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Che tipo di patente è necessaria per guidare moto e scooter?
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Patenti di guida secondo il modello comunitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patente per guidare moto e scooter

Patente B o superiore, conseguita prima del 1.1.86 si possono guidare tutti i tipi di motocicli sia in Italia che all'estero
Patente B o superiore, conseguita dal 1.1.86 al 25.4.88 si possono guidare tutti i tipi di motocicli in Italia ma non all'estero, (In quest'ultimo caso occorre superare una prova pratica di guida).
Patente B o superiore,  conseguita dal 26.4.88 si possono guidare solo motocicli fino a 125cc e 11Kw di potenza in Italia, ma non all'estero, nei paesi dove non è stata recepita analoga direttiva CEE.
Patente A conseguita prima del 1.1.86 si possono guidare tutti i tipi di motocicli sia in Italia che all'estero.
Patente A conseguita dal 1.1.86 al 25.4.88 si possono guidare tutti i tipi di motocicli in Italia ma non all'estero (In quest'ultimo caso occorre superare una prova pratica di guida).
Patente A conseguita dal 26.4.88 al 30.9.93 si possono guidare tutti i tipi di motocicli in Italia e all'estero.
Patente A conseguita dal 1.10.93 si possono guidare solo motocicli con potenza massima fino a 25 Kw, rapporto peso/potenza max 0,16 Kw/Kg per 2 anni dal rilascio e comunque fino al compimento del 20° anno di età; accesso diretto (senza biennio propedeutico): minimo 21 anni, prova pratica con moto con almeno 35Kw.

Stessa normativa per guida all'estero.

Patente A1 conseguita dal 1.7.96, età 16-17 anni, si possono guidare solo motocicli fino a 125cc e 11Kw di potenza in Italia ma non all'estero,nei paesi dove non è stata recepita analoga direttiva CEE.
   

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PATENTE DI GUIDA

Patenti di guida secondo il modello comunitario

Come è noto, il 1° luglio 1996 è entrata in vigore la Direttiva 91/439/CEE del 29 luglio 1991 - concernente la patente di guida “comunitaria” - recepita in Italia con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 8 agosto 1994 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 193 del 19 agosto 1994).

Ricordiamo a tale proposito che alcuni articoli del predetto Decreto ministeriale, relativi alla guida dei motocicli, erano già entrati in vigore il 3 settembre 1994.

Esaminiamo, di seguito, le principali novità introdotte dal Decreto 8 agosto 1994.

 

Patente di guida secondo il “modello comunitario”

Viene istituita la patente italiana di guida secondo il “modello comunitario” (vedi allegato).

Ai sensi dell’art. 1 le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione Europea conformemente al modello comunitario sono equiparate ai documenti di guida italiani.

Ne consegue che qualora il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea acquisisca la residenza in Italia, le disposizioni da applicarsi variano a seconda se la patente è conforme o meno al modello comunitario.

Nel caso in cui la patente rilasciata dallo Stato membro non sia conforme al modello comunitario, il titolare è tenuto alla conversione del documento di guida, trascorso un anno dall’acquisizione della residenza, secondo le disposizioni vigenti (art. 135 e 136 del Codice della Strada).

Nel caso invece in cui la patente rilasciata dallo Stato membro sia conforme al modello comunitario il titolare può scegliere di convertire il documento di guida ovvero di mantenere il documento estero, purchè provveda a far annotare, entro 90 giorni dall’acquisizione della residenza in Italia, a cura degli Uffici Provinciali della M.C.T.C., le iscrizioni necessarie per la gestione della patente.

Precisiamo infatti che al titolare della patente di guida rilasciata da uno Stato membro, in corso di validità, che acquisisce in Italia la residenza, si applicano le disposizioni italiane in materia di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizione sulla stessa delle menzioni indispensabili alla sua gestione.

L’art. 7 stabilisce, infine, che “si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea”.

 

Categorie di patenti di guida

La patente di guida prevista dall’art. 1 del Decreto 8 agosto 1994 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

Categoria A: motocicli, con o senza sidecar.

L’età minima per il conseguimento di tale categoria di patente è 18 anni.

Tuttavia l’autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kw o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kw/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kw/kg) è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni ed un’età non inferiore a 20 anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.

Categoria B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

Complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg e la massa massima del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice.

L’età minima per il conseguimento di tale categoria di patente è 18 anni.

Categoria B+E: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B.

L’età minima per il conseguimento di tale categoria di patente è 18 anni.

La patente B+E può essere rilasciata solamente ai conducenti già in possesso della patente della categoria B.

Categoria C: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

L’età minima per il conseguimento di tale categoria di patente è 18 anni.

La patente C può essere rilasciata solamente ai conducenti già in possesso della patente della categoria B (da almeno sei mesi).

Categoria C+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

L’età minima per il conseguimento di tale categoria di patente è 18 anni.

La patente C+E può essere rilasciata solamente ai conducenti già in possesso della patente della categoria C.

Categoria D: autoveicoli desinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. A gli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

L’età minima per il conseguimento di tale categoria di patente è 21 anni.

La patente D può essere rilasciata solamente ai conducenti già in possesso della patente della categoria B (da almeno 12 mesi).

Categoria D+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

L’età minima per il conseguimento di tale categoria di patente è 21 anni.

La patente D+E può essere rilasciata solamente ai conducenti già in possesso della patente della categoria D.

Nell’ambito delle categorie di patenti sopra descritte il Decreto ministeriale 8 agosto 1994 prevede che vengano rilasciate patenti specifiche per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie:

A1: motocicli leggeri cioè motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 kw.

L’età minima per il conseguimento di tale sottocategoria di patente è 16 anni.

E’ importante sottolineare che la prova pratica di guida per il conseguimento di tale sottocategoria di patente deve essere effettuata con un motociclo avente la cilindrata di almeno 120 cc e che raggiunge la velocità di almeno 100 km/h. In tal modo la patente della sottocategoria A1 consentirà al titolare, al compimento del 18° anno di età, di condurre motocicli di potenza fino a 25 kw e, al successivo compimento del 20° anno di età, motocicli senza alcuna limitazione.

B1: tricicli e quadricicli a motore esclusi i quadricicli leggeri.

L’età minima per il conseguimento di tale sottocategoria di patente è 16 anni.

C1: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata supera 3500 kg senza peraltro eccedere 7500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

L’età minima per il conseguimento di tale sottocategoria di patente è 18 anni.

C1+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice.

L’età minima per il conseguimento di tale sottocategoria di patente è 18 anni.

D1: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, ma non supera i 16, sempre escluso il posto del conducente. Agli autoveicoli di questa sottocategoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

L’età minima per il conseguimento di tale sottocategoria di patente è 21 anni.

D1+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice e il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone.

L’età minima per il conseguimento di tale sottocategoria di patente è 21 anni.

Precisiamo inoltre che la patente valida per le categorie C+E o D+E è valida anche per guidare complessi della categoria B+E, mentre la patente valida per la categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D.

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