire 4.000.000.
ART. 51. della legge 352/1970 (Norme sui referendum):
Le disposizioni penali, contenute nel titolo vii del testo unico delle
leggi per la elezione della camera dei deputati, si applicano anche con
riferimento alle disposizioni della presente legge. Le sanzioni previste
dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche
quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per
richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di
voto relativamente ai referendum disciplinati nei titoli I, II e III della
presente legge
CHI COMMETTE REATO
- I preti che dal pulpito propagandano astensione come scelta della Chiesa
- Gli insegnanti di religione che lo dicono in classe
- I cappellani militari e quelli negli ospedali e nelle carceri
- Pera e Casini qualora lo dicano in qualità di Presidenti Camere
RATIO DELLA NORMA
L'esistenza di questa norma è conseguenza del riconoscimento dello
status di ministro di culto, cui corrispondono norme speciali. Alcune
favorevoli (ad esempio preti possono ricevere testamento in caso di calamità),
alcune restrittive, quali quelle con la finalità di evitare ingerenza
in determinati campi: (non possono svolgere funzioni di avvocato, notaio,
giudice popolare, sindaco, consigliere comunale nel luogo in cui sono
parroci, etc.).
Si tratta di un divieto in conseguenza del riconoscimento della dimensione
pubblica degli ecclesiastici. E' una norma fondamentalmente di impostazione
fascista, da abrogare anche per quanto riguarda le norme in favore del
Vaticano e del clero. Tuttavia finché è in vigore deve essere
rispettata non solo quando va a favore degli ecclesiastici, ma anche quando
pone dei limiti alla loro libertà di azione.
CONCORDATO 1984
Non è vero che ha fatto perdere di valore alla norma, anzi: Il
Concordato del 1984 ha rafforzato la ratio di questo divieto.
Infatti, presupposto del Concordato 1984 è proprio il riconoscimento
da parte della Chiesa (con la Gaudium et Spes) della libertà politica
dei cattolici italiani.
È inequivocabile che "la promozione dell'uomo" di cui
parla il Concordato la Chiesa può perseguirla nella sua competenza,
che è quella spirituale e non temporale.
Si potrebbe dire che proprio in virtù di questo impegno da parte
della Chiesa lo Stato Italiano ha, dopo il 1984, ampliato i privilegi
a favore della CHIESA.
Basti pensare che mentre prima del 1984 lo Stato pagava solo 200 milioni
di euro per il sostentamento del clero e 4 milioni di euro per costruire
nuove chiese, oggi lo Stato versa 1 miliardo di euro con 8 per mille e
ammette che i soldi siano spesi per tante finalità che determinano
un maggiore controllo sociale.
O anche quello che accade con gli insegnanti di religione: non si potrebbe
ammettere che i Vescovi possano sceglierli su base di indicazioni morali
e religiose se queste poi influiscono anche sulle dinamiche politiche
e elettorali.
PERCHE C'E' INDUZIONE
- Autorevolezza della funzione: Dirlo dal pulpito (della chiesa o della
conferenza episcopale) è in se un fattore di induzione
- Controllo sociale: la CEI spende in Italia 1 miliardo di euro dell'8per
mille in mense, nuove chiese etc. La CEI usa 150 milioni di euro ogni
anno per costruire nuove chiese: molto facile che nel piccolo paese può
accadere che il solo andare al voto possa comportare ritorsioni ad esempioo
al titolare della ditta che fornisce il cemento, le travi, le pulizie
etc.
- Dipendenza economica: gli insegnanti di religione, ma anche i cappellani
militari etc, sono revocabili dalla CEI, proprio per ragioni etiche, per
cui è evidente che di fronte a indicazione di astensione c'è
conseguenza di revoca del posto e quindi dello stipendio!
- Dipendenza economica 2: anche i preti sono sotto ricatto, perché
tramite l'8 per mille non sono loro a ricevere direttamente i denari dalla
comunità dei fedeli, ma solo se la CEI gli riconosce il titolo.
SENTENZA CASSAZIONE
C'è stata nel 1984 una sentenza della Cassazione sul referendum
sull'aborto, dove in realtà si disse solo che nel caso di specie
non c'era reato perché il prete si era limitato ad esporre volantini
senza chiaro riferimento di voto e senza preannunciare svantaggi, neanche
di tipo spirituale, da un comportamento diverso.
Non è una sentenza dirimente, sia perché datata, sia perché
si trattava dell'ipotesi di vincolare al no gli elettori e non la differente
condotta di "indurre" all'astensione.
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