DICHIARAZIONE DI VOTO CONTRARIO ALLA APPROVAZIONE DELLA D4 |
DICHIARAZIONE DI VOTO In riferimento alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale: 1. Rispetto alla Relazione dei consulenti tecnico-giuridici approvata con delibera di Giunta n° 164 del 14/10/2004, c'è stata una forzatura linguistica nel "derubricare" le illegittimità, sollevate dai tecnici esterni e dal Responsabile di procedimento nella sua lettera alla proprietà inviata il 15 Ottobre 2004, ai sensi della legge 241/90, ad "irritualità" con strumentali ricadute sulla partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti. In particolare si fa presente che le rilevanti modifiche proposte di aree ed opere pubbliche richiedono le procedure amministrative previste dagli artt. 9-10 della legge 1150/42. Inoltre, trattandosi di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, la pubblicazione è dovuta ai sensi dell'art. 15, nonché 16-17, della medesima legge 1150/42. Vista anche la giurisprudenza in materia, le procedure amministrative devono prevedere necessariamente la riadozione dell'atto e la conseguente ripubblicazione per raccogliere le osservazioni e le opposizioni nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Ciò anche per permettere alla Provincia di effettuare le opportune verifiche di compatibilità rispetto al PTCP in vigore, di cui all'art. 3, comma 18, della L.R. 1/2000, sull'ottemperanza degli atti agli adeguamenti richiesti (vedi anche ricorso pendente al Consiglio di Stato); 2. I parcheggi a standard del commerciale devono diventare di proprietà comunale pienamente e in tutta la loro estensione. Lasciare ai privati la proprietà di oltre 74.000 mq di parcheggi, con l'uso pubblico degli stessi, comporta un evidente danno economico all'erario, impedendo il controllo diretto sulle attività da insediare, in particolare quelle delle grandi strutture commerciali. Se il Comune è proprietario pieno delle aree potrebbe, oltre ad accrescere gratuitamente il suo patrimonio di immobili da valorizzare in futuro, limitare le politiche degli orari del centro commerciale e contenere il possibile sviluppo dello stesso; 3. La convenzione ha come riferimento la variante alla viabilità, elaborata ai sensi della L.R. 23/97, con la quale si è permesso di "buttare fuori" dal perimetro del piano le opere pubbliche, impedendo una ricollocazione e una riclassificazione all'interno del comparto edificatorio di tutte le opere pubbliche. Ciò comporta una serie di conseguenze urbanistiche e viabilistiche che non permettono di correggere evidenti errori nella pianificazione comunale e questo ad unico vantaggio dell'operatore privato. Sulla variante alla viabilità non risulta allegato agli atti nessun parere scritto della Società Serravalle S.p.A.; 4. Si rileva che non è stato sanato l'evidente errore tecnico, già avallato dalla Giunta Musella, di approvare il progetto di Piano Particolareggiato D4, in netto contrasto con la delibera di G.C. n° 331 del 12 Maggio 1993 che, attuativa del Codice della Strada, indicò i limiti dei Centri abitati di Assago ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n° 285/92. Questa deliberazione, ancora oggi in vigore, impone infatti che l'autostrada MI-GE (classificata in Classe "A" dal 2° c.a. dell'art.2 del CdS) abbia una fascia di rispetto di inedificabilità, "fuori dei centri abitati", di mt. 60. Ciò significa che gran parte delle aree, ad Est e Ovest dell'autostrada MI-GE, interne ai perimetri del comparto edificatorio del Piano Particolareggiato "D4" e della "Cascina Bazzana - Sant'Ilario", esterne al limite dell'atto di G.C. n° 331/93, sono vincolate per una profondità di mt. 60 come inedificabilità assoluta, comportando una necessaria revisione del posizionamento degli edifici. Inoltre queste aree, inedificabili, non possono assolutamente, pena la creazione di un possibile danno economico, essere proposte come aree da trasferire al patrimonio comunale, cioè cedute al Comune. Nel Piano Particolareggiato esse sono accettate come aree standard per urbanizzazioni (a verde secondario), in contrasto con l'art. 3 c.a. 2° lett. C) del DM. n°1444/68 e art. 22, c.a.7° lett. d) L.R. n°51/75, come modificata dall'art. 7 c.a. 6° della L.R. n° 1/01. Entrambe queste leggi (nazionale e regionale) specificano che non si possono trasferire in proprietà al demanio aree vincolate a fasce di rispetto stradali, dove non si può far nulla. I nostri tecnici non hanno verificato dimensioni e quantità delle aree soggette a vincolo autostradale. Gli standard in difetto individuati in convenzione che ci sono stati proposti corrispondono a mq. 15.900, mentre non conosciamo, in assenza di una verifica tecnico-urbanistica, la consistenza di tutte le aree soggette a vincolo autostradale. Le NTA in vigore stabiliscono le destinazioni e le distanze volte ad individuare le aree per la mitigazione ambientale: a mio avviso l'onere delle opere di piantumazione e manutenzione della fascia di rispetto ambientale deve essere posto a carico del privato. Non si è voluta usare la leva della carenza degli standard come possibilità concreta da far pesare nella trattativa con il privato, al fine di ottenere, in rispetto del mandato elettorale della Lista Uniti per Assago, una riduzione delle volumetrie commerciali; 5. Manca il recepimento in variante al PRG delle prescrizioni contenute con nota del 2/2/04 della Direzione Difesa Territorio Regione Lombardia, non essendo sufficiente l'asseveramento di compatibilità del PP allo studio geologico, richiamato al punto 4) del dispositivo della delibera in oggetto. Infatti nella relazione degli Uffici regionali preposti si scrive: "lo studio geologico - con le modifiche regionali che seguono - deve essere adottato quale parte integrante dello strumento urbanistico e gli elaborati devono comparire nell'elenco dei documenti di PRG" e continua "lo studio finalizzato all'individuazione del reticolo idrico minore deve essere preventivamente sottoposto alle sede territoriale competente per l'espressione del parere vincolante: sulle acque pubbliche, sino all'espressione di detto parere, vige il divieto di edificazione di 10 metri". L'individuazione delle fasce di rispetto è prevista nello studio geologico, ma non compare negli elaborati di PRG: emerge quindi l'obbligo di adeguare lo strumento urbanistico allo studio geologico, alle norme del Parco Sud, al PTCP provinciale. Questi passaggi vanno fatti prima dell'approvazione definitiva del Piano Particolareggiato; 6. Sulle opere a scomputo nella convenzione (articoli 5 e 7) mancano i riferimenti agli obblighi di cui all'art. 2 - comma 5° - della Legge 109/94 e s.m.i. In particolare non si fa alcun richiamo, vista la consistenza degli importi che superano abbondantemente la soglia di € 5.000.000, alle procedure di gara di evidenza pubblica previste dalla direttiva 93/37/CEE, a cui gli stessi privati devono fare riferimento quando realizzano opere pubbliche di urbanizzazione a scomputo del contributo concessorio dovuto; 7. Nel merito, costato che i tre punti politici: riduzione dei volumi commerciali, no al residenziale permanente e oneri della metropolitana a carico dei privati, non sono stati assolutamente raggiunti, in particolare:
8. Bando di pubblica disponibilità per la realizzazione di opere con funzioni di eccellenza e di valenza sociale: la disponibilità della proprietà (sia nei tempi, sia nella consistenza della slp concessa) è insufficiente a garantire un intervento qualificante, tipo polo tecnologico. Le volumetrie dell'intervento saranno detratte dai 118.000 mq di slp. con destinazione ad uffici. Per il Comune possono essere validi solo gli impegni presi dalla proprietà con fideiussione e inseriti in convenzione. Inoltre, lo scambio proposto può essere conveniente per il Comune solo di fronte a una riduzione delle aree commerciali. Ridurre il terziario, che nessuno vuole in questo momento, è inutile e dannoso. Inutile, poiché non risponde al nostro mandato elettorale, e dannoso, poiché il terziario sono posti di lavoro! Rammento che il rapporto mq. di slp terziario/n° posti di lavoro è pari a circa 20/1; il rapporto mq. di slp commerciale/n° posti di lavoro è pari a circa 80/1; 9. Monetizzazioni: su questo punto si può ravvisare un possibile danno economico erariale all'Ente. Pur accettando la perdente logica delle monetizzazioni, le stesse devono essere calcolate correttamente nel loro valore di scambio commerciale (corrispettivo economico da versare al Comune) che non possono essere i 96,00 €/mq concordati con la proprietà. Il prezzo deve essere, quanto meno, superiore a quello venale, ovvero commerciale delle aree edificabili, come stabilito dal combinato disposto dell'art. 12 L.R. 60/77 (riconfermato dall'art 46 della nuova L.R. n. 12/05) e art. 37 del D.P.R. 327/01 - TU sugli espropri. Sicuramente il corrispettivo da dare al Comune dovrà essere superiore al valore ICI delle aree edificabili, basandosi su una perizia estimativa giurata di un tecnico di nostra fiducia. In ogni caso i valori proposti in convenzione risultano assolutamente inferiori a quelli determinati con la recente delibera di Giunta n° 35 del 24/02/2005 (a questo proposito si vedano i valori degli atti notarili di compravendita di terreni edificabili a destinazione industriale che si attestano sui 280 €/mq); 10. La scelta politica di una parte della Giunta, di iscrivere l'argomento in questione nel Consiglio Comunale convocato a ridosso delle festività pasquali, comprime oltre misura i tempi necessari ai Consiglieri comunali per lo studio e la conoscenza di un atto complesso e limita ingiustificatamente il democratico confronto istituzionale, anche perché la nomina dei membri della Commissione urbanistica, istituita con delibera di Consiglio n° 44 del 15/12/2004, non è stata attuata dall'organo preposto; 11. Si impedisce un dibattito democratico con la cittadinanza su scelte urbanistiche di fondamentale importanza per il futuro di Assago; infatti, non solo si sono ripetutamente rigettate le proposte del sottoscritto volte a promuovere assemblee consultive e informative sullo stato della trattativa con la Proprietà della D4, ma oggi non si vuole convocare, prima del voto in Consiglio, un'assemblea pubblica informativa. Ciò contraddice lo spirito e la lettera del nostro programma elettorale, dove abbiamo posto la partecipazione a guida del nostro agire politico; 12. Terminando, ho votato contro il Piano Particolareggiato proposto dalla Giunta Musella perché secondo me era sbagliato introdurre la residenza permanente e un consistente insediamento di grande distribuzione commerciale a scapito di una valorizzazione tecnologico-produttiva dell'area D4. Oggi non posso che dissentire profondamente da un'erronea scelta politico-ammnistrativa, compiuta dalla maggioranza della Lista in cui sono stato eletto, che riproduce logiche insediative di sviluppo dannose sotto il profilo sociale, occupazionale, urbanistico e ambientale, contro le quali mi sono da sempre battuto coerentemente e che contraddicono punti fondamentali del nostro programma elettorale. Tutto quanto sopra detto è coerente con le indicazioni del partito della Rifondazione Comunista di Assago.
L'Assessore al Bilancio, Personale e Partecipazione |