Proposta di legge n. 3296 del 22 ottobre 2002
«Disciplina del patto civile di solidarietà e delle unioni di
fatto»
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE N. 2983
d’iniziativa del deputato
GRILLINI
Disciplina del patto civile di solidarietà e delle unioni di fatto
Presentata il 22 ottobre 2002
Onorevoli colleghi!
La presente proposta di legge intende fornire la possibilità di optare
per uno strumento regolativo pattizio più snello e leggero alle coppie
che non intendano impostare la propria vita sulla base della regolamentazione
civilistica tipizzata dalle norme sul matrimonio. Si tratta di un fenomeno che
ha ormai acquistato dimensioni socialmente imponenti ed è certo anche
largamente sottostimato dalle statistiche, perché tende a sottrarsi ad
ogni rilevazione, data l’assenza di qualunque vantaggio a manifestarsi
per le attuali famiglie non tradizionali. La presente proposta non intende imporre
autoritativamente il nuovo istituto alle coppie di fatto che vogliano rifuggire
da ogni vincolo giuridico, ma soltanto offrire una possibilità di scelta
in più a chi desidererà usufruirne. Si tratta in sostanza di prendere
atto che il pluralismo della nostra società non consente più,
se non al prezzo di gravi e inutili costi sociali, di imporre alle famiglie
non tradizionali una drastica scelta fra due sole opzioni: il matrimonio tradizionale
da una parte, l’assenza assoluta di qualsiasi riconoscimento giuridico
e perfino di tutela in caso di eventi imprevisti dall’altra.
Non deve più accadere, a parere dei proponenti, che a chi ha convissuto
con una persona, magari per trent’anni, possa essere negato perfino il
diritto di assistere il proprio partner morente in ospedale e che le famiglie
di origine possano addirittura impedire al partner l'accesso al luogo di cura
e lo escludano da ogni decisione riguardante il partner malato e incapace di
agire; non deve più accadere che, attraverso l’istituto della riserva
a favore dei legittimari, sia vietato al testatore di lasciare in eredità
il proprio patrimonio alla persona con cui ha condiviso l'esistenza; e, anche
in assenza di eredi legittimari, che tale eredità venga falcidiata dalla
stessa tassazione prevista per i lasciti a persone del tutto estranee al defunto,
discriminazione aggravata dalla recente modifica del regime fiscale delle successioni.
Non deve accadere che trattamenti punitivi di questo genere vengano previsti
al solo fine di sanzionare le scelte di vita dei cittadini che semplicemente
non ritengano adatta alla propria unione, o non condividano per alcuni suoi
aspetti, la normativa matrimoniale attualmente vigente.
Ancor più grave è che un tale trattamento punitivo venga inflitto
a chi non ha potuto nemmeno scegliere se sposarsi o meno, semplicemente perché
l’attuale legislazione matrimoniale italiana non prevede la possibilità
di sposarsi per due persone dello stesso sesso. Agli omosessuali italiani, che
come tutti gli esseri umani non hanno scelto il proprio orientamento sessuale,
e quindi affettivo, è oggi vietato di scegliere un qualunque tipo di
regolamentazione giuridica dei rapporti famigliari e di coppia creatisi attraverso
convivenze stabili, magari anche pluridecennali. E tuttavia va detto che la
presente proposta di legge non è strumento atto a perseguire o realizzare
la parità di diritti per i cittadini omosessuali (parità pur prescritta
e imposta da principi costituzionali fondamentali, come quelli che regolano
l’uguaglianza formale dei cittadini, senza distinzioni, fra l’altro,
di “condizioni personali”, e la loro “pari dignità
sociale”, nonché la tutela dei loro “diritti fondamentali”
non solo come singoli, ma anche “nelle formazioni sociali ove si svolge
la [loro] personalità”, secondo quanto disposto dagli articoli
3 primo comma e 2 della Costituzione). Alla realizzazione della parità
formale ed effettiva dei diritti dei cittadini e delle cittadine omosessuali
dovranno provvedere altri più specifici e avanzati (e forse più
controversi) provvedimenti legislativi, del resto già formulati da alcuni
dei proponenti la presente proposta di legge (proposta di legge n° 607 sulla
“disciplina dell’unione domestica registrata”, presentata
il 7 giugno 2001): provvedimenti analoghi a quelli già oggi vigenti in
quasi tutti i paesi dell’Europa occidentale. Come richiesto da principi
sempre più acquisiti alla coscienza civile e giuridica europea, la parità
di diritti per i cittadini omosessuali potrà infatti dirsi realizzata
solo quando sarà loro consentito di scegliere di regolare la propria
vita e i loro propri rapporti giuridici e patrimoniali optando fra le stesse
alternative che sono a disposizione dei cittadini eterosessuali. Ciò
non toglie, ovviamente, che la presente proposta di legge, se offre ai cittadini
eterosessuali una possibilità di scelta in più, mira pure a garantire
almeno nella pratica anche ai cittadini omosessuali una prima opportunità
di risolvere molti drammatici problemi concreti, e una prima forma di regolamentazione
e di riconoscimento giuridico delle proprie unioni che non le confini obbligatoriamente,
come ora, nell’impossibilità di fruire di ogni e qualunque forma
di tutela e garanzia. Quasi tutti i paesi europei che hanno provveduto a realizzare
la piena parità di diritti per le coppie omosessuali avevano del resto
in precedenza adottato normative non discriminatorie sulle famiglie non tradizionali
o di fatto, di cui potevano fruire anche le coppie omosessuali già prima
dell’introduzione delle leggi sui “matrimoni gay”.
Come accennato, la regolamentazione dettata per il patto civile di solidarietà
non si applica alle famiglie di fatto che intendano effettivamente rimanere
tali, perché decise non solo a non applicare alla propria vita lo strumento
della vigente legislazione matrimoniale, ma anche a non attribuire alla propria
unione alcun carattere giuridicamente vincolante. Per quanto riguarda le unioni
di fatto di quei cittadini che non intendano neppure ricorrere al nuovo istituto,
la presente proposta si limita ad assicurare una qualche minimale forma di tutela
necessaria a salvaguardare gli interessati dai possibili effetti esistenziali
catastrofici di eventi impreveduti, codificando e conferendo in tal modo sistematicità
a regole in gran parte già introdotte dalla giurisprudenza.
Infine, la presente proposta non ha lo scopo di modificare in alcun modo lo
status giuridico dei figli delle parti del patto civile di solidarietà:
si è voluto così togliere ogni pretesto alle campagne demagogiche
da tempo in atto che brandiscono tale argomento come giustificazione al diniego
di ogni riconoscimento giuridico delle famiglie non tradizionali. Resta ovviamente
il fatto che assicurare alle famiglie non tradizionali un nuovo strumento regolativo
pattizio significa anche assicurare loro prospettive di maggiore stabilità
e consistenza anche formali, a tutto vantaggio della condizione giuridica ed
esistenziale di tutti i membri di tali famiglie, inclusi gli eventuali figli
delle parti.
Dal punto di vista della posizione costituzionale delle famiglie non tradizionali,
va preliminarmente sfatata una leggenda, negli ultimi anni sempre più
insistentemente propagata dagli avversari di qualunque forma di riconoscimento
giuridico delle unioni famigliari di tipo non tradizionale. Il primo comma dell’articolo
29 della Costituzione non pone alcun ostacolo a tale riconoscimento. Tale disposizione
afferma che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio», ma nulla afferma e nulla vieta circa
il riconoscimento di altre forme di convivenza famigliare: e ciò per
il semplice fatto che un tale riconoscimento non sarebbe suscettibile di modificare,
limitare, compromettere o intaccare in nessun modo e in nessuna misura i diritti
o la sfera di autonomia delle famiglie tradizionali, che non ne sarebbero neppure
sfiorati. L’articolo 29 primo comma infatti stabilisce soltanto che lo
Stato non può fare a meno di garantire «i diritti» delle
famiglie fondate sul matrimonio, alle quali viene così assicurata una
relativa sfera di autonomia rispetto al potere regolativo dello Stato: di qui
l’illegittimità costituzionale una legge ordinaria che mirasse
a disconoscere i diritti di tali famiglie. L’autonomia della famiglia
fondata sul matrimonio, come “formazione sociale intermedia”, non
può essere invasa da interventi autoritari, come quelli messi in atto
dai regimi fascisti che erano appena tramontati all’epoca dell’approvazione
della Costituzione, o da quelli comunisti che stavano nascendo nell’Europa
centrorientale, volti a soppiantarla a vantaggio di regolamentazioni autoritative
di taglio statalista o collettivista e di modelli organizzativi o fini contrastanti
con quello di sede del libero e autonomo svolgimento della personalità
dei suoi singoli componenti e di tutela dei loro «diritti inviolabili»
(così definiti dall’art. 2).
Anche in linea più generale, d’altra parte, è del tutto
illogico pretendere che la particolare o rinforzata tutela esplicitamente garantita
dalla Costituzione a una specifica situazione obblighi positivamente anche a
denegare lo stesso trattamento ad altre situazioni socialmente analoghe o identiche:
la garanzia costituzionale rinforzata di un diritto non implica di per sé
anche l’obbligo costituzionale di negare la parità di trattamento
ai casi in cui, pure, essa non sia costituzionalmente dovuta. Gli articoli 33
primo comma e 19 tutelano in modo particolare, rispettivamente, la libertà
di insegnamento e la libertà di culto, ma nessuno si sogna di trarne
la conseguenza che la libertà di espressione del pensiero in altri campi,
garantita in modo meno incondizionato dall’art. 21, debba essere obbligatoriamente
limitata al solo fine di sottolinearne un presunto minor valore o una minore
dignità nei casi che non sono oggetto della tutela rinforzata prevista
dagli artt. 33 e 19. Affermare in modo particolarmente solenne e impegnativo
i diritti di qualcuno (perché sono la storia recente e gli avvenimenti
altrove in corso a consigliare di farlo) non equivale a vietare qualunque minimo
riconoscimento dei diritti di qualcun altro; e comunque una così rilevante
denegazione di diritti, per essere obbligatoria benché derogatoria rispetto
a principi fondamentali della Costituzione, dovrebbe almeno essere stata formulata
in modo espresso.
Questo però non significa che, come già accennato, altre indicazioni,
anche cogenti, non siano desumibili da altre disposizioni costituzionali. Una
norma cardine dell’intero ordinamento costituzionale italiano, come l’articolo
3 primo comma, che impone l’uguaglianza formale fra i cittadini come parametro
fondamentale di legittimità della legge ordinaria, impone che situazioni
giuridiche uguali siano trattate in modo uguale. Nella misura in cui situazioni
giuridiche attinenti alle famiglie tradizionali siano identiche a quelle attinenti
a famiglie non tradizionali, queste ultime devono essere trattate in modo identico.
Non solo quindi l’art. 29 primo comma non impone un trattamento differenziato,
ma la Costituzione vigente nel suo complesso - e in alcuni casi gli impegni
internazionali dell’Italia - impongono al contrario parità di trattamento
e parità di diritti.
E ancora: si è detto che l’art. 29 primo comma colloca la tutela
della famiglia nel quadro del sistema delle autonomie riconosciute alle “formazioni
sociali intermedie”. Tali «formazioni sociali», che dunque
ricomprendono anche la famiglia (tradizionale e matrimoniale), come caso speciale,
rivestono il ruolo essenziale di luoghi «ove si svolge la personalità»
del singolo individuo, come recita l’art. 2. Come tali esse sono i luoghi
all’interno dei quali «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo». Che fra tali «formazioni sociali»
possano riconoscersi anche le “famiglie di fatto” comincia ad essere
abbastanza pacificamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza. Ed è
altrettanto chiaro dalla lettura complessiva delle disposizioni costituzionali
riguardanti le «formazioni sociali» e la famiglia che il loro fine
comune è il pieno e libero sviluppo della personalità e dei diritti
umani fondamentali degli individui che le compongono (tanto che non ha mai avuto
successo il tentativo di attribuire alla famiglia - neppure alla famiglia tradizionale
e matrimoniale - il carattere di persona giuridica, titolare di situazioni giuridiche
soggettive distinte e sovraordinate rispetto a quelle dei singoli componenti):
è evidente che, a questi effetti, qualunque discriminazione non potrebbe
che ritenersi del tutto illegittima.
PROPOSTA DI LEGGE
CAPO I
Principî
Articolo 1
(Finalità)
- La presente legge garantisce l’attuazione del diritto inviolabile dell’uomo
e della donna alla piena realizzazione personale, nell’ambito di una coppia,
nel rispetto delle sue inclinazioni e della sua dignità sociale, in attuazione
degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Articolo 2
(Definizioni)
- Ai fini della presente legge si intende per:
- «patto civile di solidarietà»: l’accordo tra due
persone di sesso diverso o dello stesso sesso, volto a regolare i rapporti personali
e patrimoniali relativi alla loro vita in comune;
- «unione di fatto»: la convivenza stabile e continuativa tra due
persone, di sesso diverso o dello stesso sesso, che conducono una vita di coppia.
CAPO II
Del patto civile di solidarietà
Sezione I - Condizioni e modalità di costituzione
del patto civile di solidarietà
Articolo 3
(Presupposti)
- Non può contrarre un patto civile di solidarietà chi è
vincolato da un precedente matrimonio o patto civile di solidarietà iscritto
nei registri dello stato civile.
- Non possono contrarre un patto civile di solidarietà:
- gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
- i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini, anche se il rapporto
dipende da filiazione naturale;
- gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità
deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata
pronunziata la cessazione degli effetti civili;
- l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
- i figli adottivi della stessa persona;
- l’adottato e i figli dell’adottante;
- l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il
coniuge dell’adottato.
- I divieti contenuti nei numeri 4), 5), 6), 7) sono applicabili all’affiliazione.
- Si applica l’articolo 87 quarto, quinto e sesto comma del codice civile
nel caso in cui i contraenti il patto civile di solidarietà siano di
sesso diverso.
- Non possono contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle
quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato
sul coniuge dell’altra o sulla persona alla quale l’altra era legata
da un patto civile di solidarietà.
- Non possono altresì contrarre un patto civile di solidarietà
le persone delle quali l’una è stata rinviata a giudizio ovvero
sottoposta a misura cautelare per i reati di cui al comma precedente.
- La mancanza dei presupposti di cui al presente articolo comporta la nullità
del patto civile di solidarietà. La nullità può essere
dichiarata su istanza di chiunque vi abbia interesse o del Pubblico ministero.
Articolo 4
(Costituzione del patto civile di solidarietà)
- Ferme le disposizioni di cui all’articolo 3, il patto civile di solidarietà
deve essere sottoscritto, a pena di nullità, davanti all’ufficiale
dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti, ovvero
davanti al notaio territorialmente competente in ragione della residenza di
uno dei contraenti.
-
- In caso di imminente pericolo di vita di uno dei contraenti, il patto può
essere sottoscritto nel luogo in cui questi si trova alla presenza di almeno
due testimoni.
- L’ufficiale dello stato civile, ovvero il notaio rogante, appone la
data e la firma su due esemplari originali del patto e li consegna ai contraenti.
Articolo 5
(Istanza per la sottoscrizione o l’iscrizione del patto civile di solidarietà)
- I contraenti richiedono congiuntamente, con istanza in carta libera, all’ufficiale
dello stato civile di ricevere il patto civile di solidarietà ovvero
di iscriverlo nel registro dello stato civile.
- È fatto obbligo all’ufficiale dello stato civile di convocare
le parti contraenti entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
- La mancata convocazione delle parti equivale a rifiuto.
- In caso di grave pericolo di vita, l’ufficiale dello stato civile è
tenuto a ricevere o a iscrivere il patto di solidarietà nel termine massimo
di dodici ore dalla ricezione dell’istanza.
- Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 equivale a rifiuto.
Articolo 6
(Autocertificazione)
- Nell’istanza di cui all’articolo 4, ciascuno dei contraenti, sotto
la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, dichiara la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’articolo
3.
- L’ufficiale dello stato civile non può ricevere o iscrivere il
patto di solidarietà ove manchi la dichiarazione di cui al comma 1.
Articolo 7
(Rifiuto della ricezione o della iscrizione del patto)
- L’ufficiale dello stato civile che non intende procedere alla ricezione
o alla iscrizione di un patto di solidarietà deve motivare per iscritto
il rifiuto.
- Contro il rifiuto è ammesso ricorso al tribunale, che provvede entro
trenta giorni dal deposito del ricorso, in camera di consiglio.
- Il tribunale, ove accerti la sussistenza dei requisiti, con sentenza ordina
all’ufficiale dello stato civile di ricevere il patto o di iscriverlo
nei registri.
- Contestualmente, su istanza di parte, pone a carico dell’Amministrazione
comunale le spese del giudizio e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali,
morali ed esistenziali da liquidarsi anche in separato giudizio.
- Si applica in quanto compatibile il capo IV titolo II Libro IV del Codice
di procedura civile.
Articolo 8
(Mandato con rappresentanza)
- Ciascuna parte può conferire ad un terzo il potere di compiere per
suo conto e in suo nome tutti gli atti necessari alla sottoscrizione ovvero
all’iscrizione di un patto civile di solidarietà.
- Tale mandato deve rivestire la forma dell’atto pubblico.
- Al mandato deve essere allegato il testo del patto che si intende sottoscrivere
o del quale si chiede l’iscrizione.
- Il mandato di cui al presente articolo cessa di avere efficacia trascorsi
centottanta giorni dalla sua sottoscrizione.
- In caso di violazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo il pubblico
ufficiale richiestone non può ricevere il patto civile di solidarietà
ovvero procedere all’iscrizione dello stesso.
Sezione II - Effetti del patto civile di solidarietà
Articolo 9
(Norme applicabili al patto civile di solidarietà)
- Al patto civile di solidarietà si applicano, in quanto compatibili,
le norme del codice civile in materia di contratti.
-
- Eventuali termini o condizioni presenti nel patto civile di solidarietà
si hanno per non apposti.
Articolo 10
(Rapporti personali)
- Ciascun contraente è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza,
collaborando alla vita di coppia in ragione delle proprie capacità e
possibilità.
Articolo 11
(Regime patrimoniale)
- Salvo diversa volontà delle parti, ciascun contraente è tenuto
a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie
sostanze e della propria capacità lavorativa.
- Salvo diversa volontà delle parti, le stesse sono solidalmente obbligate
nei confronti dei terzi per i debiti contratti, anche disgiuntamente, per soddisfare
le esigenze della vita di coppia.
- I contraenti possono scegliere tra i seguenti regimi patrimoniali:
- La comunione legale così come regolata dal Libro I, Titolo VI, Capo
VI, Sezione III del Codice civile.
- La comunione convenzionale così come regolata dal Libro I, Titolo VI,
Capo VI, Sezione IV del Codice civile.
- Ove i contraenti non abbiano previsto diversamente, il regime patrimoniale
legale è la separazione dei beni. In questo caso si applicano le norme
del Libro I, Titolo VI, Capo VI, Sezione V del Codice civile.
Articolo 12
(Opponibilità ai terzi)
- Il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi dal momento
dell’iscrizione nel registro dello stato civile.
Articolo 13
(Modifica delle convenzioni sul regime patrimoniale)
- Gli accordi di carattere patrimoniale contenuti nel patto civile di solidarietà
possono essere modificati per atto pubblico, a pena di nullità.
- Le modifiche sono opponibili ai terzi dal momento della loro annotazione nel
registro dello stato civile.
Articolo 14
(Modifiche al codice civile)
- All’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, le parole “il
coniuge”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il
coniuge o la persona legata da un patto civile di solidarietà».
-
- All’art. 433, primo comma, numero 1, del codice civile dopo le parole:
«il coniuge», sono aggiunte le seguenti: «o la persona legata
da un patto civile di solidarietà».
Articolo 15
(Diritti successori)
- Nella successione legittima, di cui al Libro II del Codice civile, i diritti
spettanti al coniuge sono estesi al contraente legato al defunto da un patto
civile di solidarietà iscritto.
Articolo 16
(Diritto al lavoro)
- Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare sia titolo di
preferenza per l’inserimento in graduatorie occupazionali o per l’inserimento
in categorie privilegiare di disoccupati, a parità di condizioni tali
diritti sono estesi anche ai contraenti un patto civile di solidarietà
iscritto nel registro dello stato civile.
- Nel caso in cui lo stato coniugale sia titolo di preferenza nello svolgimento
di un pubblico concorso, la stessa preferenza è riconosciuta ai contraenti
un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile.
Articolo 17
(Disciplina fiscale e previdenziale)
- La disciplina fiscale e previdenziale, particolarmente le agevolazioni fiscali,
le sovvenzioni, gli assegni di sostentamento previsti dalle norme nazionali,
regionali o comunali, che derivano dall’appartenenza di un soggetto ad
un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di coniuge sono estese
di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto
nel registro dello stato civile che sia stato stipulato da almeno due anni.
Sezione III - Scioglimento del patto civile di
solidarietà
Articolo 18
(Scioglimento del Patto civile di solidarietà)
- Il patto civile di solidarietà si scioglie nel caso di morte di uno
dei contraenti ovvero nel caso in cui una delle parti contragga matrimonio.
- Ciascun contraente ha diritto di sciogliere il patto civile di solidarietà
mediante atto scritto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Il patto
si scioglie trascorsi tre mesi dalla notifica.
- L’ufficiale dello stato civile annota l’avvenuto scioglimento
del patto:
- in caso di morte o susseguente matrimonio su richiesta di chiunque ne abbia
interesse.
- in caso di scioglimento per mutuo consenso su richiesta congiunta delle parti.
- in caso di volontà unilaterale di scioglimento del patto su richiesta
della parte che ha effettuato la notifica di cui al precedente comma.
- Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede sorti prima della annotazione
di cui al comma precedente.
Articolo 19
(Effetti personali dello scioglimento)
- In caso di scioglimento del patto civile di solidarietà, i contraenti
possono rivolgersi al giudice al fine di ottenere l’affidamento dei figli
minori comuni a entrambi e la determinazione di un assegno quale contributo
per il loro mantenimento a carico del genitore non affidatario, secondo quanto
previsto dall’articolo 155 del codice civile.
- L’abitazione della casa familiare spetta di preferenza alla parte cui
vengono affidati i figli comuni ai contraenti.
- Il giudice ad istanza di parte può imporre al contraente tenuto a contribuire
al mantenimento dei figli di prestare idonea garanzia reale o personale qualora
sussista il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi
di cui all’articolo 155 del codice civile.
- Si applicano altresì i commi quinto, sesto e settimo dell’articolo
156 del codice civile.
Articolo 20
(Effetti patrimoniali dello scioglimento)
- Con il patto civile di solidarietà i contraenti possono regolare le
conseguenze economiche dello scioglimento del patto.
-
- In ogni caso, qualora una delle parti versi nelle condizioni previste dall’articolo
438, primo comma, del codice civile, l’altra parte è tenuta a prestare
gli alimenti, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto. L’obbligo
di prestare gli alimenti cessa comunque nel momento il cui l’avente diritto
contrae matrimonio o un nuovo patto civile di solidarietà.
Sezione IV - Disposizioni relative al Contraente straniero
Articolo 21
(Modifiche al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero»)
- All’articolo 30 lettera b) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.
286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» dopo la parola «matrimonio»
è aggiunto: «o un patto civile di solidarietà».
- All’articolo 1-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero» dopo la parola «matrimonio»
è aggiunto: «o al patto civile di solidarietà».
- All’articolo 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero» dopo la parola «matrimonio»
è aggiunto: «o del patto civile di solidarietà».
Articolo 22
(Modiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
- Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’articolo 5, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
- «1-bis. Il contraente, straniero o apolide, di un patto civile di solidarietà
con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente
da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, semprechè in tale
periodo non sia intervenuto lo scioglimento o l’annullamento del patto
stesso».
CAPO III
Disposizioni comuni al patto civile di solidarietà e all’unione
di fatto
Articolo 23
(Legge sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)
- Ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive
modificazioni, il contraente di un patto civile di solidarietà ovvero
le persone legate da una unione di fatto sono equiparati al componente della
famiglia.
Articolo 24
(Assistenza sanitaria e penitenziaria)
- Le parti unite da un patto civile di solidarietà ovvero le persone
legate da un’unione di fatto hanno reciprocamente gli stessi diritti e
gli stessi doveri spettanti ai coniugi relativi all’assistenza in ambito
sanitario e penitenziario.
Articolo 25
(Interdizione, inabilitazione)
- Le parti unite da un patto civile di solidarietà ovvero le persone
legate da un’unione di fatto hanno gli stessi poteri che spettano al coniuge
rispetto all’istanza per la promozione dell’interdizione e dell’inabilitazione.
Articolo 26
(Malattia e decisioni successive alla morte)
- In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero
di una procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacità di
intendere e di volere, anche temporanea, fatte salve le norme in materia di
interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di
salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi
sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà
ovvero dall’altro membro di una coppia legata da un’unione di fatto.
- In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte
le scelte di natura religiosa o morale, le modalità di svolgimento della
cerimonia funebre, la scelta del luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare
il corpo del defunto sono adottate dall’altro contraente di un patto civile
di solidarietà ovvero dall’altro membro di una coppia legata da
un’unione di fatto.
Articolo 27
(Servizio militare)
- Tutti gli esoneri, le agevolazioni, le dispense relative al servizio militare
obbligatorio o volontario, e al servizio civile sostitutivo, connesse con l’appartenenza
ad un nucleo familiare, sono estese, senza limite alcuno, ai contraenti il patto
civile di solidarietà ovvero alle persone legate da un’unione di
fatto.
Articolo 28
(Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392)
- All’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma è
sostituito dal seguente:
- «In caso di morte del conduttore gli succede nel contratto il coniuge,
gli eredi, i parenti, gli affini ed il contraente superstite del patto civile
di solidarietà ovvero l’altro membro di un’unione di fatto
con lo stesso convivente al momento del decesso».
Articolo 29
(Modifiche al codice penale)
- Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal
seguente:
- «Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo
congiunto, dell’altro contraente di un patto civile di solidarietà,
ovvero della persona legata da un’unione di fatto».
- Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è sostituito dal
seguente:
- «Nei casi preveduti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369,
371- bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto
per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo, un
prossimo congiunto, il contraente di un patto civile di solidarietà o
il membro di un’unione di fatto da un grave ed inevitabile nocumento nella
libertà o nell'onore».
Articolo 30
(Modifiche al codice di procedura penale)
- All’articolo 199, primo comma, del codice di procedura penale il primo
periodo è sostituito dal seguente:
«I prossimi congiunti, il contraente di un patto civile di solidarietà
o la persona legata da un’unione di fatto dell'imputato o di uno dei coimputati
del medesimo reato possono astenersi dal deporre».