MA.R.I.C.A.

MALATTIE REUMATICHE INFIAMMATORIE CRONICHE e AUTOIMMUNI

ASSOCIAZIONE BRESCIANA ARTRITE REUMATOIDE

 

 

Il   22 settembre 1997 l’assemblea straordinaria dell’ABAR, alla presenza del Notaio dottoressa Graziella Gregorini, ha modificato, come richiesto dalla Regione Lombardia, lo statuto dell’associazione, che riportiamo qui di seguito

 

 

STATUTO

 


Art. 1 – E’ costituita la «Associazione Bresciana Artrite Reumatoide» (ABAR.)

 

Art. 2 - L’associazione ha sede in Brescia nei locali del servizio di Immu­nologia Clinica dell’Ospedale Civile di Brescia. Piazzale Spedali Civili n. 1.

 

Art. 3 - L’associazione è autonoma, non ha scopi di lucro, è democratica e apolitica, si propone i seguenti sco­pi: a) riunire tutti i malati di artrite reumatoide, o portatori di forme reumatiche infiammatorie croniche, e tutti coloro che intendono contribuire alla lotta contro queste malattie; b) sensibilizzare le autorità sanitarie alla necessità di potenziare l’attività preventiva curativa e riabilitativa in campo immunoreumatologico; c) promuovere iniziative di informazione alla pubblica opinione sulle complicazioni invalidanti della artrite reumatoide e sulle esigenze dei malati; d) ac­quisire all’associazione i mezzi finan­ziari utili all’espletamento delle sue funzioni e promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l’attività dell’associazione stessa. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

 

Art. 4 - La durata dell’associazione è fissata fino al 31 dicembre 2060. L’as­sociazione potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea approvata col voto fa­vorevole di almeno tre quarti di tutti i soci.

 

Art. 5 - Sono soci fondatori i soci che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione. Possono aderire al­l’associazione, in qualità di socio tutti coloro che sono affetti da artrite, gli operatori sanitari e tutti coloro che in­tendono prestare la loro opera in di­fesa dell’ammalato artritico. Il Consi­glio direttivo dell’associazione dovrà stabilire la quota associativa annua.

 

Art. 6- La domanda di ammissione all’associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo tramite scheda di adesione e versamento della quota associativa. L’eventuale provvedimen­to dì non ammissione e di espulsione deve essere motivato e comunicato per iscritto. In caso di ricorso da par­te del socio l’eventuale non ammis­sione o espulsione deve essere appro­vata dall’assemblea.

 

Art.  7- Gli organi dell’associazione so­no: 1) L’Assemblea dei soci; 2) Il Con­siglio Direttivo; 3) Il Presidente del Consiglio direttivo; 4) Il Collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 8- L’assemblea dei soci è compo­sta da tutte le persone regolarmente iscritte all’associazione. Viene convo­cata dal Presidente del Consiglio Di­rettivo secondo le decisioni del diret­tivo stesso. La convocazione viene fat­ta con l’affissione all’albo presso la se­de legale o con avviso spedito almeno quindici giorni prima della data fissa­ta per l’assemblea.

 

Art. 9 - L’assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all’anno e delibera sul bilancio preventivo e con­suntivo, sulle direttive generali del­l’associazione, sulla nomina dei com­ponenti il consiglio direttivo ed il col­legio dei revisori dei conti. L’assem­blea straordinaria deve essere convo­cata in ogni tempo ogniqualvolta lo ri­chieda un terzo del consiglio diretti­vo o un decimo dei soci.

 

Art. 10 - L’assemblea dei soci è pre­sieduta dal Presidente del consiglio

direttivo e, in mancanza, dal vice Pre­sidente o dal consigliere più anziano. All’inizio dell’assemblea il Presidente nomina un segretario con l’incarico di redigere un verbale da conservare agli atti dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe non più di tre a persona. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli as­sociati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nella de­liberazione di approvazione del bi­lancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministrato­ri non hanno voto. Per le deliberazio­ni sulle modifiche statutarie occorre, sia in prima che in seconda convoca­zione, la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole di due terzi dei presentì.

 

Art. 11 - Il consiglio direttivo è com­posto da sette membri. La nomina del consiglio direttivo è demandata per la prima volta ai soci fondatori. Il consi­glio direttivo viene eletto ogni tre an­ni dall’assemblea generale ordinaria con votazione palese.

 

Art. 12 - Il consiglio direttivo elegge il Presidente e un Vice Presidente con maggioranza relativa e con votazione palese. Il Presidente nomina il segre­tario e il tesoriere, i quali possono es­sere anche non soci dell’associazione. Il consiglio direttivo si riunisce una volta all’anno, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da alme­no un terzo dei suoi componenti. I compiti del consiglio direttivo sono la realizzazione delle finalità dell’asso­ciazione e l’esecuzione delle delibe­razioni dell’assemblea generale. Per la validità delle (deliberazioni del con­siglio è necessaria la presenza della  maggioranza dei consiglieri. Ogni componente il consiglio ha diritto ad un voto. In Caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. I membri del consiglio direttivo prestano la lo­ro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle loro mansioni.

 

Art. 13 - Il Presidente, ed in sua as­senza il Vice Presidente, ha la firma e la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presi­dente dura in carica tre anni.

I compiti del Presidente sono: 1) coor­dinare l’esecuzione delle deliberazio­ni dell’assemblea e del consiglio di­rettivo; 2) illustrare il rendiconto an­nuale all’assemblea, previa approva­zione del consiglio direttivo; 3) stu­diare e promuovere le varie iniziative, atte a realizzare gli scopi dell’associa­zione e a diffonderne l’attività; 4) de­cidere i provvedimenti d’urgenza con successiva ratifica da parte del consi­glio direttivo; 5) convocare le assem­blee ordinarie e straordinarie.

 

Art. 14 - Il collegio dei revisori dei con­ti è composto da tre membri, anche non soci, e dura in carica tre anni. Il collegio elegge nel proprio seno un Presidente: i membri del collegio dei revisori prestano la  loro opera gratui­tamente hanno il compito di con­trollare la gestione amministrativa dell’associazione.

 

Art.15– L’associazione provvede ai suoi scopi mediante l’appoggio morale ed economico dei soci, di enti, istituzioni e di tutte le persone che ne vorranno sostenere l’attività.

 

An. 16 - Le sovvenzioni economiche vengono amministrate secondo le di­rettive del consiglio direttivo che aval­la tutte le spese ordinarie e approva preventivamente quelle straordina­rie.

 

Art. 17 -  L’anno amministrativo inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno, sarà compilato dal teso­riere, eletto dal consiglio direttivo, un rendiconto amministrativo che sarà sottoposto all’approvazione del con­siglio direttivo e dei revisori dei conti e reso noto ai soci tramite affissione all’albo presso la sede dell’associazio­ne, trenta giorni prima della convo­cazione della assemblea generale che dovrà definitivamente approvarlo. Il tesoriere dovrà predisporre i dati per il bilancio di previsione e il consunti-vo da fornire al Presidente per la re­dazione del rendiconto. Previo accor­do con il Presidente, il tesoriere potrà aprire conti correnti presso Istituti Bancari, con tutte le facoltà di depo­sito, girata dei titoli ed emissione di as­segni, fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti. Il tesoriere riceve e custodisce gli importi delle quote sociali, le elar­gizioni ed i versamenti vari; provvede ai pagamenti previsti dal bilancio.

 

Art. 18 - In caso di deliberazione di scioglimento da parte dell’assemblea, la stessa provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

 

Art. 19 - Per quanto non contemplato da questo statuto sì rinvia al codice ci­vile e alla normativa vigente in materia di volontariato.