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Proposta di modifica integrale dell'art. 9 - Costituzione dei gruppi - Reg. Consiglio Comunale

OGGETTO: Proposta di modifica integrale dell'art. 9 - Costituzione dei gruppi - del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione di CC. n° 25 del 10/5/02.

Il sottoscritto Francesco Papetti, in qualità di Consigliere del Partito della Rifondazione Comunista, in base al regolamento del Consiglio Comunale e delle leggi che ne tutelano e ne garantiscono le funzioni, presenta la seguente Bozza di Deliberazione da iscrivere, con urgenza, all'Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale.

RELAZIONE

Visto l'art. 43 del D.Lgs 267/2000 in merito al potere di iniziativa dei Consiglieri Comunali;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con atto n° 25 nella seduta del 10 maggio 2002;

Visto l'art. 9 - Costituzione dei gruppi - del Regolamento in oggetto che dispone quanto segue:

"ART. 9 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista elettorale costituiscono un gruppo consiliare, indipendentemente dal loro numero.
2. Il Consigliere che si stacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi già esistenti non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare ne dà comunicazione al Segretario comunale e al Presidente del Consiglio.
3. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella condizione di cui al comma precedente, possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno un capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, da parte dei Consiglieri interessati con l'indicazione del relativo capogruppo.
4. Il Consigliere che non intende appartenere al gruppo consiliare di cui al comma 1, oppure intende successivamente recedere dal gruppo a cui apparteneva, comunica la sua decisione, con atto scritto, alla Segreteria del Comune e al Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, e può entrare a far parte del gruppo misto.
5. Il Consigliere che intende far parte di un gruppo consiliare già costituito trasmette alla Segreteria del Comune, e al Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, un documento scritto attestante l'accettazione della sua domanda da parte del capogruppo del gruppo a cui intende aderire.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica";

Vista l'iniquità dell'articolo sopra richiamato, laddove fa divieto ad un consigliere che si stacca dal gruppo in cui è stato eletto di acquisire le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, ancorché - gruppo misto, anche alla luce delle tutele previste in base all'art. 44 del D.Lgs 267/2000, in merito alla tutela delle minoranze consiliari;

Tenuto conto che ciò comporta, per il Consigliere senza gruppo, una forte limitazione alla partecipazione attiva ai lavori istituzionali con la violazione di un elementare principio di eguaglianza tra gli eletti, nonché una manifesta limitazione al potere di rappresentanza dei cittadini che hanno eletto il Consigliere, così privato dei diritti di cui sopra;

Considerato, inoltre, che il Ministero dell'Interno, con risoluzione n° 15900/129/2001, conferma la possibilità, già realizzata da molte Amministrazioni comunali, di prevedere, nel proprio Regolamento di Consiglio, la costituzione di gruppi consiliari non vincolati dalle risultanze delle elezioni e costituiti anche da un solo componente;

Richiamata altresì la nota del Sindaco, di cui alla lettera prot.20767 del 22/9/05 inviata a tutti i Consiglieri comunali e alle successive dichiarazioni rilasciate dallo stesso nel Consiglio Comunale del 29 Settembre 2005, in cui si concede la possibilità di costituire gruppo misto, e si impegna a modificare le norme regolamentari consiliari;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri di legge;

DELIBERA

1. di approvare la modifica integrale dell'art. 9 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI - del vigente Regolamento di Consiglio con il seguente testo:

"ART. 9 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso dalla corrispondente lista deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo indicato.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
3. Il gruppo è costituito anche da un solo Consigliere quando questi sia l'unico rappresentante eletto di una lista, o comunque riferito a un gruppo rappresentato in Parlamento.
4. Si ha gruppo misto quando non ricorrono le condizioni di cui ai precedenti commi e il numero dei consiglieri è inferiore a due.
5. Ogni gruppo comunica al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione, il destinatario di ogni riferimento formale è il Consigliere che in ciascuna lista ha ottenuto la cifra individuale più alta.
6. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi, al Segretario comunale e al Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, le successive variazioni della persona del capogruppo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica."

2 di dare atto che, ai sensi dell'art.49 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il Segretario comunale, in qualità anche di Responsabile dell'Area amministrativa, ha espresso il parere che si allega quale parte integrante alla presente proposta;

3 di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.


Assago, 7 ottobre 2005

IL CONSIGLIERE COMUNALE
DI RIFONDAZIONE COMUNISTA
Franco Papetti