Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell' 8 giugno, n. 132
30 maggio 1996
DPR 30/05/1989 n.223 - Vigente alla G.U. 26/01/2004 n. 20
Stato civile e angrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (in Gazz. Uff.,
8 giugno, n. 132). - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente (1).
(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito
delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30
luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del
governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume
anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
Preambolo
(Omissis)
DECRETO [1/2]
Articolo 1
(Omissis).
Preambolo
(Omissis)
REGOLAMENTO [2/2]
Capo I
ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO, FAMIGLIE
E CONVIVENZE ANAGRAFICHE
Articolo 1
Anagrafe della popolazione residente.
1. L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme
delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze
che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative
alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.
2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.
3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte
dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle
comunicazioni degli uffici di stato civile.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 2
Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe.
1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni
di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati
di ruolo del comune ritenuti idonei.
2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe può
essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in mancanza
degli assessori, dal consigliere anziano.
3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall'ultimo
comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 3
Popolazione residente.
1. Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora
abituale nel comune.
2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente
dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali
o per causa di durata limitata.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 4
Famiglia anagrafica.
1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate
da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da
vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 5
Convivenza anagrafica.
1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente
coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e
simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se
vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché
non costituiscano famiglie a sé stanti.
3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili
non costituiscono convivenza anagrafica.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 6
Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche.
1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per
le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni
anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre
le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti
della famiglia.
2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile
da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.
3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la
propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo II
ISCRIZIONI, MUTAZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE
Articolo 7
Iscrizioni anagrafiche.
1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel
comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi
diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è
iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato
oppure accertato secondo quanto è disposto dall'art. 15, comma 1, del
presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle
persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune.
2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente
ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale
di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni
dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per
gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di
dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta
di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica
dello straniero, dandone comunicazione al questore (1).
4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, e tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il
funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri
dell'ufficiale di anagrafe.
(1) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 2, d.p.r. 31 agosto 1999,
n. 394.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 8
Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica.
1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato,
l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti
categorie di persone:
a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera
(compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza
ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso
scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza
nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento
dal comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 9
Trasferimento di residenza della famiglia.
1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di
regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa
eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate
nell'art. 8.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 10
Mutazioni anagrafiche.
1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni
relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:
a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento;
b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile
e per movimenti nell'ambito del comune, non dichiarati dall'interessato ed accertati
secondo quanto è disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 11
Cancellazioni anagrafiche.
1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
b) per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché
per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora;
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni
del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti
accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile,
nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata,
ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7,
comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della
carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere
nei successivi 30 giorni (1).
2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati,
a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta
cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate
anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri
la comunicazione è effettuata al questore (2).
(1) Lettera così sostituita dall'art. 15, d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394.
(2) Comma così modificato dall'art. 15, d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo III
ADEMPIMENTI ANAGRAFICI
Articolo 12
Comunicazioni dello stato civile.
1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni
concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché
le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi
allo stato civile delle persone.
2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di
matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi
esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica.
3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto
dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere
effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile,
ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità
competente, ovvero dall'annotazione in atti già esistenti di sentenze
e provvedimenti emessi da altra autorità.
4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente distinto
da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie
relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito
all'art. 17 del presente regolamento.
5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti
nel comune devono essere effettuate al competente ufficio del comune di residenza
entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull' «ordinamento
dello stato civile». Per le persone residenti all'estero le comunicazioni
devono essere effettuate con le stesse modalità al competente ufficio
del comune nella cui AIRE sono collocate le schede anagrafiche delle stesse
persone.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 13
Dichiarazioni anagrafiche.
1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art.
6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento
di residenza all'estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti
nella composizione della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile
della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine
di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni
di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all'apposito
esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve
essere rilasciata ricevuta.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), possono essere
rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere
e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.
4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 14
Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero.
1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione
di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante
l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento
concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino
la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di
provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino
italiano.
2. (Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 13, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. in l.
28 febbraio 1990, n. 39.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 15
Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti.
1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui
all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese,
per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche,
le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve
invitare gli interessati a renderle.
2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti
adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 16
Segnalazioni particolari.
1. Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe del
comune abbia trasferito la residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta
la richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia all'ufficiale
di anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi,
per i conseguenti provvedimenti.
2. Nel caso di persona che dichiari per sé e/o per i componenti della
famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del comune nel quale
essa intende stabilire la residenza, prima di procedere all'iscrizione, deve
segnalare tale fatto, mediante l'inoltro di una regolare pratica migratoria,
all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica
affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione
per l'estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha
segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal
comune di precedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per
l'estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione
con provenienza dall'estero.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 17
Termine per le registrazioni anagrafiche.
1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro
tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o
delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui
disposti.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 18
Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica.
1. Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all'art. 13, comma 1, lettera
a), del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro
comune o i provvedimenti che le sostituiscono, devono essere trasmessi, entro
venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al comune
di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. Le
notizie anagrafiche rese dagli interessati all'atto delle dichiarazioni di cui
all'art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificate, dal comune
di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo
possesso. Lo stesso comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni
accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione dall'anagrafe.
I termini per la registrazione anagrafica di cui all'art. 17 decorrono dal giorno
di ricezione della conferma di cancellazione.
2. La cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione
nell'anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza,
che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato
nel comune di nuova residenza.
3. Il comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in
grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di venti giorni,
deve darne immediata comunicazione al comune richiedente, precisando le ragioni
e fissando il termine entro il quale provvederà agli adempimenti richiesti.
4. Qualora, trascorso quest'ultimo termine, non si fosse fatto luogo agli adempimenti
richiesti, il comune richiedente ne solleciterà l'attuazione, dando nel
contempo comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da
parte del comune inadempiente.
5. Quando, a seguito degli accertamenti, l'ufficiale di anagrafe ritiene di
non accogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione
all'interessato, specificandone i motivi.
6. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti
nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica
decorre dalla data della dichiarazione resa dall'interessato di cui all'art.
13, comma 1, lettera a), del presente regolamento.
7. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento
di residenza sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti
alla stessa provincia e dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto centrale
di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.
8. Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle competenti
prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene
comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 19
Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe.
1. Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso
richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.
2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito
della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti
devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale
o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando
un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale
di statistica.
3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione
resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe segnala
quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo IV
FORMAZIONE ED ORDINAMENTO DELLO SCHEDARIO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.
SCHEDARIO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)
Articolo 20
Schede individuali.
1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda
individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale
di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il comune
di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato
o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonché l'indirizzo
dell'abitazione.
2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già
previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione
da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica,
a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Nella scheda riguardante
i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza
del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno (1).
3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome
da nubile.
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono
essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far
parte della popolazione residente del comune.
(1) Comma così modificato dall'art. 15, d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 21
Schede di famiglia.
1. Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata una scheda
di famiglia, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale
di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative
alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.
2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto
della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art.
6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei
casi di decesso o di trasferimento.
3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sulla sua
designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all'atto
del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale di anagrafe provvederà
d'ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione
all'intestatario della scheda di famiglia.
4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere
iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone
che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì
le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.
5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento
di essa in altro comune o all'estero.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 22
Schede di convivenza.
1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda
di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale
di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative
alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.
2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione
della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige.
3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono
essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate
le persone che cessano di farne parte.
4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative
alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla
sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.
5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza
o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 23
Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori
elettronici.
1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate
e costantemente aggiornate anche se le anagrafi sono gestite con elaboratori
elettronici, salvo in casi in cui una diversa gestione sia stata, a richiesta,
autorizzata da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale
di statistica.
2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare
tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione
e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche
dei cittadini.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 24
Ordinamento e collocazione delle schede individuali.
1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome
e nome dell'intestatario. È data facoltà all'ufficiale di anagrafe
di raccoglierle in schedari separati, per sesso.
2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 25
Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza.
1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico
di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente
di numero civico, scala, corte ed interno.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 26
Archiviazione degli atti.
1. Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate
devono essere conservate a parte; le schede individuali devono essere collocate
secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario e quelle di
famiglia e di convivenza secondo il numero d'ordine progressivo che sarà
loro assegnato all'atto dell'archiviazione; tale numero deve essere riportato
sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 27
Anagrafe degli italiani e residenti all'estero (AIRE).
1. La costituzione e la tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE) è disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo
regolamento di esecuzione.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo V
UFFICI ANAGRAFICI PERIFERICI, ANAGRAFI SEPARATE, SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE
TEMPORANEA
Articolo 28
Uffici anagrafici periferici.
1. Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita
ai comuni che gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici
l'istituzione di uffici periferici collegati con l'anagrafe centrale mediante
mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio
delle certificazioni.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 29
Istituzione delle anagrafi separate.
1. L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, può essere disposta dal prefetto qualora esista un separato
ufficio di stato civile.
2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministero
dell'interno ed all'Istituto centrale di statistica.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 30
Attribuzioni delle anagrafi separate.
1. Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell'anagrafe comunale.
Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone
residenti o che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle
quali sono istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle certificazioni
anagrafiche.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 31
Corrispondenza delle anagrafi separate con l'anagrafe centrale.
1. L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonché delle
schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso
all'anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l'anagrafe
separata per gli adempimenti di cui all'art. 30, con le modalità previste
nel presente regolamento per l'ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche.
2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all'art. 1 comma 3, del presente regolamento
deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell'originale quanto nella
copia.
3. Qualora gli adempimenti di cui all'art. 29 possano essere più agevolmente
assicurati con l'impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono
dispensate dalla tenuta delle copie delle schede.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 32
Schedario della popolazione temporanea.
1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o
gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi,
non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi
motivo. Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono
comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano
in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di
cui al comma 2 dell'art. 14.
2. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando
l'ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel
comune da non meno di quattro mesi.
3. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio
di certificazioni anagrafiche.
4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata
periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative
a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune:
a) perché se ne sono allontanate o sono decedute;
b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale.
5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale
di anagrafe dell'eventuale comune di residenza.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo VI
CERTIFICAZIONIANAGRAFICHE
Articolo 33
Certificati anagrafici.
1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve
le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di
famiglia.
2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle
posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata,
qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale
di anagrafe d'ordine del sindaco.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data
di rilascio (1).
(1) Vedi ora l'art. 2, comma 3, l. 15 maggio 1997, n. 127.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 34
Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente
e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca.
1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo
uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente,
elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente (1).
2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe
rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne
facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.
3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale
fornito.
(1) Vedi, anche, l'art. 177, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 35
Contenuto dei certificati anagrafici.
1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della
data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle
persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni
di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell'ufficiale di anagrafe
ed il timbro dell'ufficio.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede
anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale,
il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali
sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente regolamento.
Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per il rilascio
dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate
prima della consegna del documento.
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare
quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti
situazioni anagrafiche pregresse.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 36
Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche.
1. Avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati
anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l'interessato può produrre
ricorso al prefetto.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 37
Divieto di consultazione delle schede anagrafiche.
1. È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso
all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici.
Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità
giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia
di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione
diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio
o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale
di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì
il disposto dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2. (Omissis) (1).
3. (Omissis) (1).
4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei
documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà
secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici
comunali e gli organi interessati.
(1) Comma abrogato dall'art. 77, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo VII
ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI
Articolo 38
Adempimenti topografici.
1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni
delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione
del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati
dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo
censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39.
2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso
l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico;
nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene
custodita a cura dell'ufficio anagrafe.
3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono
essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 39
Aggiornamento del piano topografico.
1. A cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere formata una copia del
piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.
2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo
edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.
3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le
opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni
delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.
4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente
all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere
di eventuali contestazioni territoriali.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 40
Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali.
1. I comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione devono
provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere
alla formazione di un nuovo piano topografico i comuni che, a decorrere dalla
data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.
2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento
stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne
la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all'ultimo
censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art.
39.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 41
Adempimenti ecografici.
1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da
indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale,
vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato
alla viabilità.
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al
regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile
1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere
indicata anche la precedente denominazione.
5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una
stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese
in frazioni amministrative diverse.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 42
Numerazione civica.
1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati
di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi
su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per
gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio
di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata
in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica
in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive
eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 43
Obblighi dei proprietari di fabbricati.
1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata
la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato,
il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia
l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi
di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di
fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere,
occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione
interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione
della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede
il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito
esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre
dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo
quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 44
Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico.
1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati
da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti
devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi
presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione
civica.
2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in
cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima
settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni
del mese successivo.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 45
Stradario.
1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare
la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite
dall'Istituto centrale di statistica.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo VIII
REVISIONI DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI; ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI
Articolo 46
Revisione delle anagrafi.
1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono
provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza
quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi
è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite
nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.
4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata,
in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione
di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone
residenti nel comune.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 47
Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione,
i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione
e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente,
avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di
nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla
richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere
dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
3. È fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche
stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 48
Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente.
1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione
residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale
di anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite
dall'Istituto centrale di statistica.
2. Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri conformi
agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica il
numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti
dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 49
Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni.
1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni
impartite dall'Istituto centrale di statistica, alle varie rilevazioni di carattere
ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione,
gli ampliamenti e le demolizioni.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 50
Adempimenti dell'ufficio di statistica.
1. Nei comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto
ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente
compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all'Istituto centrale
di statistica tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresì
il controllo tecnico dei dati in essi riportati.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo IX
VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 51
Particolari compiti del sindaco.
1. Il sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per
la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo
presenti le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione
delle anagrafi.
2. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici
ed ecografici.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 52
Vigilanza del prefetto.
1. Il prefetto vigila affinché le anagrafi della popolazione residente
e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei comuni della provincia siano
tenuti in conformità alle norme del presente regolamento e che siano
rigorosamente osservati le modalità ed i termini previsti per il costante
e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere
statistico.
2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno
una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti
alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.
3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto centrale di statistica.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 53
Vigilanza nelle regioni a statuto speciale.
1. Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle regioni a statuto
speciale nelle quali manchi l'organo prefettizio, dagli organi cui siano state
devolute le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai
comuni.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 54
Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di
statistica.
1. L'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata
dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica per mezzo
di propri funzionari ispettori.
2. L'Istituto centrale di statistica vigila, tra l'altro, affinché da
parte di tutti i comuni siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari
predisposti dall'Istituto stesso e promuove da parte dei comuni l'adozione di
sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi
della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 55
Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei comuni.
1. Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, risultassero
situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici
ed ecografici, il prefetto o, rispettivamente, il Ministero dell'interno e l'Istituto
centrale di statistica possono disporre ispezioni di carattere straordinario,
il cui onere viene posto a carico dei comuni inadempienti, salvo rivalsa nei
confronti degli eventuali responsabili.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 56
Procedura per l'applicazione delle sanzioni.
1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
ed a quelle del presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi
anagrafici devono essere accertate, con apposito verbale, dall'ufficiale di
anagrafe.
2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno
personalmente contestata la contravvenzione.
3. Al contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione la somma
stabilita dall'articolo 11, comma terzo, della citata legge l'ufficiale di anagrafe
è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento sull'apposito
modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco
o da un suo delegato.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 57
Termine per l'adeguamento delle anagrafi al regolamento.
1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i comuni devono
uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 58
Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica.
1. Sono abrogati il «Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136,
ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente regolamento.