Concordato: testo del 1929
Legge 27 maggio 1929, n. 81-: Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati
annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, tra la Santa Sede e l’Italia,
l’11 febbraio 1929
- Piena ed intera esecuzione é data al Trattato, ai quattro allegati
annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l’Italia,
l’11 febbraio 1929.
- Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del
Concordato sono dichiarate di pubblica utilità. Per le espropriazioni
da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili le
norme vigenti per le espropriazioni dipendenti dall’esecuzione del piano
stesso.
- La indennità dovuta agli esproprianti sarà determinata in base
a stima redatta dai competenti uffici tecnici dell’amministrazione dei
lavori pubblici ed approvata dal Ministro. In caso di mancata accettazione della
stima da parte dei proprietari, la indennità sarà fissata inappellabilmente
da un collegio di tre membri, dei quali uno sarà nominato dal Ministro
per i lavori pubblici, uno dall’interessato e il terzo dal primo presidente
della Corte di appello di Roma.?Qualora l’interessato, dopo aver negata
l’accettazione della indennità, ometta di designare il suo rappresentante
entro un mese dalla avvenuta opposizione alla stima, questa s’intenderà
definitivamente accettata.
- Con regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze, saranno adottati
i provvedimenti finanziari occorrenti per l’esecuzione del Trattato e
del Concordato, e saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.
- La presente legge entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche
del Trattato, del Concordato.
TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA
(11 febbraio 1929)
In nome della Santissima Trinita
Premesso:
Che la Santa Sede e l’Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l’addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti, e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l’assoluta indipendenza per l’adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo e irrevocabile la «questione romana», sorta nel 187- con l’annessione di Roma al regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia.
Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costruire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana.
Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè, per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli accordi seguenti:
- L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo
1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica
e romana è la sola religione dello Stato.
- L’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale
come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione
ed alle esigenze della sua missione nel mondo.
- L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva
ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è
attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per
tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità
di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella
pianta che costituisce l’allegato I del presente Trattato, del quale forma
parte integrante.
- Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della
Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al
pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le
quali si attesteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa
continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò
dal montare ed accedere alla detta Basilica salvo che siano invitate ad intervenire
dall’autorità competente.?Quando la Santa Sede in vista di particolari
funzioni credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero
transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate
dall’autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là
delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.
- La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l’Italia riconosce
alla Santa Sede sulla Città del Vaticano importa che nella medesima non
possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi
sia altra autorità che quella della Santa Sede.
- Per l’esecuzione di quanto é stabilito nell’articolo precedente,
prima dell’entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente
la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano,
reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà
a chiuderne gli accessi recingendo le parti aperte tranne la piazza di San Pietro.
- Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti,
appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la
Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi disinteressandosene lo Stato
italiano.
- L’Italia provvederà a mezzo degli accordi occorrenti con gli
enti interessati che alla Città del Vaticano sia assicurata un’adeguata
dotazione di acque in proprietà.
- Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato
mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano,
nella località indicata nell’allegata pianta (allegato I) e mediante
la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane.?Provvederà
altresì al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati dei servizi
telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Città
del Vaticano.?Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi
pubblici.?A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano
e nel termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.?La
Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del
Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.?Saranno
presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel
territorio di quest’ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della
Città del Vaticano.
- Nel territorio intorno alla Città del Vaticano il Governo italiano
si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto,
ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già
esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano.
- In conformità alle norme del diritto internazionale, é vietato
agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.?Nella
piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la
extraterritorialità di cui all’art. 15 qualsiasi mutamento edilizio
o stradale, che possa interessare la Città del Vaticano, si farà
di comune accordo.
- L’Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice,
dichiara punibili l’attentato contro di esso e la provocazione a commetterlo
con le stesse pene stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo
contro la persona del Re.
- Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro
la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite
come le offese e le ingiurie alla persona del Re.
-
- In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla
sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza
nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice
fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell’abitazione
nella Città stessa o dalle altre circostanze comprovanti l’abbandono
di detta residenza.
- Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede le persone
menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana, indipendentemente
dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra
cittadinanza, saranno in Italia considerate senz’altro cittadini italiani.?Alle
persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede,
saranno applicabili nel territorio del regno d’Italia, anche nelle materie
in cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da
norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e, ove
si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quella
dello Stato cui essa appartiene.
- I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia,
che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti,
anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso
rispetto all’Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni
prestazione di carattere personale.
- Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla
Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli
uffici della Santa Sede nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso
negli artt. 13, 14, 15 e 16 esistenti fuori della Città del Vaticano.
Tali funzionari saranno indicati, in altro elenco, da concordarsi come sopra
e detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.?Gli ecclesiastici
che, per ragione di ufficio, partecipano fuori dalla Città del Vaticano
all’emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione
di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità
italiane. Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma
gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù
delle leggi del regno.
- Gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da
parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti
gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi
dei beni immobili.
- L’Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e
passivo secondo le regole generali del diritto internazionale. Gli inviati dei
Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel regno di tutte le
prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo
il diritto internazionale e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel
territorio italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto
internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l’Italia.
Resta inteso che l’Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso
libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa
Sede e viceversa, nonché il libero accesso dei vescovi di tutto il mondo
alla Sede apostolica. Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra
loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un Ambasciatore
italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l’Italia,
il quale sarà il decano del Corpo diplomatico, ai termini del diritto
consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815.
Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto
é disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della Santa Sede ed
i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano,
anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed
ai corrieri di gabinetto degli altri Governi esteri, secondo le norme del diritto
internazionale.
- L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche
patriacali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo,
cogli edifici annessi (allegato II, 1, 2 e 3).
- Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione
della detta Basilica San Paolo e dell’annesso monastero, versando altresì
alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel
bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la detta Basilica. Resta
del pari inteso che la Santa Sede é libera proprietària del dipendente
edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere (allegato II, 9).
- L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo
pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze
(allegato II, 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede
medesima, nonché si obbliga a cederLe, parimenti in piena proprietà,
effettuandone la consegna entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente
Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni e attinenze
(allegato II, 5). Per integrare la proprietà degli immobili siti nel
lato nord del colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda
Fide e ad altri istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani,
lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da
Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti
in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri
istituti e quelli da trasferire sono indicati nell’allegata pianta (allegato
II, 12). L’Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera
proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei
Santi XII Apostoli ed alle chiese di S. Andrea della Valle e di San Carlo ai
Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (allegato III, 3, 4 e 5), e da
consegnarsi liberi da occupanti entro un anno dall’entrata in vigore del
presente Trattato.
- Gli immobili indicati nell’art. 13 e negli alinea primo e secondo dell’articolo
14, nonché i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda
Fide in Piazza di Spagna il palazzo di Sant’Offizio ed adiacenze, quello
dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli,
il palazzo del Vicario (allegato II, 6, 7, 8, 1- e 11) e gli altri edifici nei
quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri,
benché facenti parte del territorio dello Stato italiano, goderanno delle
immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti
diplomatici di Stati esteri. Le stesse immunità si applicano pure nei
riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano
nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll’intervento
del Sommo Pontefice.
- Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti
a sedi dei seguenti Istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto
Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due
palazzi di Sant’Apollinare e la casa degli esercizi per il Clero di San
Giovanni e Paolo (allegato III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati
a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo
accordo con la Santa Sede e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari
tanto verso lo Stato quanto verso altro ente. È in facoltà della
Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo
e nei tre articoli precedenti, l’assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni
o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane,
le quali possono all’uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni
artistiche che vanta la Chiesa cattolica.
- Le retribuzioni di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri
enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla
Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non
stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° gennaio
1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente.
- I tesori d’arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano
e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori,
pur essendo riservata alla Santa Sede la piena libertà di regolare l’accesso
del pubblico.
- I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli inviati
dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti
dall’estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti
degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentati pontifici all’estero,
potranno senz’altra formalità accedere alla medesima attraverso
il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali
munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del
Vaticano all’estero.
- Le merci provenienti dall’estero e dirette alla Città del Vaticano,
o, fuori dalla medesima, ad istituzioni ed uffici della Santa Sede, saranno
sempre ammesse, da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto
del regno, al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti
doganali e daziari.
- Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai principi del sangue:
quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono,
a tutti gli effetti, cittadini della medesima. Durante la vacanza della Sede
Pontificia, l’Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato
il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio Italiano
al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà
personale dei medesimi.
- Cura inoltre, l’Italia che nel suo territorio all’interno della
Città del Vaticano non vengano commessi atti che comunque possano turbare
le adunanze del Conclave. Le dette norme valgono anche per i conclavi che si
tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i Concilii
presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi
chiamati a parteciparvi.
- A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data
dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l’Italia provvederà
nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città
del Vaticano, salvo quando l’autore del delitto si sia rifugiato nel territorio
italiano, nel qual caso si procederà senz’altro contro di lui a
norma delle leggi italiane.
- La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero
rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di tali atti, commessi nel
territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli
Stati. Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti,
che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell’art. 15,
a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani
ad entrarvi per arrestarle.
-
- Per l’esecuzione nel regno delle sentenze emanate dai tribunali della
Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale.
Avranno invece senz’altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli
effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità
ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa
persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.
- La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le compete anche nel
campo internazionale, dichiara che essa vuole rimanere e rimarrà estranea
alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai congressi internazionali
indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde
appello alla sua missione di pace, riservandosi, in ogni caso, di far valere
la sua potestà morale e spirituale. In conseguenza di ciò la Città
del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutro
ed inviolabile.
- Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la
quale costituisce l’allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante,
si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l’Italia.
- La Santa Sede ritiene che con gli accordi i quali sono oggi sottoscritti,
Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta
libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e
della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente
composta e quindi eliminata la «questione romana» e riconosce il
regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello
Stato italiano. A sua volta l’Italia riconosce lo Stato della Città
del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice. È abrogata
la l. 13 maggio 1871, n. 214, e qualunque altra disposizione contraria al presente
Trattato. 27. Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma sarà
sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d’Italia, ed entrerà
in vigore all’atto stesso dello scambio delle ratifiche.
(Omissis)
CONCORDATO TRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA
In nome della Santissima Trinita
Premesso:
Che fin dall’inizio delle trattative tra la Santa Sede e l’Italia per risolvere la «questione romana» la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per necessario complemento, da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia; che é stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della «questione romana»; Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, hanno risoluto di fare un Concordato, ed all’uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziari, delegati per la stipulazione del Trattato, cioé per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
- L’Italia, ai sensi dell’articolo 1 del Trattato, assicura alla
Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico
esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica
in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda
agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte
delle sue autorità.
- In considerazione del carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile
del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il
Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa
essere in contrasto col detto carattere.
- La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi, col clero
e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano.
Parimenti, per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale, i Vescovi comunicano
e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli.
- Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche
affiggere nell’interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al
culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali,
bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli,
che crederanno di emanare nell’ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni
ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale
dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali. Le dette pubblicazioni per quanto
riguarda la Santa Sede possono essere fatte in qualunque lingua, quelle dei
Vescovi sono fatte in lingua italiana o latina; ma, accanto al testo italiano,
l’autorita ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre
lingue.?Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle
autorità civili eseguire collette nell’interno ed all’ingresso
delle chiese nonché negli edifici di loro proprietà.
-
- Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla
teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono,
a loro richiesta, rinviare, di anno in anno, fino al ventesimo-sesto anno di
età, l’adempimento degli obblighi del servizio militare. I chierici
ordinati in sacris ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal
servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tale caso, i
sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato, ma é loro conservato
l’abito ecclesiastico, affinché esercitino fra le truppe il sacro
ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell’Ordinario militare
ai sensi dell’art. 14. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza
destinati ai servizi sanitari.
- Tuttavia anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati
dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime.?Si considerano
tali gli ordinari, i parroci, i vice parroci o coadiutori, i vicari ed i sacerdoti
stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto.
-
- Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall’ufficio di giurato.
- Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od
ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza
il nulla-osta dell’ordinario diocesano. La revoca del nulla-osta priva
l’ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l’impiego
o l’ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura
non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio
od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico.
- Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione
del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in
cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato.
- Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità
e dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per
ragione del sacro ministero.
- Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso
per delitto. il Procuratore del Re deve informare immediatamente l’ordinario
della diocesi, nel cui territorio egli esercita giurisdizione; e deve sollecitamente
trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria o, ove abbia luogo,
la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello.
In caso di arresto, l’ecclesiastico o il religioso è trattato col
riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico. Nel caso di condanna
di un ecclesiastico o di un religioso, la pena é scontata possibilmente
in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l’ordinario
competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.
- Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni.
Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio aperto
al culto, l’autorità che procede all’occupazione deve prendere
previamente accordi con l’ordinario a meno che ragioni di assoluta urgenza
a ciò si oppongano. In tale ipotesi l’autorità procedente
deve informare immediatamente il medesimo. Salvo i casi di urgente necessità,
la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni,
negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità
ecclesiastica.
- Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifici
aperti al culto, se non previo accordo colla componente autorità ecclesiastica.
- Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti:
- tutte le domeniche;
- il primo giorno dell’anno;
- il giorno dell’epifania (6 gennaio);
- il giorno della festa di San Giuseppe (19 marzo);
- il giorno dell’Ascensione;
- il giorno del Corpus domini;
- il giorno della festa di SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno);
- il giorno dell’Assunzione della B.V. Maria (15 agosto);
- il giorno di Ognissanti (l° novembre);
- il giorno della festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre);
- il giorno di Natale (25 dicembre).
- Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese in cui officia un
Capitolo, il celebrante la Messa Conventuale canterà, secondo le norme
della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità del Re d’Italia
e dello Stato italiano.
- Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale
ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell’assistenza spirituale
presso le forze militari dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi
di legge. La designazione degli ecclesiastici, cui é commessa l’alta
direzione del servizio di assistenza spirituale (ordinario militare, vicario
ed ispettori), é fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo
italiano. Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione,
ne darà comunicazione alla Santa Sede, la quale procederà ad altra
designazione. L’ordinario militare sarà rivestito della dignità
arcivescovile. La nomina dei cappellani militari é fatta dalla competente
autorità dello Stato italiano su designazione dell’ordinario militare.
- Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri
religiosi, dei privilegî e delle esenzioni consentite dal diritto canonico.
I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali.
Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell’ordinario
militare, assistito dalla propria Curia. L’ordinario militare ha giurisdizione
anche sul personale religioso maschile e femminile, addetto agli ospedali militari.
- L’arcivescovo ordinario militare é proposto al Capitolo della
chiesa del Pantheon in Roma, costituendo con esso il clero, cui é affidato
il servizio religioso di detta Basilica. Tale clero è autorizzato a provvedere
a tutte le funzioni religiose, anche fuori di Roma, che in conformità
alle regole canoniche siano richieste dallo Stato o dalla Reale Casa. La Santa
Sede consente a conferire a tutti i canonici componenti il capitolo dal Pantheon
la dignità di protonotari ad instar, durante munere. La nomina di ciascuno
di essi sarà fatta dal cardinale Vicario di Roma, dietro presentazione
da parte di Sua maestà il Re d’Italia, previa confidenziale indicazione
del presentando. La Santa Sede si riserva di trasferire ad altra chiesa la Diaconia.
- (...)
- (...)
- Dovendosi, per disposizione dell’autorità ecclesiastica, raggruppare
in via provvisoria o definitiva più parrocchie, sia affidandole ad un
solo parroco assistito da uno o più vice parroci, sia riunendo in un
solo presbiterio più sacerdoti, lo Stato manterrà inalterato il
trattamento economico dovuto a dette parrocchie.
- La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede. Prima di
procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore
cum iure successioni, la Santa Sede comunicherà il nome della persona
prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni
di carattere politico da sollevare contro la nomina. Le pratiche relative si
svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza,
in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finché
non avvenga la nomina della medesima.
- I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani
del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente:
- «Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si
conviene ad un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto
di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito
secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che
non parteciperò ad alcun accordo né assisterò ad alcun
consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all’ordine pubblico
e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi
del bene e dell’interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare
ogni danno che possa minacciarlo».
- La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all’autorità
ecclesiastica. Le nomine degli investiti dei benefici parrocchiali sono dall’autorità
ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non
possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione.
In questo termine, il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla
nomina, può manifestarle riservatamente all’autorità ecclesiastica,
la quale, permanendo il dissenso, deferirà il caso alla Santa Sede. Sopraggiungendo
gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato
beneficio parrocchiale, il Governo italiano comunicherà tali ragioni
all’ordinario, che d’accordo col Governo prenderà entro tre
mesi le misure appropriate. In caso di divergenza tra l’ordinario ed il
Governo, la Santa Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici
di sua scelta, i quali d’accordo con due delegati del Governo italiano
prenderanno una decisione definitiva.
- Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici
che non siano cittadini italiani. I titolari delle diocesi e delle parrocchie
devono inoltre parlare la lingua italiana. Occorrendo, dovranno essere loro
assegnati coadiutori che, oltre l’italiano, intendano e parlino anche
la lingua localmente in uso, allo scopo di prestare l’assistenza religiosa
nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa.
- Le disposizioni degli artt. 16, 17, 19, 2-, 21 e 22 non riguardano Roma e
le diocesi suburbicarie. Resta anche inteso che, qualora la Santa Sede procedesse
ad un nuovo assetto di dette diocesi, rimarrebbero invariati gli assegni oggi
corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia alle altre istituzioni ecclesiastiche.
- Sono aboliti l’exequatur, il regio placet, nonché ogni nomina
cesarea o regia in materia di provvista di benefici od uffici ecclesiastici
in tutta Italia, salve le eccezioni stabilite dall’art. 29, lettera g).
- Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del regio patronato sui
benefici maggiori e minori. È abolita la regalia sui benefici maggiori
e minori. È abolito anche il terzo pensionabile nelle Province dell’ex-regno
delle due Sicilie. Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato ed alle
amministrazioni dipendenti.
- La nomina degl’investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresenta
temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della provvista
ecclesiastica, che sarà ufficialmente partecipata al Governo. L’amministrazione
ed il godimento delle rendite, durante la vacanza, sono disciplinati dalle norme
del diritto canonico. In caso di cattiva gestione, lo Stato italiano, presi
accordi con l’autorità ecclesiastica, può procedere al sequestro
delle temporalità del beneficio, devolvendone il reddito netto a favore
dell’investito, o, in sua mancanza, a vantaggio del beneficio.
- Le basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant’Antonio
in Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente
laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spetterà
liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello
Stato e da conversione di altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa
Sede in Italia nonché i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni
caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali.
Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procederà
alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei
terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche. Per gli
altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrerà
la libera gestione dell’autorità ecclesiastica, salva, ove del
caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso.
- Per tranquillizzare le coscienze, la Santa Sede accorderà piena condonazione
a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico,
si trovino in possesso di beni ecclesiastici. A tale scopo la Santa Sede darà
agli ordinari le opportune istruzioni.
- Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la
materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in
armonia colle direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa
Sede ed il presente Concordato. Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti
contraenti quanto appresso:
- Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora
riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari,
parrocchie, ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle
chiese pubbliche aperte al culto, che già non l’abbiano, comprese
quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione,
nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il
culto destina a ciascuna di esse. Salvo quanto é disposto nel precedente
art. 27, i Consigli di amministrazione, dovunque esistano e qualunque sia la
loro denominazione, anche se composti totalmente o in maggioranza di laici,
non dovranno ingerirsi nei servizi di culto e la nomina dei componenti sarà
fatta d’intesa con l’autorità ecclesiastica.
- Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni
religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro
sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto,
da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate.
Sarà riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica delle Province
religiose italiane, nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle
associazioni aventi la sede principale all’estero, quando concorrano le
stesse condizioni. Sarà riconosciuta altresì la personalità
giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia
attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. Sarà
riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case generalizie ed
alle Procure delle associazioni, religiose, anche estere. Le associazioni o
le case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica,
la conserveranno. Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali
le associazioni sono già in possesso, dagli attuali intestatari alle
associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo.
- Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette
ad ulteriori trasformazioni nei fini, e dipendono dall’autorità
ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l’amministrazione.
- Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purché consti
che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun
onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni
già esistenti di fatto.
- Nelle amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle
leggi eversive i Consigli di amministrazione saranno formati per metà
con membri designati dall’autorità ecclesiastica. Altrettanto dicasi
per i Fondi di religione delle nuove Province.
- Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l’osservanza
delle leggi civili potranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato
italiano, su domanda dell’ordinario da presentarsi entro tre anni dalla
entrata in vigore del presente Concordato.
- Lo Stato italiano rinunzia ai privilegî di esenzione giurisdizionale
ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia (salvo per quello addetto alle
chiese della Santa Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma ed alle
cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali), rientrando
tutte le nomine e provviste di beneficî ed ufficî sotto le norme
degli articoli precedenti. Una apposita Commissione provvederà all’assegnazione
ad ogni Basilica o Chiesa palatina di una congrua dotazione con i decreti indicati
per i beni dei santuari nell’art. 27.
- Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli
enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o
di religione e, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza
e di istruzione. È abolita la tassa straordinaria del 3- per cento imposta
con l’art. 18 della l. 15 agosto 1867, n. 3848; la quota di concorso di
cui agli artt. 31 della l. 7 luglio 1866, n. 3-36 e 2- della l. 15 agosto 1867,
n. 3848; nonché la tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti
la dotazione di benefici ed altri enti ecclesiastici, stabilita dall’art.
1 del r.d. 3- dicembre 1923, n. 327-, rimanendo esclusa anche per l’avvenire
l’istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa.
Non saranno applicate ai ministri del culto per l’esercizio del ministero
sacerdotale l’imposta sulle professioni e la tassa di patente, istituite
con il r.d. 18 novembre 1923, n. 2538, in luogo della soppressa tassa di esercizio
e rivendita, né qualsiasi altro tributo del genere.
- L’uso dell’abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari
o da parte di ecclesiastici e di religiosi, ai quali sia interdetto con provvedimento
definitivo della competente autorità ecclesiastica, che dovrà
a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano, é
vietato e punito colle stesse sanzioni e pene, colle quali é vietato
e punito l’uso abusivo della divisa militare.
- La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto
ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo
delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte
dello Stato italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili.
- Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni
religiose la capacita di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi
civili concernenti gli acquisti dei corpi morali. Lo Stato italiano, finché
con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà
a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni
da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita
dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di ciò, la gestione
patrimoniale di detti beneficî, per quanto concerne gli atti e contratti
eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte
dello Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà
fatta colla presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale.
Non sono soggetti all’intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi
suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle
dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, l’ammontare dei
redditi che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati, risulterà
da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità
dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città
di Roma.
-
- L’erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà
fatta dall’autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto
canonico: il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle
autorità civili.
- I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente
Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili,
che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo
e del Trattato.
- È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe
esistenti nel suolo di Roma e della altre parti del territorio del Regno, con
l’onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione.
Essa può quindi, con l’osservanza delle leggi dello Stato e con
la salvezza degli eventuali diritti di terzi, procedere alle occorrenti escavazioni
ed al trasferimento dei corpi santi.
- Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che
é a base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche
del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto
canonico, gli effetti civili. Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno
effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.
Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti
civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti
i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l’atto di matrimonio,
del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune,
affinché venga trascritto nei registri dello stato civile. Le cause concernenti
la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato
sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.
- I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive,
saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà
se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza
del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle
parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del
Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello
Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di
consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà
che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell’atto
di matrimonio. Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente
che siano giudicate dall’autorità giudiziaria civile.
-
- Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi
rimane fermo l’istituto dell’esame di Stato ad effettiva parità
di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole.
- L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica
l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla
tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso
ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo
nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa
Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori,
sacerdoti e religiosi approvati dall’autorità ecclesiastica, e
sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine
muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall’ordinario
diocesano. La revoca del certificato da parte dell’ordinario priva senz’altro
l’insegnante della capacità di insegnare. Pel detto insegnamento
religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati
dalla autorità ecclesiastica.
- I dirigenti delle associazioni statali per L’educazione fisica, per
L’istruzione preliminare, degli Avanguardisti e dei Balilla, per rendere
possibile L’istruzione e l’assistenza religiosa della gioventù
loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche
e nelle feste di precetto l’adempimento dei doveri religiosi. Altrettanto
disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunanze degli
alunni nei detti giorni festivi.
- Le nomine dei professori dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore e del dipendente Istituto di Magistero Maria Immacolata sono subordinate
al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che non vi sia
alcunché da eccepire dal punto di vista morale e religioso.
- Le università, i seminari maggiori e minori, sia diocesani, sia interdiocesani,
sia regionali, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la
formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente
dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del
regno.
- Le lauree in sacra teologia date dalle facoltà approvate dalla Santa
Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano. Saranno parimenti riconosciuti
i diplomi, che si conseguono nelle scuole di paleografia, archivista e diplomatica
documentaria erette presso la biblioteca e l’archivio nella Città
del Vaticano.
- L’Italia autorizza l’uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze
cavalleresche pontificie mediante registrazione del breve di nomina, da farsi
su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell’interessato.
- L’Italia ammetterà il riconoscimento, mediante decreto reale
dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 187- e di quelli
che saranno conferiti in avvenire. Saranno stabiliti casi nei quali il detto
riconoscimento non e soggetto in Italia al pagamento di tassa.
- Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall’Azione
Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano
la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l’immediata
dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l’attuazione
dei principi cattolici. La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del
presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d’Italia
il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico.
- Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sull’interpretazione
del presente Concordato, la Santa Sede e l’Italia procederanno di comune
intelligenza ad una amichevole soluzione.
Il presente Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche,
contemporaneamente al Trattato, stipulato fra le stesse Alte Parti, che elimina
la «questione romana». Con l’entrata in vigore del presente
Concordato, cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati
decaduti degli ex-Stati italiani. Le leggi austriache, le leggi, i regolamenti,
le ordinanze e i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti, in quanto
siano in contrasto colle disposizioni del presente Concordato, si intendono
abrogati con l’entrata in vigore del medesimo. Per predisporre la esecuzione
del presente Concordato sarà nominata subito dopo la firma del medesimo,
una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti.