Legge n. 62 del 10 marzo 2000
«Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all’istruzione»
Articolo 1
. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo
33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali
e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua
come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e
la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia
lungo tutto l’arco della vita.
. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti,
in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli
di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese
quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia,
corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti
con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di
qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per
quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico.
Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è
improntato ai princípi di libertà stabiliti dalla Costituzione.
Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone
il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti
con handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di
carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni
le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l’adesione
ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno
richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente
a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
. un progetto educativo in armonia con
i princípi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità
della gestione e la pubblicità dei bilanci;
. la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri
del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
. l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati
alla partecipazione democratica;
. l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano
richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione
alla classe che essi intendono frequentare;
. l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti
con handicap o in condizioni di svantaggio;
. l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta
la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi
corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
. personale docente fornito del titolo di abilitazione;
. contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino
i contratti collettivi nazionali di settore.
. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi
e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore
a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni
volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici
e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera
di personale fornito dei necessari requisiti.
. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l’originario possesso
e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della
parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II,
titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato
di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del
predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie
delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è
riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo
n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione
a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell’adempimento dell’obbligo
scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell’ambito
dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano
straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle
famiglie per l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio
di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del
Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione
di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
per l’individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali
delle famiglie da determinare ai sensi dell’articolo 27 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei
benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante
detrazione di una somma equivalente dall’imposta lorda riferita all’anno
in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi
della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all’entrata
del bilancio dello Stato a carico dell’ammontare complessivo delle somme
stanziate ai sensi del comma 12.
. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in
condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna
regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto
allo studio.
. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la
spesa di lire 250 miliardi per l’anno 2000 e di lire 300 miliardi annue
a decorrere dall’anno 2001.
. A decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti
alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente,
della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole
elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione
alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.
. È autorizzata, a decorrere dall’anno 2000, la spesa di lire 7
miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
accolgono alunni con handicap.
. All’onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e
14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni
2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l’accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l’accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12,
pari a lire 250 miliardi per l’anno 2000 e lire 300 miliardi per l’anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli
stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l’anno 2000 e
lire 70 miliardi per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l’anno 2001 l’accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi
per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l’accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione. A decorrere dall’anno 2002 si provvede ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.