Referendum parzialmente abrogativi
legge 40/2004 sulla fecondazione assistita



. «Per consentire nuove cure per malattie come l’Alzheimer, il Parkinson, le sclerosi, il diabete, le cardiopatie, i
tumori»

. Promosso, come il quesito successivo e quello sulla fecondazione eterologa, dal “Comitato promotore referendum parzialmente abrogativi della legge sulla procreazione assistita”, composto e sostenuto da un vasto schieramento trasversale di donne e uomini delle istituzioni, della politica, della scienza, della medicina, del diritto, dell’università, dei media, dei movimenti e delle associazioni. Vuole che anche nel nostro paese si possano sviluppare cure innovative per moltissime malattie gravi, oggi incurabili.

. «Per la tutela della salute della donna»

. Vuole aumentare le probabilità di successo della riproduzione assistita. Far nascere i bambini, garantire la libertà di scelta e la salute delle madri, diminuire i disagi personali e i costi e consentire una possibile soluzione alla trasmissione di malattie ereditarie.

. «Per l’autodeterminazione e la tutela della salute della donna»

. Promosso dal “Comitato referendum per l’autodeterminazione e la tutela della salute della donna” composto e sostenuto da un fronte largo e plurale di donne, uomini e di personalità che si battono per le libertà e responsabilità femminili e per i diritti civili e di cittadinanza. Il quesito è identico al precedente ma con in più l’abrogazione totale dell’articolo 1 della legge 40/2004. Vuole affermare che i diritti delle persone già nate non possono essere considerati equivalenti a quelli dell’embrione e mettere al riparo dal rischio che libertà acquisite dalle donne vengano rimesse in discussione.

. «Per la fecondazione eterologa»

. Vuole consentire la donazione di gameti per rimediare ai casi di sterilità più gravi e per prevenire la trasmissione di malattie ereditarie quando uno o entrambi i potenziali genitori ne sono portatori.

Quesito 1. «Per consentire nuove cure per malattie come l’Alzheimer, il Parkinson, le sclerosi, il diabete, le cardiopatie, i tumori»
Promosso, come il quesito successivo e quello sulla fecondazione eterologa, dal “Comitato promotore referendum parzialmente abrogativi della legge sulla procreazione assistita”, composto e sostenuto da un vasto schieramento trasversale di donne e uomini delle istituzioni, della politica, della scienza, della medicina, del diritto, dell’università, dei media, dei movimenti e delle associazioni. Vuole che anche nel nostro Paese si possano sviluppare cure innovative per moltissime malattie gravi, oggi incurabili.

. Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti:

. Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente»;

. Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»;

. Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»;

. Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione e»?

Quesito 2. «Per la tutela della salute della donna»
Vuole aumentare le probabilità di successo della riproduzione assistita. Far nascere i bambini, garantire la libertà di scelta e la salute delle madri, diminuire i disagi personali e i costi e consentire una possibile soluzione alla trasmissione di malattie ereditarie.

. Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti:

. Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana»;

. Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana»;

. Articolo 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»;

. Articolo 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»;

. Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»;

. Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,»;

. Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: «fino al momento della fecondazione dell’ovulo»;

. Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «, di cui al comma 2 del presente articolo»;

. Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: «a un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;

. Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»?

Quesito 3. «Per l’autoderminazione e la tutela della salute della donna»
Promosso dal “Comitato referendum per l’autodeterminazione e la tutela della salute della donna” composto e sostenuto da un fronte largo e plurale di donne, uomini e di personalità che si battono per la libertà e responsabilità femminile e per i diritti civili e di cittadinanza. Il quesito è identico al precedente ma con in più l’abrogazione totale dell’art. 1 della legge 40/2004. Vuole affermare che i diritti delle persone già nate non possono essere considerati equivalenti a quelli dell’embrione e mettere al riparo dal rischio che libertà aquisite dalle donne vengano rimesse in discussione.

. Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti:

. Articolo 1, comma 1: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»;

. Articolo 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»;

. Articolo 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»;

. Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»;

. Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1»;

. Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: «Fino al momento della fecondazione dell’ovulo»;

. Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo»;

. Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;

. Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione»; nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile».

Quesito 4. «Per la Fecondazione eterologa»
Vuole consentire la donazione di gameti per rimediare ai casi di sterilità più gravi e per prevenire la trasmissione di malattie ereditarie quando uno o entrambi i potenziali genitori ne sono portatori.

. Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti:

. Articolo 4, comma 3: «È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo»;

. Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;

. Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;

. Articolo 12, comma 1: «Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro»;
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: «1»