La patente di guida
prevista dall’art. 1 del Decreto 8 agosto 1994 autorizza a guidare i
veicoli delle seguenti categorie:
Categoria A: motocicli,
con o senza sidecar.
L’età minima per il
conseguimento di tale categoria di patente è 18 anni.
Tuttavia
l’autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kw o con
rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kw/kg (o
motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kw/kg)
è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni ed
un’età non inferiore a 20 anni. Questa condizione preliminare non è
richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni e supera una
prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.
Categoria B:
autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui
numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore
a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
Complessi composti da
una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima
autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg e la massa massima del
rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice.
L’età minima per il
conseguimento di tale categoria di patente è 18 anni.
Categoria B+E:
complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un
rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B.
L’età minima per il
conseguimento di tale categoria di patente è 18 anni.
La patente B+E può
essere rilasciata solamente ai conducenti già in possesso della patente
della categoria B.
Categoria C:
autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima
autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg.
L’età minima per il
conseguimento di tale categoria di patente è 18 anni.
La patente C può
essere rilasciata solamente ai conducenti già in possesso della patente
della categoria B (da almeno sei mesi).
Categoria C+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C
e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.
L’età minima per il
conseguimento di tale categoria di patente è 18 anni.
La patente C+E può
essere rilasciata solamente ai conducenti già in possesso della patente
della categoria C.
Categoria D:
autoveicoli desinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. A gli
autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg.
L’età minima per il
conseguimento di tale categoria di patente è 21 anni.
La patente D può
essere rilasciata solamente ai conducenti già in possesso della patente
della categoria B (da almeno 12 mesi).
Categoria D+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D
e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.
L’età minima per il
conseguimento di tale categoria di patente è 21 anni.
La patente D+E può
essere rilasciata solamente ai conducenti già in possesso della patente
della categoria D.
Nell’ambito delle
categorie di patenti sopra descritte il Decreto ministeriale 8 agosto 1994
prevede che vengano rilasciate patenti specifiche per guidare i veicoli
delle seguenti sottocategorie:
A1: motocicli leggeri
cioè motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima
non superiore a 11 kw.
L’età minima per il
conseguimento di tale sottocategoria di patente è 16 anni.
E’ importante
sottolineare che la prova pratica di guida per il conseguimento di tale
sottocategoria di patente deve essere effettuata con un motociclo avente
la cilindrata di almeno 120 cc e che raggiunge la velocità di almeno 100
km/h. In tal modo la patente della sottocategoria A1 consentirà al
titolare, al compimento del 18° anno di età, di condurre motocicli di
potenza fino a 25 kw e, al successivo compimento del 20° anno di età,
motocicli senza alcuna limitazione.
B1: tricicli e
quadricicli a motore esclusi i quadricicli leggeri.
L’età minima per il
conseguimento di tale sottocategoria di patente è 16 anni.
C1: autoveicoli diversi
da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata supera 3500
kg senza peraltro eccedere 7500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria
può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non
superi 750 kg.
L’età minima per il
conseguimento di tale sottocategoria di patente è 18 anni.
C1+E: complessi di
veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria C1 e da un
rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre
che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi
12000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa
a vuoto della motrice.
L’età minima per il
conseguimento di tale sottocategoria di patente è 18 anni.
D1: autoveicoli
destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, è superiore a otto, ma non supera i 16,
sempre escluso il posto del conducente. Agli autoveicoli di questa
sottocategoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non superi 750 kg.
L’età minima per il
conseguimento di tale sottocategoria di patente è 21 anni.
D1+E: complessi di
veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria D1 e da un
rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg sempre che la
massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12000 kg
e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto
della motrice e il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di
persone.
L’età minima per il
conseguimento di tale sottocategoria di patente è 21 anni.
Precisiamo
inoltre che la patente valida per le categorie C+E o D+E è valida anche
per guidare complessi della categoria B+E, mentre la patente valida per la
categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è
già in possesso di patente per la categoria D.