Referendum parzialmente abrogativi
legge 40/2004 sulla fecondazione assistita
. «Per consentire nuove cure per malattie come l’Alzheimer, il
Parkinson, le sclerosi, il diabete, le cardiopatie, i
tumori»
. Promosso, come il quesito successivo e quello sulla fecondazione eterologa,
dal “Comitato promotore referendum parzialmente abrogativi della legge
sulla procreazione assistita”, composto e sostenuto da un vasto schieramento
trasversale di donne e uomini delle istituzioni, della politica, della scienza,
della medicina, del diritto, dell’università, dei media, dei
movimenti e delle associazioni. Vuole che anche nel nostro paese si possano
sviluppare cure innovative per moltissime malattie gravi, oggi incurabili.
. «Per la tutela della salute della donna»
. Vuole aumentare le probabilità di successo della riproduzione assistita.
Far nascere i bambini, garantire la libertà di scelta e la salute delle
madri, diminuire i disagi personali e i costi e consentire una possibile soluzione
alla trasmissione di malattie ereditarie.
. «Per l’autodeterminazione e la tutela della salute della donna»
. Promosso dal “Comitato referendum per l’autodeterminazione e
la tutela della salute della donna” composto e sostenuto da un fronte
largo e plurale di donne, uomini e di personalità che si battono per
le libertà e responsabilità femminili e per i diritti civili
e di cittadinanza. Il quesito è identico al precedente ma con in più
l’abrogazione totale dell’articolo 1 della legge 40/2004. Vuole
affermare che i diritti delle persone già nate non possono essere considerati
equivalenti a quelli dell’embrione e mettere al riparo dal rischio che
libertà acquisite dalle donne vengano rimesse in discussione.
. «Per la fecondazione eterologa»
. Vuole consentire la donazione di gameti per rimediare ai casi di sterilità
più gravi e per prevenire la trasmissione di malattie ereditarie quando
uno o entrambi i potenziali genitori ne sono portatori.
Quesito 1. «Per consentire nuove cure per
malattie come l’Alzheimer, il Parkinson, le sclerosi, il diabete, le cardiopatie,
i tumori»
Promosso, come il quesito successivo e quello sulla fecondazione eterologa,
dal “Comitato promotore referendum parzialmente abrogativi della legge
sulla procreazione assistita”, composto e sostenuto da un vasto schieramento
trasversale di donne e uomini delle istituzioni, della politica, della scienza,
della medicina, del diritto, dell’università, dei media, dei movimenti
e delle associazioni. Vuole che anche nel nostro Paese si possano sviluppare
cure innovative per moltissime malattie gravi, oggi incurabili.
. Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle
seguenti parti:
. Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da un’unica
cellula di partenza, eventualmente»;
. Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e
qualora non siano disponibili metodologie alternative»;
. Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione
mediante trasferimento di nucleo o»;
. Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione
e»?
Quesito 2. «Per la tutela della salute
della donna»
Vuole aumentare le probabilità di successo della riproduzione assistita.
Far nascere i bambini, garantire la libertà di scelta e la salute delle
madri, diminuire i disagi personali e i costi e consentire una possibile soluzione
alla trasmissione di malattie ereditarie.
. Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle
seguenti parti:
. Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire
la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana»;
. Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire
la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana»;
. Articolo 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita
è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilità o infertilità»;
. Articolo 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità
di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque
circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità
da causa accertata e certificata da atto medico»;
. Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della»;
. Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto
stabilito dall’articolo 4, comma 1,»;
. Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: «fino al momento della
fecondazione dell’ovulo»;
. Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «, di cui
al comma 2 del presente articolo»;
. Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: «a un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre»;
. Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile
al momento della fecondazione», nonché alle parole: «fino
alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»?
Quesito 3. «Per l’autoderminazione
e la tutela della salute della donna»
Promosso dal “Comitato referendum per l’autodeterminazione e la
tutela della salute della donna” composto e sostenuto da un fronte largo
e plurale di donne, uomini e di personalità che si battono per la libertà
e responsabilità femminile e per i diritti civili e di cittadinanza.
Il quesito è identico al precedente ma con in più l’abrogazione
totale dell’art. 1 della legge 40/2004. Vuole affermare che i diritti
delle persone già nate non possono essere considerati equivalenti a quelli
dell’embrione e mettere al riparo dal rischio che libertà aquisite
dalle donne vengano rimesse in discussione.
. Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle
seguenti parti:
. Articolo 1, comma 1: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana
è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle
condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura
i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»;
. Articolo 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita
è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilità o infertilità»;
. Articolo 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità
di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque
circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità
da causa accertata e certificata da atto medico»;
. Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della»;
. Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto
stabilito dall’articolo 4, comma 1»;
. Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: «Fino al momento della
fecondazione dell’ovulo»;
. Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «e terapeutiche,
di cui al comma 2 del presente articolo»;
. Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre»;
. Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: «per grave e documentata
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile
al momento della fecondazione»; nonché alle parole: «fino
alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile».
Quesito 4. «Per la Fecondazione eterologa»
Vuole consentire la donazione di gameti per rimediare ai casi di sterilità
più gravi e per prevenire la trasmissione di malattie ereditarie quando
uno o entrambi i potenziali genitori ne sono portatori.
. Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle
seguenti parti:
. Articolo 4, comma 3: «È vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo»;
. Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto
di cui all’articolo 4, comma 3»;
. Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto
di cui all’articolo 4, comma 3»;
. Articolo 12, comma 1: «Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi
gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro»;
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: «1»