TFR - Trattamento di Fine Rapporto |
|
|
Siamo tutti preoccupati per le "novità" che questo
governo ha varato e che toccheranno il nostro TFR.
Niente paura!
C'è tutto il tempo per capire e per decidere:intanto non è
una scadenza a breve, dovremo prendere la decisione tra il 1° gennaio
e il 30 giugno del 2006.
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2006 i sindacati organizzeranno assemblee,
occasioni di incontro per spiegare il decreto e decidere insieme ai lavoratori
dipendenti.
La legge delega sulle pensioni prevede un decreto attuativo sulla Previdenza
Complementare e l'utilizzo del TFR dei lavoratori.
Tutto dipende però dal testo del decreto che il governo deve varare
(la scadenza del termine è il 6 ottobre 2005)
|
COSA E' IL
TFR? |
|
Il t.f.r. (trattamento di fine rapporto) spetta al lavoratore alla cessazione
del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa. Perciò va riconosciuto
al lavoratore in caso di dimissioni,di licenziamento (sia per giusta causa
che per giustificato motivo ) ed anche in caso di morte: In questo caso
l'importo viene devoluto ai familiari con l'aggiunta di un importo pari
a quello di mancato preavviso.
Come si calcola. Il t.f.r. si determina calcolando al termine di ogni
anno di servizio svolto, una quota da accantonare (pari alla retribuzione
annua diviso per 13.5) e che va' a sommarsi alle quote precedentemente
accantonate e rivalutate annualmente.
Quota annua di accantonamento. Si calcola al 31 dicembre dividendo la
retribuzione annua per 13,5. Per retribuzione di ogni anno si intendono
tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale al lavoratore, compreso
l'equivalente delle prestazioni in natura, con l'esclusione dei rimborsi
spese. Qualora il rapporto di lavoro cessi nel corso dell'anno ,la quota
e' proporzionalmente ridotta, considerando come mese intero le frazioni
di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Rivalutazione delle quote accantonate. Al 31 dicembre di ogni anno, oltre
a calcolare la quota da accantonare per l'anno stesso, il datore di lavoro
deve rivalutare il fondo complessivo accantonato negli anni precedenti.
Il tasso di rivalutazione da applicare e' composto da due voci, una fissa(1,5%)ed
una variabile (75% dell' aumento del costo della vita calcolato dall'ISTAT).
Interruzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore si dimetta
nel corso dell'anno la voce fissa dell'1,5% va frazionata in dodicesimi
di anno (pari allo 0,125% per ogni mese) in rapporto al numero di mesi
lavorati in quell' anno.
Raccordo con la precedente normativa. Per i lavoratori che al momento
dell'entrata in vigore della legge, al 1° giugno 1982 avevano in corso
un rapporto di lavoro si e' calcolato l'importo della liquidazione al
31 maggio 1982 spettante con la vecchia normativa. Tale importo ha costituito
la prima quota dell'accantonamento ed e' stato rivalutato al 31 dicembre
1982 secondo le regole sopra indicate. La legge ha disposto, inoltre,
il graduale reinserimento dei 175 punti di contingenza maturati nel periodo
1° febbraio 1977-31 maggio 1982(pari a £418.075) e, come e'
noto, in precedenza non computabili ai fini della liquidazione.
A partire dal 1°gennaio 1983 sono stati inseriti nel calcolo della
retribuzione annua 25 vecchi punti (da lire 2.389 ciascuno )ogni 6 mesi.
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 1986 l'intero ammontare della
contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982 e' stato
inserito nella retribuzione utile per la determinazione della quota annua
del trattamento di fine rapporto.
Le trattenute fiscali. Determinato l'importo lordo della liquidazione,
per conoscere la somma che il lavoratore potrà effettivamente ricevere,
occorre calcolare le trattenute fiscali .
Innanzitutto occorre dividere l'ammontare del t.f.r. per il numero degli
anni di anzianità di servizio e moltiplicare il risultato per 12.
Determinato il risultato si individua l'aliquota relativa, facendo riferimento
alla tabella delle aliquote in vigore al momento in cui e' sorto il diritto
a percepire il t.f.r.
La seconda novità concerne il sistema attraverso cui si arriva
a determinare l'imponibile. il procedimento e' il seguente: Si prende
in considerazione l'importo del t.f.r. e si riduce il suo ammontare di
una somma per ciascun anno di servizio che, a partire dal 1° gennaio
1988, e' stata elevata da 500.000 a 600.000 . Da notare che se il rapporto
di lavoro si svolge per un numero inferiore a quello preavviso dai CCNL
di categoria, la detrazione e' in proporzione ridotta.
L'imposta da pagare si ottiene applicando l'aliquota al netto della deduzione
sopraindicata
Anticipazioni. La legge stabilisce un importante principio: la possibilità
per il lavoratore di ottenere dal datore di lavoro anticipazione sull'indennità
maturata per un importo non superiore al 70%. Il diritto di anticipazione
però può essere fatto valere con almeno 8 anni di anni di
servizio presso la stessa azienda e inoltre l'azienda deve almeno avere
più di 25 dipendenti. Inoltre la richiesta di anticipazione deve
essere giustificata dalla necessità di:
- Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche o private.
- Acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli.
Il fondo di garanzia. Per i lavoratori dipendenti di aziende insolventi(per
fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, etc.)viene garantita
la liquidazione con un apposito "fondo di garanzia del t.f.r."
istituito presso l'Inps e alimentato con i contributi a carico dei datori
di lavoro. Nei casi di insolvenza sopra indicati il Fondo si sostituisce
al datore di lavoro nel pagamento della liquidazione al lavoratore o agli
aventi diritto. La copertura del Fondo opera automaticamente, prescindendo
dall' effettivo versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
Torna
su
|
SILENZIO/ASSENSO |
|
La CGIL si è sempre opposta al trasferimento obbligatorio del
TFR nei fondi.
La soluzione emersa dal confronto col Governo obbligherà a scegliere
tra tre opzioni:
1. NO. Nego l'assenso a destinare il TFR ai fondi e lo mantengo come tale
2. SI. Scelgo di destinare il TFR al Fondo e preciso quale
3. NON DECIDO. L'azienda, al termine del periodo previsto (cioè
dal 1° luglio 2006) deve conferire automaticamente il TFR ad un fondo
(da definire nel decreto attuativo). Questo è il meccanismo previsto
dal SILENZIO/ASSENSO.
In realtà bisogna aspettare il decreto per conoscere le modalità
precise della scelta. Noi ci impegniamo a spiegare nelle assemblee e con
gli strumenti adeguati alle persone cosa fare
ATTENZIONE: Chi ti propone oggi di firmare pre-accordi (o pre-disdette)
ti imbroglia: il decreto non c'è e per scegliere liberamente e
consapevolmente è previsto un intero semestre (1 gennaio - 30 giugno
2006).
Torna
su
|
|
FONDI NEGOZIALI:
COSA SONO E COME FUNZIONANO |
|
RendimentoI fondi negoziali sono il frutto della contrattazione tra le
parti sociali. Ogni categoria ha (avrà) nel Contratto Nazionale
(CCNL) definito costi, modalità e tempi del suo Fondo. Cioè
una quota di salario ottenuta nei contratti nazionali/aziendali che le
aziende /gli enti devono contribuire a versare solo se il lavoratore aderisce
al fondo, altrimenti non è esigibile.
I principi su cui si basano sono:
L'adesione è prevista per i lavoratori a cui si applica il relativo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - CCNL - (meccanici, chimici,
scuola, artigiani, ecc).
Funzionano a capitalizzazione, cioè la rendita o il capitale finale
dipende dalla cifra versata da ognuno (la quota del lavoratore, la quota
dell'azienda, gli interessi maturati) e non a distribuzione, come l'attuale
sistema pensionistico pubblico che paga le pensioni con i versamenti pensionistici
attuali.
Non sono a scopo di lucro: sono Fondi Pensione Negoziali, non assicurazioni
private. Sono indirizzati dalle parti sociali firmatarie: per questo i
costi sono molto più bassi per i soci.
Il controllo dei soci, che eleggono periodicamente l'Assemblea che a sua
volta vota il CdA, costituisce una garanzia.
La separazione netta tra chi detiene i capitali (banche), chi investe
(SIM) e chi paga le pensioni (assicurazioni) in modo da evitare di concentrare
in un unico soggetto tutti i rischi.
Il vincolo a non concentrare gli investimenti su un'unica società
o un'unica tipologia di investimenti.
La trasparenza, che passa anche dagli obblighi di informazione periodica,
da affiggere in bacheca, dei vesamenti da parte dell'impresa.
Torna su
|
|
|
FONDI/COSTI: PERCHE' DOVREBBE
CONVENIRE |
|
DIPARTIMENTO WELFARE Previdenza Complementare
Roma, 27 gennaio 2005
Analisi dei rendimenti dei Fondi pensione negoziali
Allo scopo di permettere una valutazione completa sullo stato attuale
del sistema di previdenza complementare, in particolare per quanto riguarda
i Fondi pensione negoziali, riteniamo utile mettervi a disposizione il
quadro riassuntivo dei risultati raggiunti dalle gestioni finanziarie
dei Fondi che sono da tempo autorizzati dalla Commissione di Vigilanza
sui Fondi pensione alla gestione operativa e finanziaria delle risorse
derivanti dai contributi versati dai lavoratori aderenti, dall'azienda
e dalle quote di Tfr definite tramite la contrattazione collettiva tra
le parti sociali.
Complessivamente, come risulta dalla "Tabella" allegata, sempre
con la necessaria prudenza, possiamo dire che il sistema dei Fondi pensione
negoziali - regolato dal D.Lgs 124/93 e successive modificazioni, avviato
operativamente dalla contrattazione collettiva, autorizzato alla operatività
gestionale dalla apposita Commissione di Vigilanza sui fondi pensione
e dalla stessa controllato - è in grado di rendere possibile una
integrazione pensionistica al sistema pubblico.
I fondi pensione negoziali che abbiamo preso in esame, nell'anno 2004,
hanno raggiunto un rendimento medio netto pari al 5% rispetto alla rivalutazione
netta del Tfr che risulta essere del 2,5%.
Tenendo conto, che la maggioranza dei fondi esaminati è ancora
con una gestione "monocomparto", sistema che determina un rendimento
unico per tutti gli aderenti, e che i risultati raggiunti è opportuno
valutarli nel medio e lungo periodo, i dati riassuntivi dei rendimenti
netti delle gestioni finanziarie a partire dall'inizio dell'operatività
dei singoli fondi fino al 31.12.2004 sono da considerarsi apprezzabili.
Per lo stesso periodo abbiamo riassunto la rivalutazione netta del Tfr
in modo tale che la si possa comparare con il risultato dei fondi pensione
negoziali. Da ricordare che la rivalutazione netta del Tfr rappresenta
per l'aderente l'elemento prioritario della sua valutazione.
Ad ulteriore conferma di tutto quanto evidenziato se prendiamo in esame
quanto avvenuto per gli aderenti al fondo pensione "Cooperlavoro"
a quattro anni dalla piena operatività, constatiamo che i rendimenti
netti del fondo ammontano al 17,76% rispetto all'11,34% della rivalutazione
netta del Tfr.
Ai suddetti risultati, è utile evidenziare, che gli aderenti a
Cooperlavoro e agli altri fondi si aggiungono i benefici derivanti dal
contributo dell'azienda e dalle regole fiscali.
In conclusione questi risultati ci aiutano nella discussione che si è
aperta nelle strutture e con i lavoratori tenendo conto che a breve gli
stessi saranno chiamati ad esprimere la loro libera adesione al sistema
dei Fondi pensione negoziali e/o ad altre forme di previdenza complementare,
anche per questo evidenziamo che i Fondi aperti per l'anno 2004 hanno
raggiunto un rendimento medio netto del 4,1%.
Torna
su
|
|
|