Invalidità civile e malattie
reumatiche:
G. Sandri; P Monari (Associazione malati reumatici
Emilia Romagna)
Cenni di storia
L'invalidità civile è stata introdotta in Italia quale
istituto di tutela. La legge n. 118/1971, recita così: "Si
considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite
od acquisite, anche a carattere progressivo, da difetti sensoriali e
funzionali, che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa
non inferiore ad un terzo, se minore di anni 18, abbia difficoltà
persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".
L'Art. 6 del D.Lgs. n. 509/88 precisa inoltre: " Ai soli fini dell'assistenza
socio - sanitaria e della concessione dell'indennità d'accompagnamento,
si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultra sessantacinquenni
che abbiano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro età".
Le domande per accedere all’invalidità civile devono essere
redatte in carta semplice secondo particolari modelli ed essere presentate
presso le Commissioni mediche ASL, competenti per territorio. Alla domanda
deve essere allegata la certificazione medica, attestante la natura
delle infermità invalidanti. Con la medesima istanza l’
interessato chiede alla competente prefettura la concessione delle provvidenze
economiche spettanti in relazione allo stato di invalidità e
alla minorazione riconosciuta.”
La normativa prevede che, in ogni A.S.L. ( Azienda Sanitaria Locale),
operino una o più Commissioni mediche, incaricate di effettuare
gli Accertamenti.
Le Commissioni d’ invalidità:
Le Commissioni sono composte da un medico legale che svolge le funzioni
di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra
gli specialisti della medicina del lavoro.
I medici che fanno parte della Commissione possono essere scelti, sia
tra il personale dipendente che tra il personale a rapporto convenzionale.
Il richiedente ha la possibilità di farsi assistere all’
atto dell’ accertamento da un proprio medico di fiducia.
Il procedimento relativo all’ accertamento sanitario da parte
delle stesse Commissioni deve concludersi entro 9 mesi dalla presentazione
della domanda, fermo restando l’ obbligo di convocazione a visita
medica entro 3 mesi dalla data di presentazione dell’ domanda.
La A.S.L., appena effettuata la visita, trasmette il verbale alle Commissioni
Mediche periferiche per le pensioni d’ Invalidità Civile.
Queste potranno richiedere, indicandone specificatamente la motivazione
medico legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti,
da effettuarsi tramite la stessa A.S.L. o, mediante visita diretta dell’interessato
da parte della Commissione medica periferica. La stessa procedura si
applica agli accertamenti sanitari dell’ handicap 8 legge n.104/1992),
secondo le disposizioni contenute nella Circolare n. 26 del 2 marzo
1995 del Ministero del Tesoro. In caso di respinta della domanda da
parte della Commissione della ASL, di primo grado, o in caso la Commissione
medica periferica che abbia disatteso il parere
dell ‘ASL la Commissione medica Superiore funziona da organo di
appello.
Questa Commissione è composta da Ufficiali generali ed ufficiali
Superiori, nonché da medici civili specialisti e docenti universitari;
esprime il proprio parere sulla documentazione sanitaria, salvo che
ritenga, di procedere a visita del ricorrente, disponendo eventuali
accertamenti clinici e diagnostici utilizzando sia i servizi delle A.S.L,
che quelli della Sanità militare. Anche in questa ipotesi il
ricorrente, naturalmente, avrà diritto a far presenziare alla
visita un proprio medico di parte. Esistono tempi che è fondamentale
rispettare per poter ricorrere contro gli accertamenti sanitari effettuati
dalle Unità Sanitarie locali che sono : entro 60 gg dalla notifica,
ricorso in carta semplice al Ministero del Tesoro che decide entro 180
gg sentita la Commissione medica Superiore di Invalidità Civile”.
Per concludere questo “lungo e tortuoso cammino” rimane
competenza del Ministero del Tesoro effettuare le verifiche che si effettuano
sulla base di un programma predisposto annualmente dal Direttore generale
delle pensioni di guerra e dei servizi vari ed approvato dal ministro
del Tesoro.
I benefici per l’invalido si distinguono in benefici sociosanitari
e benefici economici, i primi si possono riassumere in questa tabella:
- Dal 34% in poi: protesi ed ausili
- Dal 46% in poi: iscrizione alle liste di collocamento come categoria
protetta limitata ai soggetti in età compresa fra i 18 e 55 anni.
- Dal 67% in poi: esenzione ticket limitata ai soggetti di età
compresa fra i 18 e 65 anni
(pagamento solo della ricetta).
- Dal 74% in poi: assegno di incollocabilità ai soggetti fra
i 18 e 65 anni, fatti salvi i limiti di reddito.
- 100%: pensione d' inabilità ai soggetti di età fra i
18-65 anni.
INVALIDITA' CIVILE : LE PROVVIDENZE ECONOMICHE:
Le provvidenze economiche sono rappresentate da:
- la pensione d'inabilità
- l'assegno mensile
- l'indennità d'accompagnamento agli invalidi civili totalmente
inabili
LA PENSIONE D'INABILITA'
E' una provvidenza economica che è concessa agli invalidi fra
i 18 e i 65 anni d'età, nei cui confronti in sede di visita medico-sanitaria
sia accertata una totale inabilità lavorativa Per ottenerla è
necessario che il paziente presenti condizioni economiche disagiate
e una totale inabilità lavorativa
Al compimento del 65esimo anno d'età sarà commutata in
pensione sociale
Attualmente è una di quelle prestazioni che sono sottoposte a
verifica, da parte della Commissione competente.
L’ASSEGNO MENSILE
E' una provvidenza economica che è concessa agli invalidi civili
d'età compresa fra i 18 e i 65 anni, che abbiano una riduzione
della capacità lavorativa nella misura pari o superiore, al 74%
incollocati al lavoro, Per ottenerlo è necessario che il paziente
non sia impiegato in alcun' attività lavorativa e che il reddito
familiare non superi i limiti (dipendono dal numero dei familiari e
vengono aggiornati in base alla legge finanziaria dello stato). Attualmente
è una di quelle prestazioni che sono sottoposte a verifica, da
parte della Commissione competente.
INDENNITA' D'ACCOMPAGNAMENTO AGLI INVALIDI CIVILI TOTALMENTE INABILI
E’ assegnata (a prescindere dal reddito) agli invalidi, ai minori
e agli ultrasessantacinquenni che non siano deambulanti autonomamente
o che siano impossibilitati a compiere autonomamente gli atti quotidiani
della vita.
Minori di anni 18 e > 65 anni con difficoltà persistenti a
svolgere le funzioni proprie della loro età: sono considerati
invalidi civili ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria ( protesi
e ausili connessi alle infermità riconosciute).
L’ invalidità e le malattie reumatiche
Le malattie reumatiche prese in considerazione dalla nuova tabella indicativa
delle percentuali d’ invalidità (di cui all’ art
2 del D.lgs 23 novembre 1988, n. 509) sono :
Artrite Reumatoide con cronicizzazione delle
manifestazioni |
Fisso 50% |
Dermatomiosite o polimiosite |
Fisso 35% |
Spondiloartrite anchilosante |
Fisso 55% |
Lupus senza grave impegno viscerale |
Min. 41% Max 50% |
Sclerodermia con lieve compromissione viscerale |
Min. 41% Max 50% |
Tali punteggi possono aumentare fino a 5 punti percentuali.
Dal punteggio iniziale con aggravamenti nel tempo si arriva fino a 100
punti percentuali.
Rimane per concludere un accenno alla legge 104, non
tanto perché non sia importante, tutt’altro, ma la sua
trattazione merita uno spazio a parte.
La legge quadro prevede come sia diritto fondamentale per la persona
handicappatal’l’ integrazione sociale.
Si definisce persona handicappata colui che presenta una menomazione
fisica, psichica, o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e
di emarginazione .
Districarsi fra leggi, punteggi, disposizioni spesso non è facile
soprattutto in un paese dove le regole vengono spesso interpretate in
modo diverso a seconda delle situazioni; diventa fondamentale il ruolo
delle associazioni che avranno il compito educativo non solo nei confronti
dei malati ma anche del personale medico.
Bibliografia:
1. La Nuova Invalidità civile: G. Ledda. M. Bruno. 1997, Edizione
Buffetti
2. P. Monari, G.Sandri Le Aspettative del paziente con artrite nell’
assistenza del malato reumatico. I° Congresso Nazionale SIMFER SIR.
Gardone Riviera 1-3 \10 1998.
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