Legge 25 marzo 1985, n. 121
Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato
a Roma il 18 febbraio 1984,?che apporta modifiche al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede
1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l’accordo,
con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede.
2. Piena ed intera esecuzione é data all'accordo con protocollo addizionale
di cui all'art. precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità
all'art. 13, n. 1, dell'accordo stesso.
ACCORDO
La Santa Sede e la Repubblica italiana
tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi
in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio
Vaticano II;
avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla
sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio
Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la
Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del
diritto canonico;
considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 Cost. della
Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati
dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune
accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione
costituzionale.
Hanno riconosciuto l’opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni
consensuali del Concordato lateranense:
1. - La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi
al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione
per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.
2. - 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà
di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione
e di santificazione. In particolare é assicurata alla Chiesa la libertà
di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero
e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.
2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione
e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le
conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così
come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti
relativi alla missione della Chiesa.
3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni
la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma sede
vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.
3. - 1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie é liberamente
determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non
includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile
si trovi nel territorio di altro Stato.
2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici é liberamente effettuata
dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima da comunicazione alle competenti
autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei
coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così
come dei parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per
l'ordinamento dello Stato.
3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati
agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini
italiani.
4. - 1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno
facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio
militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.
2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura
d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure,
subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla
teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società
di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare
accordati agli studenti delle università italiane.
4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità
informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione
del loro ministero.
5. - 1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente
autorità ecclesiastica.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà
entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto,
senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.
3. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle
popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica,
per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle
pertinenti opere parrocchiali.
6. - La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche
e le altre festività religiose determinate d'intesa tra le parti.
7. - 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art.
20 Cost., riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o
di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività.
2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che
ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità
ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità
giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati
secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione
o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti
civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o
di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati
a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse
da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette,
nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi
dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto
per le medesime.
4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all’interno
o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate
nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.
5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici é
soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi
enti sono pero soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per
gli acquisti delle persone giuridiche.
6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione
paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione
per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per
la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi
del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via transitoria
e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli
art. 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.
8. - 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo
le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto
nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito
dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti
gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile
riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in
doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite
le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età
richiesta per la celebrazione;
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera
inderogabile.
La trascrizione é tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione
di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.
La richiesta di trascrizione é fatta, per iscritto, dal parroco del luogo
dove il matrimonio é stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla
celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per
la trascrizione, l’effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto
e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento
della celebrazione, anche se l’ufficiale dello Stato civile, per qualsiasi
ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione
può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti,
o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell'altro,
sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal
momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza
pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici,
che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico
di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci
nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d'appello competente, quando
questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della
causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici é stato assicurato
alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme
dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per
la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La Corte d'appello potrà,
nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti
economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato
dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione
sulla materia.
3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa
Sede sente l’esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina
cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità
ed i valori della famiglia, fondamento della società.
9. - 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà
della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione,
garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole
di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. A tali scuole che ottengono
la parità é assicurata piena libertà, ed ai loro alunni
un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello
Stato e negli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame
di Stato.
2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e
tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico
del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità
della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà
di coscienza e della responsabilita educativa dei genitori, é garantito
a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno
tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro
scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
10. - 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli
altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline
ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere
unicamente dall'autorità ecclesiastica.
2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche,
determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate
dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti
i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica
e biblioteconomia.
3. Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e
dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso,
della competente autorità ecclesiastica.
11. - 1. La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle Forze
armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali,
case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione
e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà
religiosa o nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.
2. L'assistenza spirituale ai medesimi é assicurata da ecclesiastici
nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità
ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità
stabiliti d'intesa fra tali autorità.
12. - 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano
per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l’applicazione
della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti
delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la
valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti
ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli
archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni
saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle
due Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane
esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con
l’onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione,
rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe. Con l’osservanza
delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali di- ritti di terzi, la Santa
Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre
reliquie.
13. - 1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato
lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello
scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'art. 7, n. 6,
le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono
abrogate.
2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione
tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi
tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato
e la Conferenza Episcopale Italiana. 14. - Se in avvenire sorgessero difficoltà
di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa
Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un’amichevole
soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato
lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare
con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e
delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione,
dichiarano di comune intesa:
1. In relazione all'art. 1.
Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato
dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato
italiano.
2. In relazione all'art. 4.
a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli ordinari, i parroci,
i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente
addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'art. 11.
b) La Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria dara
comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei
procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense
per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con
L’interpretazione che lo Stato dà dell'art. 23, comma secondo,
del Trattato Lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze
e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale
disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti
ai cittadini italiani.
3. In relazione all'art. 7.
a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l’obbligo
per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo
accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative
ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.
b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi
lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.
4. In relazione all'art. 8.
a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. b) si intendono come impedimenti
inderogabili della legge civile:
1) l’essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli artt. 796 e 797
del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità
dell'ordinamento canonico dal quale é regolato il vincolo matrimoniale,
che in esso ha avuto origine. In particolare:
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla
legge del luogo in cui si é svolto il giudizio si intendono fatti al
diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva
secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati prima
dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme
dell'art. 34 del Concordato lateranense e della l. 27 maggio 1929, n. 847, per
i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria
civile, previsto dalle norme stesse.
5. In relazione all'art. 9.
a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 é
impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto
della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano
riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con
essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto
insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto
idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la
Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini
e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione
alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle
Regioni di confine nelle quali la materia e disciplinata da norme particolari.
6. In relazione all'art. 10.
La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 – che non innova
l’art. 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 – si atterrà
alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo.
7. In relazione all'art. 13, n. 1.
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l’attuazione, nel
rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo. Il presente Protocollo
addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato
lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.