MA.R.I.C.A. MALATTIE REUMATICHE INFIAMMATORIE CRONICHE e AUTOIMMUNI ASSOCIAZIONE BRESCIANA ARTRITE REUMATOIDE
Il
22 settembre 1997 l’assemblea straordinaria dell’ABAR, alla
presenza del Notaio dottoressa Graziella Gregorini, ha modificato, come
richiesto dalla Regione Lombardia, lo statuto dell’associazione, che
riportiamo qui di seguito STATUTO Art.
1 – E’ costituita la «Associazione Bresciana Artrite Reumatoide» (ABAR.) Art.
2 - L’associazione ha sede in Brescia nei locali del servizio di Immunologia
Clinica dell’Ospedale Civile di Brescia. Piazzale Spedali Civili n. 1. Art.
3 - L’associazione è autonoma, non ha scopi di lucro, è democratica e
apolitica, si propone i seguenti scopi: a) riunire tutti i malati di artrite
reumatoide, o portatori di forme reumatiche infiammatorie croniche, e tutti
coloro che intendono contribuire alla lotta contro queste malattie; b)
sensibilizzare le autorità sanitarie alla necessità di potenziare
l’attività preventiva curativa e riabilitativa in campo immunoreumatologico;
c) promuovere iniziative di informazione alla pubblica opinione sulle
complicazioni invalidanti della artrite reumatoide e sulle esigenze dei
malati; d) acquisire all’associazione i mezzi finanziari utili
all’espletamento delle sue funzioni e promuovere ogni iniziativa che valga a
potenziare l’attività dell’associazione stessa. Le prestazioni fornite
dagli aderenti sono gratuite. Art.
4 - La durata dell’associazione è fissata fino al 31 dicembre 2060. L’associazione
potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera
dell’assemblea approvata col voto favorevole di almeno tre quarti di tutti
i soci. Art.
5 - Sono soci fondatori i soci che hanno partecipato alla costituzione
dell’associazione. Possono aderire all’associazione, in qualità di
socio tutti coloro che sono affetti da artrite, gli operatori sanitari e tutti
coloro che intendono prestare la loro opera in difesa dell’ammalato
artritico. Il Consiglio direttivo dell’associazione dovrà stabilire la
quota associativa annua. Art.
6- La domanda di ammissione all’associazione deve essere presentata al
Consiglio Direttivo tramite scheda di adesione e versamento della quota
associativa. L’eventuale provvedimento dì non ammissione e di espulsione
deve essere motivato e comunicato per iscritto. In caso di ricorso da parte
del socio l’eventuale non ammissione o espulsione deve essere approvata
dall’assemblea. Art.
7- Gli organi
dell’associazione sono: 1) L’Assemblea dei soci; 2) Il Consiglio
Direttivo; 3) Il Presidente del Consiglio direttivo; 4) Il Collegio dei
revisori dei conti. Art.
8- L’assemblea dei soci è composta da tutte le persone regolarmente
iscritte all’associazione. Viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo
secondo le decisioni del direttivo stesso. La convocazione viene fatta con
l’affissione all’albo presso la sede legale o con avviso spedito almeno
quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea. Art.
9 - L’assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all’anno e
delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sulle direttive generali dell’associazione,
sulla nomina dei componenti il consiglio direttivo ed il collegio dei
revisori dei conti. L’assemblea straordinaria deve essere convocata in
ogni tempo ogniqualvolta lo richieda un terzo del consiglio direttivo o un
decimo dei soci. Art.
10 - L’assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo
e, in mancanza, dal vice Presidente o dal consigliere più anziano.
All’inizio dell’assemblea il Presidente nomina un segretario con
l’incarico di redigere un verbale da conservare agli atti
dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe
non più di tre a persona. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a
maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In
seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. Nella deliberazione di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per le deliberazioni sulle modifiche statutarie occorre, sia in prima che in
seconda convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati e il
voto favorevole di due terzi dei presentì. Art.
11 - Il consiglio direttivo è composto da sette membri. La nomina del
consiglio direttivo è demandata per la prima volta ai soci fondatori. Il
consiglio direttivo viene eletto ogni tre anni dall’assemblea generale
ordinaria con votazione palese. Art.
12 - Il consiglio direttivo elegge il Presidente e un Vice Presidente con
maggioranza relativa e con votazione palese. Il Presidente nomina il segretario
e il tesoriere, i quali possono essere anche non soci dell’associazione.
Il consiglio direttivo si riunisce una volta all’anno, e tutte le volte che
il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno
un terzo dei suoi componenti. I compiti del consiglio direttivo sono la
realizzazione delle finalità dell’associazione e l’esecuzione delle
deliberazioni dell’assemblea generale. Per la validità delle
(deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della
maggioranza dei consiglieri. Ogni componente il consiglio ha diritto ad
un voto. In Caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. I membri
del consiglio direttivo prestano la loro opera gratuitamente, salvo il
rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle loro
mansioni. Art.
13 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la firma e la
rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente
dura in carica tre anni. I
compiti del Presidente sono: 1) coordinare l’esecuzione delle
deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo; 2) illustrare
il rendiconto annuale all’assemblea, previa approvazione del consiglio
direttivo; 3) studiare e promuovere le varie iniziative, atte a realizzare
gli scopi dell’associazione e a diffonderne l’attività; 4) decidere i
provvedimenti d’urgenza con successiva ratifica da parte del consiglio
direttivo; 5) convocare le assemblee ordinarie e
straordinarie. Art.
14 - Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, anche non
soci, e dura in carica tre anni. Il collegio elegge nel proprio seno un
Presidente: i membri del collegio dei revisori prestano la
loro opera gratuitamente hanno il compito di controllare la
gestione amministrativa dell’associazione. Art.15–
L’associazione provvede ai suoi scopi mediante l’appoggio morale ed
economico dei soci, di enti, istituzioni e di tutte le persone che ne vorranno
sostenere l’attività. An.
16 - Le sovvenzioni economiche vengono amministrate secondo le direttive del
consiglio direttivo che avalla tutte le spese ordinarie e approva
preventivamente quelle straordinarie. Art.
17 - L’anno
amministrativo inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, sarà compilato dal tesoriere, eletto dal
consiglio direttivo, un rendiconto amministrativo che sarà sottoposto
all’approvazione del consiglio direttivo e dei revisori dei conti e reso
noto ai soci tramite affissione all’albo presso la sede dell’associazione,
trenta giorni prima della convocazione della assemblea generale che dovrà
definitivamente approvarlo. Il tesoriere dovrà predisporre i dati per il
bilancio di previsione e il consunti-vo da fornire al Presidente per la redazione
del rendiconto. Previo accordo con il Presidente, il tesoriere potrà aprire
conti correnti presso Istituti Bancari, con tutte le facoltà di deposito,
girata dei titoli ed emissione di assegni, fino alla concorrenza della somma
a disposizione sui predetti conti. Il tesoriere riceve e custodisce gli
importi delle quote sociali, le elargizioni ed i versamenti vari; provvede
ai pagamenti previsti dal bilancio. Art.
18 - In caso di deliberazione di scioglimento da parte dell’assemblea, la
stessa provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine
alla devoluzione del patrimonio. Art.
19 - Per quanto non contemplato da questo statuto sì rinvia al codice civile
e alla normativa vigente in materia di volontariato. |